Rateazione della cartella esattoriale e proroga della rateazione – il punto

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Cerchiamo, con questo articolo, di sintetizzare le procedure stabilite per l'accesso al beneficio della rateazione della cartella esattoriale, i requisiti necessari per ottenerla e le condizioni subordinate alla concessione di una eventuale proroga.

Rateazione della cartella esattoriale

Per importi fino a 20 mila euro il numero massimo di rate concedibili è 48, fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro.

Il numero di rate del piano di rientro dipenderà dall'importo a debito.

In particolare:

  1. 18 rate per gli importi che non superano 2.000 euro;
  2. 24 rate per gli importi compresi tra 2001 euro e 3.500 euro;
  3. 36 rate per importi da 3.501 euro a 5.000 euro;
  4. 48 rate per importi da 5001 euro a 20.000 euro.

Nel caso di richiesta di più rate (fino ad un massimo di 72) occorre presentare certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al proprio nucleo familiare rilasciata da uno dei soggetti preposti per legge (Comuni, C.A.A.F. - Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale convenzionati, amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate, I.N.P.S.)

Per debiti oltre 20 mila euro la concessione della rateazione è sempre subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica, indipendentemente dal numero di rate concesso, e quindi all'esame della certificazione I.S.E.E..

La rateazione degli importi iscritti a ruolo e pretesi con la cartella esattoriale può essere comunque concessa anche se la situazione di difficoltà economica non emerge direttamente dall'I.S.E.E.. Eventi in base ai quali è possibile comunque accedere al beneficio della rateazione sono:

Il numero di rate non potrà mai essere superiore a 72. E' possibile richiedere la rateazione del debito anche dopo che siano state attivate le procedure esecutive.

Naturalmente, è possibile chiedere la dilazione per nuove cartelle esattoriali anche se si ha già una rateazione in corso. Ma questo solo se si è in regola con i pagamenti delle rate precedentemente concesse.

La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

Se la richiesta è accettata, Equitalia invierà al debitore il piano di rateazione ed i bollettini per il pagamento. Oppure potrà essere richiesta una integrazione della documentazione per approfondire la verifica di tutti i requisiti necessari. Nel caso di esito negativo sarà comunque trasmesso il preavviso di rigetto della richiesta di rateazione.

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Sarà bene ricordare che:

  1. l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
  2. il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  3. si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive;
  4. anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell'Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella

Proroga della rateazione della cartella esattoriale

Per le rateazioni concesse entro il 27 febbraio 2011 esiste la possibilità di ottenere una proroga di massimo ulteriori 72 rate, anche nel caso di intervenuta decadenza.

Per tutte le rateazioni concesse successivamente al 28 dicembre 2011, la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o già precedentemente prorogata.

In entrambi i casi il presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Per debiti fino a 20 mila euro è sufficiente presentare domanda motivata, mentre per debiti oltre 20 mila euro la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'obbligato.

La proroga può essere richiesta una volta sola, per un ulteriore periodo e per un massimo di 72 rate mensili. Può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti.

2 Ottobre 2012 · Ornella De Bellis




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