Rateazione cartella esattoriale – istruzioni per la dilazione

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

COME PAGARE - RATEIZZAZIONE

Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso.

Normalmente il pagamento e' eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.

RATEIZZAZIONE

Dal 1/3/08 la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta' finanziaria, deve essere richiesta all'agente della riscossione che la concedera' valutando liberamente il caso.

Non vi e', a tal proposito, alcun obbligo di legge.

Ad oggi la legge prevede la possibilita' di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.

Equitalia, con varie direttive di gruppo (del 3/3, 27/3 e 13/5/08), ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le societa' di riscossione ad essa collegate.

La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell'esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.). Essa deve essere redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell'Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficolta' e allegando copia della cartella. Il nostro consiglio e', non scegliendo la consegna a mano, inviare la domanda per raccomandata a/r.

Le situazioni tipiche di "temporanea difficolta'" sono definite da Equitalia, a titolo prettamente semplificativo, come:

  • la carenza temporanea di liquidita' finanziaria;
  • lo stato di crisi aziedale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);
  • la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
  • la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;
  • la precaria situazione reddituale.

Alla presentazione dell'istanza segue, da parte dell'agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile. Il contribuente dovra' a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica.

La conclusione dell'istruttoria, quindi l'accettazione o il rigetto della richiesta, dovra' essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda. Il contribuente avra' a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiche' l'agenzia di riscossione notifichera' il provvedimento definitivo e motivato.

Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene alllegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.

Esse sono tutte uguali tranne la prima (che contiene gli interessi di mora e tutte le spese) di importo non inferiore ai 100 euro se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Per il pagamento della prima rata dovranno essere concessi almeno otto giorni di tempo.

Sono state definite anche delle istruzioni particolarmente favorevoli per i "piccoli" debitori.

Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovra' concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), per:

  • massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;
  • massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;
  • massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.

Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovra' essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in ambedue i casi le rate massime sono 72).

Le modalita' di verifica in caso di debiti superiori ai 5.000 euro cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un'azienda.

Per le persone fisiche (nonche' per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l'indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una "soglia di debito" oltre la quale il contribuente non e' in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione.

La cerificazione dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente, volgarmente detto "riccometro") può essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.

Sui siti internet delle societa' del gruppo Equitalia è stato' messo a disposizione un simulatore che consente a ciascun contribuente di prevedere il numero di rate ottenibile rispetto al proprio ISEE, numero di rate che comunque dovra' essere confermato dall'esattore.

La situazione di temporanea difficolta' economica, in ogni caso, può essere fatta valere indipendentemente dall'ISEE. Il debitore/richiedente potra' fornire anche prova di particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione redittuale risultante proprio dall'ISEE.

Tali condizioni possono essere, a titolo di esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente, l'insorgenza di una grave patologia che abbia improvvisamente determinato ingenti spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse relative a contributi, tasse, etc.

Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilita' ordinaria o dalle societa' (di persone, di capitali, cooperative, etc.), la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficolta' economica viene valutata tramite degli indici di bilancio (indice di liquidita' e indice Alfa) sui quali non ci soffermiamo.

L'importanza di una richiesta tempestiva

Una interessante novita' introdotta dal 1/3/2008 (vedi nota*) e' che la domanda di rateizzazione può essere fatta in qualsiasi momento, anche dopo che siano partite le eventuali procedure esecutive successive al mancato pagamento, il fermo amministrativo dell'auto, l'ipoteca sulla casa, etc.

Equitalia chiarisce comunque che la richiesta di ratizzazione NON sospende tali procedure ne' impedisce la loro attivazione.

Diversamente, l'ottenimento della rateizzazione SOSPENDE di fatto le procedure eventualmente avviate ed impedisce che se ne avviino di nuove (su questo particolare aspetto, in realta', Equitalia si riseva di decidere caso per caso, valutando presumibilmente la buona fede del contribuente).

Considerando quanto sopra e' facile capire quanto sia importante essere tempestivi nel presentare la domanda, considerando anche i tempi massimi di istruttoria.

L'importanza di pagare puntualmente le rate

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima maxi-rata, con conseguente revoca delle misure cautelari eventualmente gia' avviate (fermo, ipoteca, etc.).

Se essa non viene pagata puntualmente, oppure se non vengono pagate successivamente due rate consecutive, il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovra' pagare l'intero debito in un'unica soluzione, senza poter piu' chiedere rateizzazioni.

Il riferimento per ogni informazione piu' specifica e' l'ufficio del concessionario/agente della riscossione che ha emesso la cartella.

Note importanti

(*)La norma, contenuta nell'articolo 19 del dpr 602/73, e' stata recentemente modificata sia dal decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007) che dalla relativa legge di conversione (legge 31/2008). In precedenza la rateazione era richiedibile all'ente impositore (quello che vanta il credito nei confronti del contribuente), ed i termini erano: 60 rate massime oppure sospensione del pagamento per massimo un anno con successiva ripartizione dello stesso in massimo 48 rate mensili.

Le regole inerenti la rateizzazione, benche' contenute in una legge che disciplina le imposte sui redditi (il dpr 602/73, articolo 19 e 21), e' stata estesa a tutte le riscossioni tramite ruolo disciplinate dal decreto legislativo46/99 (si vedano gli articoli 7, 17, 18 e 26 dello stesso), ovvero quelle relative alle entrate dello Stato in generale, alle entrate degli altri enti pubblici anche previdenziali e degli enti locali (regioni, province, comuni). Sono rateizzabili secondo questi principi quindi, le cartelle relative a multe, contributi inps, tarsu, tia, ici, tosap, etc.

Per fare una domanda sul pagamento rateale della cartella esattoriale,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

25 Luglio 2008 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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4 risposte a “Rateazione cartella esattoriale – istruzioni per la dilazione”

  1. mary ha detto:

    Buongiorno, pongo alla vostra attenzione una domanda, premetto che solo pochi giorni fa mi sono ritrovata nella realtà “Equitalia”, e quindi sono davvero ignara di tantissime cose. Volevo sapere:- per notifica della cartella esattoriale cosa si intende, sta per “presa visione”del diretto interessato oppure di chiunque a quel domicilio prende visione della cartella e firma?In realtà da anni arrivavano cartelle esattoriali al mio vecchio domicilio e le firmava un’altra persona al mio posto, che valenza ha questo?

    • cocco bill ha detto:

      Si tratta di notifiche nulle. Con conseguente nullità di tutti gli atti conseguenti. Che però devono essere impugnati, nei termini ed innanzi l’Autorità competente, se si vuol far valere il vizio di notifica.

      Per entrare nel mondo Equitalia correttamente informata, le suggerisco di iniziare con le letture raccolte in questa sezione.

  2. Mauro ha detto:

    Ho concordato la dilazione in 60 mesi ma ci ho ripensato e vorrei paragare in un unica soluzione. Che devo fare?

    • c0cc0bill ha detto:

      E’ la prima volta che sul blog viene posto una questione simile ed Equitalia non ha mai reso pubbliche istruzioni in tal senso.

      Se riuscisse a venirne a capo, ci farebbe piacere sapere come. Le informazioni, da lei fornite, potrebbero risultare utili a qualche altro lettore.

      Grazie.

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