Rateazione cartella esattoriale – decadenza beneficio per il mancato o tardivo pagamento della prima rata

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il mancato tempestivo pagamento della prima rata determina  la decadenza dal beneficio della rateazione del ruolo concesso e la perdita degli ulteriori vantaggi fra i quali il venir meno della qualifica di soggetto inadempiente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48-bis del dpr 602/73 (riscossione crediti da parte di pubbliche amministrazioni).

È importante quindi, come si arguisce dalla lettura delle direttive Equitalia in materia, non incorrere in errori e procedere tempestivamente al pagamento della prima rata nei termini previsti dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Da ricordare che la prima rata, sia per termini di scadenza che per il suo importo, si distingue dalle altre previste nel piano di dilazione approvato dalla concessionaria della riscossione. Quanto al termine di scadenza, esso sarà legato alla data di accoglimento del provvedimento di rateazione e comunque dovrà consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per poter effettuare il pagamento.

Quanto all'importo, è bene ricordare che a differenza di tutte le altre rate del piano che devono essere di pari importo, sulla prima rata sono integralmente ricompresi  i diritti di notifica della cartella e le spese per le procedure di riscossione coattiva, in quanto si tratta del recupero di costi già sostenuti dall'agente della riscossione.  Mentre, in conseguenza della direttiva di gruppo DSR/NC/2009/02 del 14 gennaio 2009, non gravano più sulla prima rata gli interessi di mora, gli aggi di riscossione, le spese esecutive e i diritti di notifica che vengono anch'essi  rateizzati. (leggi)

Torniamo agli effetti connessi al pagamento della prima rata. Se già la presentazione della domanda di rateazione è in grado di produrre importanti effetti per il debitore, non vi è dubbio che è solo con il pagamento della prima rata che la nuova procedure esplica appieno tutti i suoi effetti.

L'effetto più rilevante connesso con la presentazione della richiesta di dilazione è legato alla preclusione per l'ente della riscossione di nuove azioni esecutive e la contemporanea sospensione di quelle eventualmente già avviate.

È invece con il puntuale pagamento della prima rata che si producono tutti gli effetti del provvedimento di dilazione ovvero: la rinuncia da parte del concessionario della riscossione alle eventuali procedure esecutive avviate; la revoca del fermo amministrativo iscritto prima della presentazione dell'istanza (inserendo nella prima rata le spese di iscrizione e revoca dello stesso);  la perdita della qualifica di «contribuente moroso» da parte del debitore che riacquisterà così la possibilità di ricevere nuovamente pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Se il ritardato pagamento della prima rata produce quale effetto la decadenza dal beneficio della rateazione, il ritardato pagamento di una rata successiva alla prima comporta unicamente la necessità di corrispondere in aggiunta alla stessa sia gli interessi moratori che l'aggio di riscossione.

Il mancato pagamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive, produce invece nuovamente la decadenza dai benefici legati alla dilazione.

Inutile nascondere che per le società della riscossione la maggiore preoccupazione è legata proprio alla possibilità che il debitore, dopo aver adempiuto al pagamento della prima rata ottenendo i benefici ad essa connessi, ometta il pagamento delle rate successive. In queste ipotesi infatti l'agente della riscossione dovrebbe nuovamente attivarsi per ricostituire le garanzie a suo tempo attivate nella speranza, ovviamente, che vi siano ancora beni aggredibili e sui quali tentare la soddisfazione.

Per porre una domanda sulla dilazione della cartella esattoriale, sulla tolleranza zero per il pagamento tardivo della prima rata, su EQUITALIA, sulle cartelle esattoriali  in genere e  sul contenzioso tributario clicca qui.

25 Febbraio 2009 · Paolo Rastelli




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