Rateazione cartella esattoriale – Equitalia abolisce la maxi rata iniziale

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Con la direttiva di gruppo DSR/NC/2009/02, inviata oggi da Equitalia spa alle 21 società partecipate, viene  precisato che anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione devono essere ripartiti nello stesso numero di rate concesse per il capitale iscritto a ruolo.

Diventa, così, più agevole per il cittadino fare fronte al pagamento del proprio debito.

Per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche la direttiva riserva, inoltre, un’altra buona notizia.

Per favorire la possibilità di ottenere la dilazione in questa fase congiunturale negativa, vengono modificate le istruzioni relative al cosiddetto indice alfa, sia ai fini della concessione della rateazione (la soglia di ingresso passa dal 4 al 3 %), sia per l’individuazione del numero delle rate concedibili, che è ampliato. Aumenta, pertanto, il numero delle imprese che possono accedere alla rateazione dei debiti iscritti a ruolo.

Per le domande sotto i 5 mila euro, la dilazione di pagamento continuerà a essere concessa per tutti con una semplice richiesta motivata.

IL TESTO DELLA DIRETTIVA

Oggetto: Rateazione interessi di mora ed aggi di riscossione - Nuove indicazioni sui valori dell'lndice Alfa - Rateazione di debiti caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche

1. Rateazione degli interessi di mora e degli aggi di riscossione

Con la direttiva numero DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, è stato precisato che, nell'ipotesi di concessione del beneficio della rateazione, nella prima rata del piano di ammortamento, il debitore deve versare in unica soluzione l'importo degli interessi di mora, degli aggi, delle spese per le procedure di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella.

Ciò premesso, tenuto conto delle numerose segnalazioni che evidenziano una situazione di diffusa difficoltà nel sostenere l'onere finanziario in tal modo gravante sulla prima rata ed acquisito in materia il conforme parere delllAgenzia delle Entrate e dell'l.N.P.S., riteniamo che per l'avvenire debbano essere rateizzati anche gli interessi di mora ed i compensi di riscossione.

Resta, invece, fermo che dovranno essere integralmente ricompresi nella prima rata i diritti di notifica della cartella e le spese per le procedure di riscossione coattiva, in quanto si tratta del recupero di costi già sostenuti dall'agente della riscossione.

2. Nuove indicazioni sui valori dell'lndice Alfa

Nelle direttive numero DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, numero DSR/NC/2008/025 del 1° luglio 2008 e numero DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008, abbiamo individuato le condizioni al ricorrere delle quali i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche possono accedere al beneficio della rateazione.
In particolare, assumendo quali parametri I'lndice di Liquidità pari a:

((liquidità differita + liquidità corrente) l passivo corrente)

e I'lndice Alfa pari a:

((debito complessivo / valore della produzione) x IOO)

[laddove per  debito complessivo deve intendersi il debito comprensivo degli interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifìca della cartella]

abbiamo stabilito che il requisito della temporanea difficoltà - tale da consentire l'accesso alla rateazione - non sussiste nel caso in cui I'lndice di Liquidità sia uguale o superiore a 1, mentre, qualora tale valore sia inferiore a 1, deve farsi riferimento al valore dell'lndice Alfa.

Relativamente a tale ultimo indice era stato previsto che la rateazione doveva essere concessa soltanto se il relativo valore era superiore a 4 e nei limiti del numero massimo di rate di seguito indicato:

Ebbene, alla luce delle esigenze emerse in sede di prima applicazione delle citate direttive e considerato l'attuale contesto socio-economico, riteniamo opportuno rimodulare le precedenti istruzioni relative al valore dell'lndice Alfa, sia ai fini della concessione della rateazione, sia ai fini della individuazione del numero massimo di rate concedibili.

Ciò, allo scopo di facilitare l'accesso alla rateazione ai soggetti che non sono in grado di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispongono.

In particolare, con riferimento alla concessione della rateazione, i soggetti per i quali occorre procedere alla valutazione dell'lndice di Liquidità e dell'lndice Alfa dovranno essere considerati in temporanea situazione di obiettiva difficoltà se il valore dell'lndice di Liquidità è inferiore a 1 e se quello dll'lndice Alfa è pari almeno a 3.

Qualora ricorrano tali condizioni, la rateazione dovrà essere accordata secondo le seguenti modalità:

3. Rateazione di debiti caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche

Alcune società del Gruppo ci hanno chiesto chiarimenti in merito alle istanze di rateazione di debiti iscritti a ruolo caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche ( e a titolo meramente esemplificativo, eredi coobbligati in solido a seguito di successione morfis causa).

Ciò, in quanto nella direttiva numero DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 abbiamo fatto presente che l'esistenza della situazione di obiettiva difficoltà deve essere valutata sulla base della capacità del debitore iscritto a ruolo di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone e che, per le persone fisiche. tale capacità deve essere esaminata utilizzando la metodologia che prende in considerazione, oltre all'entità del debito (calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella), I'1.S.E.E. del nucleo familiare dello stesso debitore.

Al riguardo, Vi rappresentiamo che in tutte le ipotesi di coobbligazione solidale tra persone fisiche rispetto ad una obbligazione iscritta a ruolo, ai fini della rateazione, dovrà essere considerata la situazione economico-sociale di uno solo dei coobbligati in solido, da valutare attraverso l'I.S.E.E. del suo nucleo familiare.

In effetti, l'ipotesi alternativa di acquisire l'I.S.E.E. di tutti i coobbligati non appare praticabile, in quanto:

Pertanto, nel caso di soggetti coobbligati solidalmente per il pagamento dell'obbligazione iscritta a ruolo, dovrà essere allegata all'istanza di rateazione la certificazione dellll.S.E.E. soltanto di uno di essi e dovrete verificare sulla base dell'l.S.E.E. risultante da tale certificazione se ricorrono le condizioni per concedere la rateazione.

Per porre una domanda sulla rateazione della cartella esattoriale, sulla abolizione della maxi rata iniziale,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

14 Gennaio 2009 · Paolo Rastelli




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