Rata del mutuo pagata in ritardo – non sono dovuti interessi di mora sugli interessi corrispettivi

Rata del mutuo pagata in ritardo - non sono dovuti interessi di mora sugli interessi corrispettivi

Nei mutui ad ammortamento, compresi quelli fondiari, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento.

Si tratta di due obbligazioni distinte che rispondono a finalità diverse.

Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia.

La giurisprudenza di legittimita', alla domanda se fossero o meno dovuti gli interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute di un mutuo bancario ordinario, ha sempre risposto in senso negativo, previo accertamento dell'inesistenza, in materia, di usi normativi che derogassero al divieto di anatocismo.

Pertanto, è ormai consolidato il principio che ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall'articolo 1283 del codice civile, con la conseguenza che la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi.

Divieto di anatocismo sugli interessi corrispettivi delle rate di mutuo bancario e fondiario pagate in ritardo

Com'è noto, l'articolo 1283 del codice civile disciplina l'anatocismo bancario, disponendo che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Lo stesso articolo prevede 3 eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente:

  1. dal giorno della domanda giudiziale - E’ il caso per esempio di un importo portato a decreto ingiuntivo. Il Giudice, accettato il ricorso per decreto ingiuntivo autorizza che tale somma, qualora sia comprensiva di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati ma maturati sullo stesso, venga ora riconosciuta come unico debito indistinto e che su di esso sia lecito che maturino ulteriori interessi.
  2. per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza - E’ il caso in cui un debito sia arrivato a scadenza con i relativi interessi e che le parti, si accordino per un ulteriore dilazione di tempo per il pagamento. La somma fino ad allora maturata comprensiva dei relativi interessi scaduti si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi.
  3. in mancanza di usi contrari - Questa frase in realtà è stata interpretata diversamente dalle banche definendo che eventuali usi possono derogare a questa norma imperativa rendendo possibile la capitalizzazione sugli interessi. Infatti gli istituti di credito, a partire dal 1952, su iniziativa dell'ABI, hanno previsto nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ogni tre mesi (marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente.

D'altra parte, con l'evoluzione della normativa, la struttura del credito fondiario ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di anatocismo.

Inoltre, la previsione di interessi moratori, ad un tasso superiore a quello previsto per gli interessi convenzionali, integra una pattuizione qualificabile come clausola penale, e quindi l'ammontare dell'importo dovuto a tale titolo può essere ridotto ad equità dal giudice, anche d'ufficio, ove esso sia manifestamente eccessivo, sia in caso di iniquità originaria, sia in caso di eccessività sopravvenuta e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla straordinarietà e dalla imprevedibilità degli eventi che la hanno causata.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11400 del 22 maggio 2014

24 Maggio 2014 · Simonetta Folliero


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