Raccomandata con avviso di ricevimento – valida anche se consegnata a persona non identificata
Spetta al destinatario della raccomandata, trasmessa a mezzo del servizio postale, la prova della carenza di ogni sua responsabilità nella consegna del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata.
Non spetta al mittente individuare l’effettivo sottoscrittore della ricevuta, quando la comunicazione raccomandata sia giunta all'indirizzo del destinatario.
Pertanto, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l’atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l’avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest’ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona, che ha sottoscritto l’avviso, alla propria sfera personale o familiare.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 6614 del 20 marzo 2014.
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