Pignoramento presso terzi – La quietanza liberatoria rilasciata dal debitore esecutato al terzo pignorato deve avere data certa

Il creditore pignorante è onerato della prova dell'esistenza del credito del terzo pignorato (debitor debitoris) verso il proprio debitore: le scritture private intercorse fra il debitore sottoposto ad azione esecutiva ed il terzo pignorato sono opponibili al creditore procedente solo nei limiti di cui all'articolo 2704 del codice civile.

Pertanto, la data della scrittura privata non autenticata, sottoscritta dal debitore sottoposto ad azione esecutiva ed il debitore del debitore (il terzo pignorato), non è opponibile al creditore procedente, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta, o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

Ne deriva che il terzo pignorato, il quale eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore procedente, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.

In sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, cioè, la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essere opposta al creditore procedente solamente a condizione che abbia data certa anteriore alla notifica dell’atto di pignoramento.

E' questo il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 24867/2018.

14 Ottobre 2018 · Annapaola Ferri




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