Il risarcimento del danno causato da un veicolo di cui il danneggiato, pur avendone tempo e modo, non annota il numero di targa, non può essere richiesto al Fondo di garanzia per le vittime della strada

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto.

A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.

La prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere resa mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità.

Il danneggiato è infatti tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia, sicché si è esclusa la possibilità di configurare a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse" che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato.

Se tuttavia, nella denuncia-querela, il danneggiato riporta di non essere riuscito ad annotare il numero di targa del veicolo antagonista benché ne avesse avuto tempo e modo (come emerge dalla dettagliata ricostruzione dell'episodio), allora il danneggiato stesso non può addossare alla comunità (il fondo vittime della strada) le conseguenze della sua condotta non diligente ed imprudente.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 18308/15.

22 Settembre 2015 · Giuseppe Pennuto




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