Talvolta anche il pedone investito ha torto
Secondo il codice civile, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose derivanti dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Opera dunque una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo per i danni provocati a persone o a cose, che viene esclusa solo quando risulti provato che non vi era, da parte del conducente, alcuna possibilità di prevenire l’evento.
Tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso specifico, passato al vaglio della Corte di cassazione con l’ordinanza 20307/14, il pedone aveva tagliato la sede stradale in senso diagonale, sbucando improvvisamente davanti alla macchina dell’imputato e, per di più, aveva intrapreso l’attraversamento della corsia percorsa dall’autovettura a 50 metri da un passaggio pedonale.
29 Settembre 2014 · Giuseppe Pennuto
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Stai leggendo Talvolta anche il pedone investito ha torto • Autore Giuseppe Pennuto • Articolo pubblicato il giorno 29 Settembre 2014 • Ultima modifica effettuata il giorno 18 Maggio 2017 • Classificato nelle categorie strisce pedonali • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .