Nessun risarcimento dovuto dalla banca al nipote titolare del conto corrente se il nonno omonimo vi preleva indebitamente somme di denaro
Ricostruita nei dettagli la vicenda, è stato accertato l'indebito prelievo di una somma rilevante da un conto corrente di un istituto di credito: ...
Ricostruita nei dettagli la vicenda, è stato accertato l’indebito prelievo di una somma rilevante da un conto corrente di un istituto di credito: l’operazione è stata messa in atto con un assegno interno (assegno di sportello) presentato da un anziano signore, presentatosi come il legittimo titolare del conto e risultato essere invece il nonno del titolare, peraltro con nome e cognome identici (omonimo).
L’assegno è stato regolarmente pagato dalla banca nella convinzione che l'anziano signore fosse in effetti il legittimo proprietario del conto. E l’illegittimo prelievo ha causato un contenzioso tra il titolare reale del conto corrente e la banca, contenzioso centrato su una cospicua richiesta di risarcimento.
Pretesa assolutamente priva di fondamento, però, secondo i Giudici della sezione penale della Corte di cassazione (ordinanza 13830/2019), che hanno evidenziato che effettivamente la banca è venuta meno ai propri doveri quanto alla verifica della corrispondenza del nonno presentatosi allo sportello con il titolare del conto corrente e della corrispondenza tra la firma della persona che ha presentato l’assegno di sportello e lo specimen di firma del correntista, ma hanno anche concluso che la banca è stata in realtà vittima di un tentativo di truffa concordato tra il nipote, titolare del conto, e il nonno che ha prelevato il denaro.
In pratica, i giudici di legittimità hanno considerato che le carenze addebitabili alla banca siano da considerarsi secondarie a fronte di un accordo fraudolento tra nipote e nonno, fondato soprattutto sull'omonimia dei due soggetti.