Quando il garante paga al creditore più di quanto dovuto dal debitore
La risposta alla domanda è negativa: infatti, il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, ha diritto a ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza mediante l’intera escussione della garanzia, rispetto all’importo del suo effettivo credito, soltanto se sia stato vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato il beneficiario, in quanto, qualora non sia stato assoggettato a rivalsa, non ha alcuna legittimazione sostanziale a richiedere al garantito una somma percepita indebitamente non da lui ma da altro soggetto, ovvero dal prestatore della garanzia.
In mancanza della rivalsa da parte del garante, il debitore non ha titolo per richiedere indietro al garantito, in tutto o in parte, una somma che questi ha percepito non da lui ma da un terzo.
A sua volta, il garante che abbia pagato in eccedenza potrà agire in rivalsa non verso il garantito ma verso il debitore principale, per recuperare la differenza (salvo il caso di pagamento eseguito dal garante nonostante la consapevolezza della malafede del beneficiario).
Quelli appena riportati sono i principi di diritto enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 18995/2016.
2 Ottobre 2016 · Carla Benvenuto
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Argomenti correlati: contratto autonomo di garanzia, debiti fideiussione escussione prima richiesta
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