Quando il creditore può comunicare a terzi il mancato pagamento delle rate da parte del debitore

I dati relativi ad un contratto di finanziamento, anche di credito al consumo per l'acquisto di un veicolo, sono da qualificarsi come personali e non come dati sensibili: la lesione della riservatezza si ha se, detti dati, si portano a conoscenza di soggetti terzi, ma, nel caso in esame, la concessionaria è parte del contratto.

Il codice della privacy, infatti, riporta tra i casi nei quali il trattamento dei dati può essere effettuato senza consenso quello in cui il trattamento stesso sia necessario per eseguire obblighi derivante da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste di questi.

La norma è evidentemente intesa a favorire lo svolgersi dei rapporti commerciali e richiede che il trattamento sia necessario ai fini della conclusione o dell'esecuzione del contratto.

Il requisito della necessità, ai fini della corretta esecuzione dei contratti di finanziamento e di acquisto del bene, sussiste nel caso di contratti (finanziamento ed acquisto del bene) tra loro collegati.

Inoltre, nel contratto di finanziamento il debitore indica un recapito telefonico (che può essere la propria residenza o il proprio studio professionale), con ciò legittimando il creditore ad effettuare ogni necessaria comunicazione presso di esso, né l'illegittimità del trattamento del dato personale può derivare dalla circostanza che la comunicazione viene effettuata con un soggetto diverso dal debitore (ad esempio un dipendente, un collaboratore o un familiare), trattandosi di soggetto evidentemente dal debitore delegato alla ricezione di ogni tipo di comunicazioni.

I passi sopra riportati rappresentano la sintesi della sentenza della Corte di cassazione 1655/16.

2 Febbraio 2016 · Giovanni Napoletano




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