Quando l’artigiano è un piccolo imprenditore non fallibile

Com'è noto sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I piccoli imprenditori non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, anche se non in possesso congiunto dei requisiti appena elencati.

Il codice civile definisce piccolo imprenditore l'artigiano che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

E' rilevante, allora, capire quando un artigiano, che non possieda i requisiti congiunti sopra elencati, possa essere considerato un piccolo imprenditore (non un imprenditore) e, come tale, escluso comunque dalle disposizioni sul fallimento.

L'artigiano va considerato un normale imprenditore commerciale, come tale sottoposto a fallimento, allorché abbia organizzato la sua attività in modo da far assumere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con un'autonoma capacità produttiva, sicché l'opera di esso titolare non sia più né essenziale né principale.

In tale ambito, al fine di accertare la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore occorre valutare alcuni criteri tra cui l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, il numero dei lavoratori, l'entità e qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della propria famiglia.

Non può escludersi la natura artigiana dell'impresa, e quella di piccolo imprenditore del titolare, sulla base del suo volume di affari, inteso come l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dall'artigiano, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare.

Tale criterio, infatti, di per sé solo non appare sufficiente per riscontrare od escludere la natura artigiana di un'impresa. Essendo evidente, ad esempio, che un artigiano orafo, il quale per creare i propri gioielli utilizzi metalli e pietre preziose, avrà un volume d'affari di un certo rilievo dovuto al valore intrinseco degli oggetti creati e successivamente venduti, derivante dalle materie prime utilizzate anche se abbia svolto la propria attività di persona e senza dipendenti.

La natura artigiana dell'impresa va dunque accertata in riferimento ad altri parametri che nel loro complesso possono portare ad una adeguata valutazione.

In primo luogo sarebbe necessario individuare l'incidenza del lavoro del titolare dell'impresa ed eventualmente dei suoi familiari nello svolgimento dell'attività imprenditoriale in relazione ai dipendenti utilizzati.

In tal senso occorrerebbe conoscere quanti questi ultimi siano. È infatti evidente che un imprenditore che abbia alle sue dipendenze un grande numero di lavoratori non potrebbe comunque essere considerato artigiano poiché un consistente apporto esterno di forza lavoro comporterebbe l'esistenza di una organizzazione dell'impresa di dimensioni tali che farebbe escludere la prevalenza della attività lavorativa del solo titolare.

In secondo luogo, sarebbe necessario accertare il capitale investito nell'impresa, sia in termini di strutture e macchinari che di materie prime poiché anche in tal caso un capitale di rilevante entità porterebbe ad escludere una prevalenza del lavoro umano del solo titolare dell'impresa.

Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza numero 5685/15.

24 Marzo 2015 · Patrizio Oliva




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