Quando l’amministratore della società può essere ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta

L'accensione di un ingente mutuo, al fine dichiarato del consolidamento di posizione debitoria nei confronti di due istituti di credito; il pagamento delle sole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesse liquidità per farvi fronte; la custodia, assolutamente imprudente ed irragionevole di tali liquidità non già in banca, bensì nella cassaforte della sede sociale ed il successivo furto delle stesse ad opera di ignoti, possono essere ritenute integranti la nozione di operazioni dolose, caratterizzate da abusività degli elementari doveri inerenti alla qualità di amministratore.

Tali dolose condotte possono essere ritenute, inoltre, causa del dissesto della società e portare alla condanna dell'amministratore per bancarotta fraudolenta.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione nella sentenza 38728/14.

10 Ottobre 2014 · Annapaola Ferri


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