Punti patente e corsi di recupero » Non serve comunicazione ufficiale

Per poter partecipare ai corsi per il recupero dei punti patente non è più obbligatorio aver ricevuto la comunicazione di decurtazione da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Da ora, si potranno iscrivere anche gli automobilisti che abbiano avuto conoscenza della decurtazione per vie informali.

Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con la circolare numero 11490 dell'8 maggio 2013, che recita: Com’è noto, l’articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale 29 luglio 2003 recante "Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida" (gazzetta ufficiale 6 agosto 2003 numero 181) come modificato dal decreto ministeriale30 marzo 2006 (gazzetta ufficiale 3 maggio 2006, numero 101) prevede che "non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio .

Sulla mancata ricezione della detta comunicazione e le conseguenze in termini di impossibilità di iscriversi ai corsi di recupero si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa (v. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza numero 6189/2012 del 4/12/2012) che introduce una interpretazione "adeguatrice" della sopradetta disposizione regolamentare nel senso che deve essere consentito l’accesso ai corsi di recupero anche a coloro che, pur in assenza della detta comunicazione, comprovino l’avvenuta conoscenza della decurtazione già operata dagli Organi accertatori nei loro riguardi tramite il report del Portale dell'automobilista o il numero verde.

Pertanto, d'ora in poi per poter recuperare i punti patente non è necessario attendere la lettera della motorizzazione che certifica l’avvenuta decurtazione. Basterà presentarsi alla motorizzazione con la stampa del saldo punti estratta dal portale dell'automobilista.

Non serve più la comunicazione ufficiale per accedere ai corsi di recupero dei punti patente » Considerazioni

I corsi per il recupero dei punti patente sono ancora agevolati dalla mancanza del provvedimento attuativo che darà il via libera all'esame finale innestato nell’articolo 126-bis del Codice della Strada dalla legge 120/2010.

In pratica attualmente basta iscriversi ad un corso organizzato da una autoscuola e frequentare 12 o 18 ore complessive di lezioni, senza esame, per recuperare rispettivamente 6 o 9 punti patente (a seconda della tipologia di patente di guida).

Ma il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2003 recante programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida prevedeva letteralmente che non era possibile iscriversi ad un corso se non si era prima ricevuta la comunicazione, da parte del dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione di punteggi.

La mancata ricezione della lettera dell'avvenuto taglio di punti patente ha determinato un notevole contenzioso che ha portato il Ministero da abbracciare una interpretazione più favorevole al trasgressore.

In pratica, specifica la nota centrale, deve essere consentito l’accesso ai corsi di recupero anche a coloro che, pur in assenza della comunicazione, comprovino l’avvenuta conoscenza del proprio saldo punti aggiornato.

Per contenere il potenziale contenzioso e allargare la possibilità di iscrizione degli interessati ai corsi di recupero il ministero ha quindi disposto che, l’iscrizione ai corsi di recupero sarà consentita anche a tutti i soggetti in grado di esibire la stampa del saldo punti estratta dal portale dell'automobilista o richiesta agli sportelli della motorizzazione senza alcun onere.

Dunque, con questo aggiornamento legislativo, l’iscrizione ai corsi di recupero è consentita anche presentando uno dei seguenti documenti:

11 Giugno 2013 · Marzia Ciunfrini




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