Pubblicità ingannevole » Salvo esaurimento scorte? Va verificato

Quante volte è capitato: attratti da un volantino pubblicitario che annunciava della merce in offerta, vi siete recati al negozio per acquistare il prodotto, ma il commesso vi ha detto che, lo stesso, era appena terminato. Ebbene, secondo gli ultimi orientamenti, è pubblicità ingannevole promuovere prodotti disponibili solo in piccole quantità.

Inserire nel volantino promozionale delle offerte di beni, poi risultati indisponibili proprio nel periodo della promozione, è una pratica di pubblicità ingannevole e, quindi, scorretta.

Il venditore non si esonera dalla responsabilità nemmeno apponendo sul volantino la dicitura salvo esaurimento scorte e/o merce.

E' necessario, infatti, il semplice fatto che il consumatore sia entrato nel centro commerciale o nel negozio, a prescindere poi che abbia acquistato o meno qualche prodotto, per integrare l’illecito.

Ciò è quanto si evince da una sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Dello stesso parere il Tar del Lazio, che si era pronunciato in favore dei consumatori.

A parere dei giudici amministrativi, infatti, sono da ritenersi messaggi pubblicitari ingannevoli, e per questo soggetti alla censura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le promozioni a fronte delle quali ci sia una insufficiente disponibilità di prodotti in offerta. Pertanto, è del tutto irrilevante applicare casi la dicitura salvo esaurimento scorte.

Nella pronuncia, il TAR del Lazio ha chiarito che il messaggio pubblicitario si può ritenere ingannevole anche se il venditore, prima della stipula del contratto, si renda disponibile nei confronti del consumatore di fornire maggiori informazioni.

La pratica commerciale scorretta, infatti, riguarda il messaggio pubblicitario in sé, e, pertanto, la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il venditore renda disponibili a contatto già avvenuto, e quindi, ad effetto promozionale ormai prodotto.

In queste fattispecie, dunque, il consumatore ha diritto ad ottenere, in risarcimento, la possibilità di acquistare un prodotto di pari o superiore valore a quello riportato nel volantino come in offerta, ma allo stesso prezzo indicato nella promozione.

13 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi




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