E’ pubblicità ingannevole se si induce il cliente ad entrare in negozio ma poi manca merce in offerta » Sentenza Corte di Giustizia Europea

E' pubblicità ingannevole se si induce il cliente a entrare in negozio ma poi la merce in offerta manca

Infatti, una pratica commerciale dev'essere qualificata come «ingannevole», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) numero 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora tale pratica, da un lato, contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall'altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L’articolo 2, lettera k), di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di «decisione di natura commerciale» rientra qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C-281/12.

Pubblicità ingannevole: considerazioni sulla pronuncia

I giudici Ue confermano la sanzione Antitrust all'ipermercato italiano che nel volantino pubblicitario prometteva lo sconto del 50% su di un prodotto non disponibile in magazzino.

La controversia nasce dalla classica vendita promozionale lanciata nell’abito della grande distribuzione che offre in vendita prodotti a prezzi vantaggiosi.

Il volantino pubblicitario, in particolare, promette fin dal titolo Sconti fino al 50% e tante altre occasioni speciali, anche su di un computer portatile.

Il fatto è che il consumatore protesta con l’Antitrust perché durante il periodo di validità della promozione non ha trovato il prodotto informatico disponibile all'ipermercato.

L’Antitrust sanziona allora la società che gestisce la catena di negozio per pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo (il decreto legislativo 2006/05).

Ad adire la Corte di Lussemburgo è il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi con la domanda di annullamento della sanzione.

Ma le pratiche commerciali ingannevoli costituiscono una categoria specifica delle pratiche commerciali sleali. Infatti, devono necessariamente comportare l’elemento relativo all'idoneità della pratica a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Pertanto, a parere della Corte di Giustizia Europea, per essere considerata pubblicità ingannevole la pratica commerciale scorretta deve risultare decisiva nell’indurre il consumatore non solo a un acquisto ma anche a una scelta commerciale che diversamente non sarebbero stati effettuati, come ad esempio la decisione di entrare in un negozio.

14 Gennaio 2014 · Giovanni Napoletano




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!