Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente ma non ne impedisce l’espropriazione
L'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene.
Per giurisprudenza consolidata il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni.
In tale contesto il diritto vantato dall'assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza tuttavia quello del creditore di procedere sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.
Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza numero 12466/12.