Cosa è il protesto – funzione ed efficacia probatoria del protesto

Cosa è il protesto e a cosa serve

Il protesto è il procedimento con il quale viene dichiarato pubblicamente, da parte di un notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale, il mancato pagamento della somma indicata nel titolo di credito (protesto per mancato pagamento di assegno o cambiale) o la mancata accettazione della cambiale da parte del trattario (cambiale - tratta).

La funzione principale del protesto, è quella di garantire al portatore del titolo l’esercizio dell'azione di regresso nei confronti dei debitori (cfr.

articolo 51, legge cambiaria ed articolo 45, legge sugli assegni): detta funzione, però, non è l’unica.

Il protesto, infatti, svolge anche una non trascurabile efficacia probatoria, quale conseguenza del fatto di essere atto pubblico che fa fede, dunque, fino a querela di falso, dell'avvenuta presentazione del titolo e del mancato pagamento, nonché delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.

Non può essere trascurata, poi, la funzione “psicologica” del protesto, derivante dalla pressione che sul debitore esercita il discredito commerciale e sociale che proviene dalla pubblicità “negativa” del protesto.

L’ultima funzione del protesto, conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, è l’assimilazione del protesto alla costituzione in mora del debitore, con la conseguente produzione di effetti interruttivi della prescrizione.

I titoli di credito che possono essere protestati sono:

  • cambiali;
  • tratte accettate;
  • vaglia cambiari;
  • assegni bancari;
  • assegni postali.

Il protesto della cambiale

Il mancato pagamento della cambiale all'atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal “protesto”, ovvero da un atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario) nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto di pagare.

La cambiale protestata costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato.
Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dalla cambiale e non pagata.

Il portatore del titolo potrà comunque richiedere:

- l’ammontare non pagato della cambiale;
- gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione; - le spese per il protesto (o equivalenti) o altre spese.

Come agire per ottenere il pagamento cambiario - azione cambiaria diretta e azione di regresso

Il possessore della cambiale ha la possibilità di agire giudizialmente sia nei confronti dell'obbligato principale (azione cambiaria diretta), sia nei confronti degli obbligati di regresso (azione cambiaria di regresso) che non pagano spontaneamente.

L’azione cambiaria diretta si prescrive in 3 anni dalla scadenza della cambiale, mentre l’azione di regresso del portatore del titolo si prescrive in 1 anno dal protesto; l’azione di regresso del girante che ha pagato, invece, si prescrive in 6 mesi dal pagamento.

Poiché la cambiale, purché in regola sin dall'inizio con il bollo, costituisce titolo esecutivo, il possessore può iniziare con essa immediatamente l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore.

In tal caso, si agisce in base al titolo, partendo proprio dalla fase esecutiva del processo, saltando, cioè, la fase dell'accertamento (essendo già il titolo sufficiente a dimostrare al sussistenza del proprio diritto).

L’azione esecutiva permette, cioè, di aggredire (giuridicamente, si intende) i beni del proprio debitore sulla base del solo titolo esecutivo, e l’atto che costituisce il necessario presupposto per l’inizio del procedimento esecutivo è il precetto.

Il precetto è un atto redatto dalla parte col quale viene intimato al proprio debitore (a cui l’atto viene notificato) di eseguire entro un termine perentorio (non inferiore ai 10 giorni) la prestazione dovutagli in base al titolo esecutivo (nel nostro caso, costituisce titolo esecutivo la cambiale in regola col bollo, nonché l'assegno, i quali dovranno essere trascritti integralmente nel precetto).

In teoria, il precetto è un atto personale del creditore, ma nella pratica si rivela opportuno il patrocinio di un difensore. Soltanto dopo che sia decorso il termine indicato nell’atto di precetto è possibile iniziare l’esecuzione forzata sui beni del debitore.

Procedimento per ingiunzione

E’ possibile scegliere la via del procedimento per ingiunzione quando non si può far valere il proprio credito sulla base di un titolo esecutivo, quale può essere la cambiale o l'assegno per i quali è stato levato protesto.

Con tale procedimento, si ottiene abbastanza rapidamente un provvedimento da parte del giudice (il decreto ingiuntivo) che viene riconosciuto dalla legge come titolo esecutivo al fine di consentire l’esecuzione forzata.

Per consentire l’utilizzo di tale procedimento, tuttavia, non è sufficiente il solo titolo di credito, ma è necessario dare prova scritta del proprio credito: mediante, per es., un contratto, una fattura, una parcella, una promessa unilaterale, un riconoscimento di debito. Tali documenti esonerano il creditore dal provare il rapporto sottostante, in base al quale le somme sono dovute.

Quindi, anche gli assegni e delle cambiali costituiscono promesse di pagamento:  pertanto, quando siano privi dei requisiti di legge per essere utilizzati come titoli esecutivi, essi potranno benissimo costituire la prova necessaria per l’emanazione di un decreto ingiuntivo.

Procedimento di cognizione

Se non si è in possesso di un titolo esecutivo, e non ci sono elementi per ottenere un decreto ingiuntivo, non resta altro che ricorrere ad una via ancora più lunga rispetto al procedimento ingiuntivo, per fare accertare l’esistenza del proprio credito.

E’ il normale processo civile, introdotto con atto di citazione, con il quale si chiama in giudizio il debitore perché il giudice competente possa:

  • accertare l’esistenza e l’ammontare del credito;
  • e, di conseguenza, condannare il debitore a pagare.

Il procedimento di cognizione, a differenza dell'azione cambiaria, si basa non sul titolo (di cui non si è in possesso), ma sul rapporto sottostante all'emissione del titolo stesso: il titolo non avrà, pertanto, alcuna rilevanza probatoria nel processo, e colui che agisce per ottenere la restituzione del dovuto dovrà dimostrare altrimenti le proprie ragioni.

Azione di arricchimento

Può accadere che il possessore di una cambiale abbia perduto la possibilità di esercitare l’azione cambiaria (perché prescritta) e non possa esercitare neppure le altre azioni: in questi casi, può esercitare l’azione di arricchimento, con la quale può ottenere dal traente (se cambiale tratta) o dall'emittente (se pagherò cambiario) o dall'accettante o dal girante la somma di cui costoro si siano ingiustamente arricchiti a suo danno.

L’azione di arricchimento si prescrive in 1 anno dalla perdita dell'azione cambiaria.

15 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

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7 risposte a “Cosa è il protesto – funzione ed efficacia probatoria del protesto”

  1. Marzia Ciunfrini ha detto:

    Rivestono purtroppo lo status di protestati quei debitori che non siano stati in grado, per tanti motivi, di onorare il pagamento di un assegno, una tratta, una cambiale o titoli simili. In questo caso viene elevato il protesto che è un procedimento al termine del quale il debitore acquisisce la “qualità” di protestato. Grazie a tale fattispecie è nata la terminologia legata ai prestiti e finanziamenti per i protestati.

  2. gianfranco ha detto:

    Salve, ho ricevuto un protesto, conto corrente personale, ad ottobre, la Banca mi ha inviato le raccomandate al mio vecchio indirizzo e quindi sono tornate indietro.Poiche sono presidente di una cooperativa edilizia e devo emettere assegni( conto corrente intestato alla cooperativa) per pagamenti vorrei sapere se posso farlo avendo ricevuto il protesto. grazie

    • Simone Saintjust ha detto:

      La revoca dell’autorizzazione per l’emissione degli assegni le perverrà dopo la segnalazione al CAI, se non provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla presentazione dell’assegno allo sportello.

      Il Prefetto, in seguito, potrà irrogare ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

      Il tutto ha poco a vedere con il protesto.

      Comunque, l’eventuale revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni impartita al soggetto fisico, non influenza l’emissione di assegni intestati alla persona giuridica (società di capitali, associazioni, enti, cooperative) in cui, eventualmente, il protestato è un componente degli organi sociali o amministratore.

  3. marco imbriano ha detto:

    Due anni fa sono stato protestato. Oggi mi sono informato per essere riabilitato, pagando i miei debiti. E’ possibile che mi sia stato consigliato di non pagare in quanto fra 36 mesi sono abilitato a finanziamenti e mutui, senza alcuna traccia di protesto e cattivo pagatore?

    • il protestato ha detto:

      Il consiglio non e’ da seguire in quanto si riferisce solamente alla cancellazione dai Sistemi di Informazioni creditizie, come Crif. Le confermo, infatti, che in questo caso la cancellazione e’ automatica dopo 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui e’ risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Ma cio’ significa anche che in questo periodo potrebbe essere sollecitato da una societa’ di recupero crediti a rimborsare il prestito. Mentre le modalita’ di cancellazione del protesto sono diverse: decade decade 5 anni dalla levata. Inoltre, anche in questo caso deve verificare giorno e mese. Dopodiche’ la cancellazione dovrebbe avvenire in modo automatico. In caso contrario l’interessato potra’ chiederla rivolgendosi al Presidente della Camera di Commercio, il quale ha 20 giorni di tempo per disporla, rispondendo personalmente dell’attuazione del proprio provvedimento entro 5 giorni dalla sua emanazione.

  4. pepesale ha detto:

    salve vorrei porvi una domanda, per avere la riabilitazione dopo un protesto cambiario devono passare per forza cinque anni o posso chiderlo prima, visto che il debitore non ha mai fatto azioni nei miei confronti, il fatto e’ accaduto nel mese di ottobre 2005…? grazie mille

    • cocco bill ha detto:

      Può chiederlo prima solo pagando il suo creditore, ed ottenendo la liberatoria.

      A questo punto le conviene aspettare ottobre.

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