Protesto cambiale con dicitura tratta non accettata
Qualora sull’atto di protesto figuri la dicitura “tratta non accettata” o “tratta non” siamo in presenza di una cambiale tratta, cioè di una cambiale contenente l’ordine di provvedere al pagamento a favore del creditore, rivolto ad un terzo che ha rifiutato di procedere al pagamento richiesto.
Il protesto di una tratta non accettata ha conseguenze diverse rispetto a quelle proprie dei protesti su cambiali o assegni: infatti, l’elenco dei protesti relativo alle tratte non accettate viene anch’esso inviato dagli ufficiali levatori, il giorno successivo alla fine di ogni mese, al Presidente della Camera di Commercio, ma unicamente a fini statistici.
Le tratte non accettate non vengono pubblicate sul Registro Informatico dei Protesti, pertanto non è necessario attivare alcuna procedura di cancellazione.
Per fare una domanda sul protesto, sulle restrizioni di accesso al credito per i soggetti protestati, sulle procedure di cancellazione del protesto, sul Pubblico Registro dei Protesti e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.
14 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic
Argomenti correlati: assegni e cambiali, cattivi pagatori e protestati, le cambiali, protesti, protesto cambiale, protesto e iscrizione in RIP (Registro Informatico dei Protesti)
Approfondimenti
Annotazione protesto cambiali per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto
Ai sensi dell'articolo 4 legge 12.02.1955, numero 77 e successive modificazioni, “il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine (12 mesi dalla levata del protesto) può chiederne l'annotazione sul registro informatico…” È necessario in tal caso presentare domanda di annotazione dell'effettuato pagamento, corredata dal titolo quietanzato (cambiale o tratta accettata) e dall'atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento. Per effettuare la cancellazione vera e propria, occorre attendere il decreto di riabilitazione del Tribunale, seguendo la procedura vista nella sezione precedente e relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del ...
Protesto cambiali – pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto
Il debitore, che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti, presentando domanda al Presidente della Camera di Commercio, corredata di: titolo in originale con atto di protesto o dichiarazione di rifiuto di pagamento; fotocopie fronte retro dell'effetto ed atto di protesto o rifiuto di pagamento; quietanza di pagamento in originale. Per evitare gli effetti negativi della pubblicità di eventuali protesti di cambiali levati nell'arco di tempo compreso tra il giorno 27 ed il giorno 26 del mese successivo, è ...
Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto
Il debitore, che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti. A tale scopo deve presentare domanda al Presidente della Camera di Commercio, corredata di: titolo in originale con atto di protesto o dichiarazione di rifiuto di pagamento; fotocopie fronte retro dell'effetto ed atto di protesto o rifiuto di pagamento; quietanza di pagamento in originale. Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell'istanza. L'Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 ...
Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su protesto cambiale con dicitura tratta non accettata. Clicca qui.
Stai leggendo Protesto cambiale con dicitura tratta non accettata • Autore Ludmilla Karadzic
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.
» accesso rapido anonimo (test antispam)
Ho ricevuto un assegno impagato datato 30/09/2008 versato 03/10/2008 non pagato in prima presentazione 08/10/2008 risulta privo di fondi e non protestabile per scadenza termini su piazza cosa posso fare ?
Grazie lo stesso, controllerò eventuali risposte.
Mi dispiace ma non sono in grado di risponderti con la dovuta certezza.
Può darsi che qualche lettore sappia darti una risposta corretta.
Mi dispiace ma non sono in grado di risponderti con la dovuta certezza.
Vorrei fare una domanda.
Qualora una tratta con scadenza a certo tempo vista, non venisse accettata dal trattario, il termine per la presentazione per il pagamento decorre comunque anche dalla mancata accettazione.
In questo caso il portatore (che abbia o che non abbia levato il protesto per mancata accettazione), deve comunque presentarsi alla scadenza dal trattario a chiedere il pagamento? Ossia, in altri termini, il trattario può pagare alla scadenza una tratta che non ha in precedenza accettato?
Grazie.