Protesto cambiale con dicitura tratta non accettata
Qualora sull’atto di protesto figuri la dicitura “tratta non accettata” o “tratta non” siamo in presenza di una cambiale tratta, cioè di una cambiale contenente l’ordine di provvedere al pagamento a favore del creditore, rivolto ad un terzo che ha rifiutato di procedere al pagamento richiesto.
Il protesto di una tratta non accettata ha conseguenze diverse rispetto a quelle proprie dei protesti su cambiali o assegni: infatti, l’elenco dei protesti relativo alle tratte non accettate viene anch’esso inviato dagli ufficiali levatori, il giorno successivo alla fine di ogni mese, al Presidente della Camera di Commercio, ma unicamente a fini statistici.
Le tratte non accettate non vengono pubblicate sul Registro Informatico dei Protesti, pertanto non è necessario attivare alcuna procedura di cancellazione.
Per fare una domanda sul protesto, sulle restrizioni di accesso al credito per i soggetti protestati, sulle procedure di cancellazione del protesto, sul Pubblico Registro dei Protesti e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.
14 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic
Argomenti correlati: assegni e cambiali, cattivi pagatori e protestati, le cambiali, protesti, protesto cambiale, protesto e iscrizione in RIP (Registro Informatico dei Protesti)
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Stai leggendo Protesto cambiale con dicitura tratta non accettata • Autore Ludmilla Karadzic • Articolo pubblicato il giorno 14 Giugno 2013 • Ultima modifica effettuata il giorno 19 Giugno 2016 • Classificato nelle categorie assegni e cambiali, cattivi pagatori e protestati, le cambiali, protesti, protesto cambiale, protesto e iscrizione in RIP (Registro Informatico dei Protesti) • Numero di commenti e domande: 5. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Ho ricevuto un assegno impagato datato 30/09/2008 versato 03/10/2008 non pagato in prima presentazione 08/10/2008 risulta privo di fondi e non protestabile per scadenza termini su piazza cosa posso fare ?
Grazie lo stesso, controllerò eventuali risposte.
Mi dispiace ma non sono in grado di risponderti con la dovuta certezza.
Può darsi che qualche lettore sappia darti una risposta corretta.
Mi dispiace ma non sono in grado di risponderti con la dovuta certezza.
Vorrei fare una domanda.
Qualora una tratta con scadenza a certo tempo vista, non venisse accettata dal trattario, il termine per la presentazione per il pagamento decorre comunque anche dalla mancata accettazione.
In questo caso il portatore (che abbia o che non abbia levato il protesto per mancata accettazione), deve comunque presentarsi alla scadenza dal trattario a chiedere il pagamento? Ossia, in altri termini, il trattario può pagare alla scadenza una tratta che non ha in precedenza accettato?
Grazie.