Protesto di un assegno – come il creditore può recuperare il credito e il debitore limitare il danno

Protesto di un assegno – come il creditore può recuperare il credito e il debitore limitare il danno

A chiunque può capitare di emettere un assegno parzialmente o totalmente a vuoto, e c'è sempre il malcapitato che lo riceve in pagamento. In questi casi, il più delle volte, non si sa cosa fare. E' utile e conveniente per il creditore procedere al protesto dell'assegno? E quali sono le conseguenze per il debitore inadempiente? In questo articolo il consulente legale prova a spiegare ad entrambi, passo dopo passo, con le semplici parole di tutti i giorni, quali le iniziative da intraprendere e le misure da adottare.

Si tratta di informazioni efficaci, all'uno per recuperare il credito e all'altro per limitare i danni conseguenti all'iscrizione negli archivi dei cattivi pagatori.

Protesto di un assegno

Il protesto di un assegno è il procedimento con il quale viene dichiarato pubblicamente, da parte di un notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale, il mancato pagamento della somma indicata in un assegno presentato all'incasso in tempo utile.

La funzione principale del protesto, è quella di garantire al portatore dell'assegno l’esercizio dell'azione di regresso nei confronti dei debitori: quindi sia nei confronti del traente che degli eventuali giranti. Detta funzione, però, non è l’unica.

Il protesto, infatti, svolge anche una non trascurabile efficacia probatoria, quale conseguenza del fatto di essere atto pubblico che fa fede, dunque, fino a querela di falso, dell'avvenuta presentazione dell'assegno e del suo mancato pagamento.

Non può essere trascurata, poi, la funzione “psicologica” del protesto, derivante dalla pressione che sul debitore esercita il discredito commerciale e sociale che proviene dalla pubblicità “negativa” del protesto.

L’ultima funzione del protesto, conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, è l’assimilazione del protesto alla costituzione in mora del debitore, con la conseguente produzione di effetti interruttivi della prescrizione.

Constatazione equivalente al protesto di un assegno

La "constatazione equivalente" e' invece una dichiarazione del trattario (la Banca che deve pagare) posta sull'assegno con indicazione del luogo e giorno della presentazione. Tale dichiarazione (datata ed attestante che l'assegno e' stato trasmesso in tempo utile e non pagato) può essere emessa anche da una "stanza di compensazione", ovvero da uno degli uffici che si occupano della regolamentazione dei rapporti di credito/debito tra le varie Banche.

La constatazione equivalente, in pratica, ha gli stessi effetti della levata del protesto e deve essere comunicata alle Camere di Commercio per la redazione degli elenchi dei protestati.

Il beneficiario dell'assegno può agire contro traente giranti ed avallanti: l'azione di regresso

Il beneficiario/portatore può agire contro il traente, i giranti ed i loro eventuali avallanti (individualmente o congiuntamente senza dover per forza osservare l'ordine nel quale si sono obbligati), nel caso in cui l'assegno non venga pagato, tramite un'azione detta "di regresso".

Tale azione, essendo l'assegno un titolo esecutivo, e' tipicamente quella  che inizia con l'atto di precetto (un'intimazione formale a pagare) per finire col pignoramento e la vendita forzata dei beni del debitore.

Se il portatore/beneficiario agisce direttamente contro il traente (tipicamente nel caso di assegno senza girate)  non sono necessarie particolari formalità e non è necessario né  che l'assegno sia stato presentato tempestivamente né  che venga levato il protesto o sia stata emessa la dichiarazione della banca detta "constatazione equivalente".

Come ci ricordano diverse sentenze della Corte di cassazione, l'assegno è un titolo esecutivo, anche se esso non è stato protestato. Peraltro, l''articolo 45 del  regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736,  riconosce all'assegno tale efficacia, sia con riferimento al capitale in esso indicato sia con riferimento agli accessori, a prescindere dall'eventuale protesto.

Dunque, il portatore di un assegno può sempre agire contro il traente ed ottenere il pignoramento anche se l'assegno bancario insoluto non è stato presentato tempestivamente in banca per il pagamento o non è stato levato  il protesto o la constatazione equivalente.

L'azione di regresso esercitata contro gli altri obbligati (i giranti e i loro avallanti) è' invece condizionata sia alla presentazione dell'assegno entro i termini sia alla levata del protesto o all'emissione di una dichiarazione della banca detta "constatazione equivalente".

Il portatore può chiedere in via di regresso:

  1. l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
  2. gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
  3. le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

Prescrizione dell'azione di regresso contro il traente e i giranti

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno al pagamento.

Decorsi i sei mesi rimangono comunque fattibili l'azione causale e l'azione di arricchimento.

L'azione causale e' quella legata al rapporto che ha dato causa all'emissione dell'assegno (poggiato su una fattura, un contratto, etc.) fattibile utilizzando l'assegno semplicemente come prova sulla cui base ottenere in sede giudiziaria un provvedimento esecutivo - tipicamente un decreto ingiuntivo.

In questo caso, conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, l’eventuale levata del protesto è assimilabile alla costituzione in mora del debitore, con la conseguente produzione di effetti interruttivi della prescrizione.

L'azione di arricchimento, e' invece quella fatta contro il traente o il girante per cercare di ottenere il rimborso della somma della quale tali soggetti si sono indebitamente arricchiti a danno del beneficiario (o portatore). Si tratta di un'azione la cui fattibilita' e' valutabile solo con l'aiuto di un legale, e che si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione di regresso.

Ambedue le azioni sono fattibili in Tribunale con l'intermediazione di un avvocato che e' bene consultare fin dalle prime fasi valutative.

Esercitando l'azione di regresso è possibile notificare il precetto senza dover necessariamente ottenere un decreto ingiuntivo. E non è poco.

Iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)

Il pagamento dell'assegno scoperto in prima presentazione, detto “tardivo” (nel termine dei 60 giorni dalla presentazione dell'assegno e dalla mancata riscossione) comprende gli interessi legali, alcune spese (di protesto o di gestione per la dichiarazione di constatazione equivalente) nonché' una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell'importo dell'assegno.

Dal momento in cui l'assegno non viene pagato per mancanza di fondi, il soggetto interessato (il traente) - a cui viene debitamente notificato l'inizio della procedura con il cosiddetto “preavviso di revoca” - ha 60 giorni di tempo per pagare tardivamente. Il preavviso di revoca viene inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno.

Il pagamento tardivo dell'assegno rimasto impagato in prima presentazione può essere effettuato presso lo sportello della banca su cui e' tratto l'assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo non pagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto. Modulo, che ovviamente, va riconsegnato alla banca trattaria per evitare la segnalazione al CAI.

Se il pagamento non viene effettuato entro i 60 giorni, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l'assegno viene coperto.

Se un soggetto è iscritto nella CAI, nessuna banca né ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti. La stessa banca trattaria, scaduti i 60 giorni, intima (deve intimare) al traente la restituzione di tutti i libretti di assegni precedentemente rilasciati.

Il traente però potrebbe non restituire il carnet e continuare a distribuire assegni non coperti. E' questo un ulteriore elemento per comprendere la funzione svolta dal Registro Pubblico dei Protesti. E' sempre consigliabile accettare in pagamento solo assegni circolari. Per un protestato questa dovrebbe essere una regola aurea.

Infatti, per quanto riguarda i dati “nominativi” registrati alla Centrale d'Allarme Interbancaria, la consultazione puo’ avvenire solo da parte dei soggetti direttamente interessati (la persona iscritta o che presume di essere iscritta oppure un soggetto da questa delegato.

I dati “non nominativi” (anonimi), invece, sono pubblici e consultabili da chiunque, come ha stabilito il ministero della Giustizia col decreto 458/01. Si tratta dei dati relativi agli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l’iscrizione in archivio (quindi dopo la revoca dell'autorizzazione alla loro emissione). Ma a questo punto si ha già l'assegno in mano e sapere che è scoperto attraverso una interrogazione alla CAI o quando si va all'incasso, non è che cambi molto.

Sanzioni amministrative per emissione di assegni scoperti in assenza di pagamento tardivo

Contestualmente, scaduti i 60 giorni del preavviso di revoca, senza che l'assegno sia stato pagato, viene fatta segnalazione al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Le prefetture notificano la violazione al soggetto che ha emesso l'assegno entro 90 giorni dalla segnalazione, dandogli 30 giorni di tempo per inviare le sue osservazioni difensive (nel caso non si fosse dimostrato prima il pagamento entro i 60 giorni, questo sarebbe il momento giusto, presentando in prefettura la documentazione originale o una copia autenticata).

Successivamente - piu' precisamente entro il termine di prescrizione di cinque anni - viene emessa e notificata un'ordinanza di ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative previste. Contro di essa si può fare opposizione presso il giudice di pace di zona, entro 30 giorni. Se non si paga ne' si contesta, arrivera', entro ulteriori cinque anni, una cartella esattoriale.

Da tener presente che il Prefetto può comminare sanzioni accessorie che si sostanziano nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni. ed in casi di recidiva o di importi consistenti, può addirittura sancire l'interdizione all'esercizio dell'attività professionale.

Cancellazione protesto

Con il pagamento tardivo dell'assegno (importo facciale, unitamente alla penale ed alle spese per il protesto o per la constatazione equivalente) entro i 60 gg previsti dalla procedura di preavviso di revoca, possiamo evitare due delle tre conseguenze cui va incontro chi emette assegni senza copertura:

a) non ci verranno irrogate le sanzioni amministrative stabilite dalla legge numero 386/1990 e successive modificazioni; esse possono consistere anche nel divieto di emettere assegni per un tempo variabile dai due ai cinque anni.

b) il nostro nominativo non verrà segnalato e iscritto dalla Banca d'Italia al CAI (Centrale Allarme Interbancaria) che è un altro elenco di “cattivi pagatori”, con la conseguenza di non poter emettere assegni per almeno sei mesi (revoca di sistema).

Non ci è invece risparmiata la terza “punizione”: il nostro nominativo resterà comunque iscritto nel Pubblico Registro dei Protestati.

Per la cancellazione dall'elenco dei protestati abbiamo due alternative:

a) aspettare che decorrano cinque anni dalla levata del protesto, dopodiché la cancellazione avviene automaticamente;
b) proporre istanza di riabilitazione al Tribunale.

L’istanza di riabilitazione al Tribunale non può essere proposta prima che sia passato un anno dalla levata del protesto. Per presentare istanza di riabilitazione è’ indispensabile essere in possesso dei seguenti documenti:

  1. assegno in originale;
  2. quietanza apposta sull'assegno;
  3. se l'assegno non è quietanzato è necessario una dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore con fotocopia della sua carta di identità.

Dovremo, come è ovvio, richiedere l’assistenza di un legale nella procedura di riabilitazione presso il Tribunale.

Una volta che il Tribunale avrà accolto la nostra richiesta di riabilitazione, la cancelleria trasmetterà la decisione direttamente all'Ufficio Protesti.

La cancellazione del protesto potrà essere eseguita dall'Ufficio Protesti solo dopo il decorso del periodo di pubblicazione (10 gg) e solo dopo che avremo fatto domanda di cancellazione (di solito è la Camera di Commercio che, ricevuto il decreto dal Tribunale, provvede ad informare l’interessato che è possibile presentare la domanda di cancellazione per riabilitazione).

Per le procedure di cancellazione del protesto si rimanda alla sezione apposita.

Per fare una domanda sui protesti, su assegni e  cambiali, sulle azioni che può intraprendere il creditore per recuperare il credito, sulle opzioni disponibili al debitore per limitare il danno, sui debiti in genere e su tutti gli altri argomenti correlati, cliccaqui.

19 Agosto 2008 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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48 risposte a “Protesto di un assegno – come il creditore può recuperare il credito e il debitore limitare il danno”

  1. Domenico Lucca ha detto:

    Ho prestato dei soldi per un importo di 4 mila euro. Il debitore mi fa degli assegni firmati della cifra che mi spetta. Si tratta assegni bancari. Io li metto all’incasso, ma risultano scoperti e mi tocca pagare pure la somma del protesto. Senza intervenire con legali che mi costano, cosa posso fare? Si si può recuperare il credito pur essendo passato un anno?

    • L’azione (di regresso) del beneficiario contro il traente (e contro gli eventuali giranti) si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione (articolo 75 legge assegno). In pratica, con il titolo che riporta l’attestazione della banca circa il mancato pagamento dell’assegno, il beneficiario può notificare al traente, entro sei mesi dalla scadenza dei termini di presentazione, un atto di precetto tramite ufficiale giudiziario.

      In altre parole aveva sei mesi di tempo per avviare un pignoramento sui beni del debitore. Ora, per escutere il debitore inadempiente ha bisogno necessariamente di un avvocato che proceda con ricorso per decreto ingiuntivo sulla base dei moduli di assegno protestati.

  2. 58paolo ha detto:

    Volevo sapere come il creditore può recuperare i soldi avendo ricevuto un assegno andato protestato.
    Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Con l’assegno protestato, senza necessità di chiedere un decreto ingiuntivo al giudice, notifica un precetto al debitore tramite Ufficiale giudiziario e, nel caso di persistenza del debitore nel non assolvere l’obbligo di rimborso dell’importo facciale dell’assegno (più interessi e spese) nei termini fissati nell’atto, procede con le azioni esecutive.

  3. Rosaria Proietti ha detto:

    Dal momento in cui l’assegno non viene pagato per mancanza di fondi, il soggetto interessato (il traente) – a cui viene debitamente notificato l’inizio della procedura con il cosiddetto “preavviso di revoca” – ha 60 giorni di tempo per pagare. Il preavviso di revoca viene inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno.

    Il pagamento, detto “tardivo” (nel termine dei 60 giorni dalla presentazione e mancata riscossione) comprende gli interessi legali, alcune spese (di protesto o di gestione per la dichiarazione di constatazione equivalente) nonché’ una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell’importo dell’assegno.

    Tale pagamento può essere effettuato presso lo sportello della banca su cui e’ tratto l’assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto. Modulo, che ovviamente, va riconsegnato alla banca trattaria per evitare la segnalazione al CAI.

  4. Mymmho ha detto:

    Buon pomeriggio, mi sono appena registrato su questo forum e subito passo ad esporre il mio problema…
    Premesso che ho un’attività commerciale, ho emesso 8-9 assegni postali verso i miei fornitori…
    Purtroppo, a causa del sopraggiungere di eventi onerosi legati ad una mia abbastanza recente separazione coniugale, sono stato impossibilitato a pagare 3-4 assegni emessi!!! Con qualche fornitore, ci ho parlato e ci siamo messi d’accordo, con altri che non conosco in modo diretto il problema purtroppo rimane aperto!!!!
    Tengo a precisare che ho ricevuto raccomandata dalle Poste che mi “invita” ad effettuare la regolarizzazione entro i fatidici 60 giorni….e che nessuno degli assegni impagati ha raggiunto tale limite…
    Pertanto, chiedo a Voi…..come poter fare x regolarizzare il tutto nel modo assolutamente più indolore nei confronti sia dei fornitori e sia miei personali! Non vorrei recare alcun danno a nessuno, nel modo più assoluto e non ne vorrei subire soprattutto perchè, ripeto, ho un’attività commerciale…
    Spero di poter ricevere una Vostra cordiale risposta entro breve termine per poter avere un’indicazione giusta affinchè io possa risolvere il tutto….
    Grazie in anticipo,

    Mimmo

    • Simone Saintjust ha detto:

      Lei chiede la quadratura del cerchio. Comunque, da quanto posso intuire gli assegni non possono essere più protestati perché presentati fuori termine. Se non paga nei 60 giorni che le sono stati indicati rischia la sola revoca semestrale per assegni. Valuti lei se ciò possa costituire un problema per la sua attività. Ci saranno poi da pagare le sanzioni somministrate dal prefetto.

      Per il recupero degli assegni che i suoi fornitori non hanno portato all’incasso nei tempi utili alla levata di protesto, ai creditori non resta che la procedura di richiesta al giudice di un decreto ingiuntivo.

  5. Palma illiano ha detto:

    volevo informazione per quanto riguarda il protesto di un assegno sono passati 5 anni ….un dipendente postale mi ha detto di rivolgermi alla camera di lavoro……..mi sapete indirizzare voi……Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Salve Palma, probabilmente le hanno indicato la Camera di Commercio. Recandosi alla Camera di Commercio della provincia di residenza lei può effettuare una visura del suo nominativo e verificare se è ancora presente nel RIP (Registro Informatico dei Protesti). La cancellazione è automatica trascorsi i cinque anni di permanenza nel RIP, ma il problema risiede nel fatto che devono passare cinque anni dalla iscrizione. Fra la levata del protesto e l’iscrizione del protestato nell’archivio passa talvolta un periodo di tempo non noto al soggetto che è stato protestato.

  6. rosalba ha detto:

    Aiuto!!!!! Qualcuno può darmi delle informazioni sicure? In data 01/02/10 dovevo incassare un assegno postale, cosa che non ho potuto fare poichè non vi era copertura. Come posso protestarlo senza avvalermi di alcun professionista e che tempo ho per effettuare il tutto.

    Ringrazio Voi tutti per una risposta. Grazie Grazie

    Rosalba

    • cocco bill ha detto:

      Dopo la scadenza dei termini di presentazione non è possibile protestare l’assegno.

      Se l’assegno invece è stato presentato ma non c’era copertura doveva richiederne il protesto.

      Le spese di protesto non possono essere evitate.

  7. sciak ha detto:

    salve,
    poco tempo fa ho emesso un assegno (poste italiane) che in un primo momento è risultato essere scoperto, ho provveduto a versare l’importo sul conto e l’assegno è stato pagato, di seguito poste italiane mi ha mandato una lettera dove mi richiedeva il famoso 10% più interessi per circa 100,00 euro . In un primo momento ho dimenticato di versare tale importo. ad oggi risulto segnalato al CAI e poste italiane non accetta il pagamento della somma ne mi da indicazioni su come fare per versare tale differenza. Cosa devo fare? Come posso provvedere alla cancellazione? A chi versare la differenza?
    P.S.: l’assegno era intestato ad un amico che si è reso disponibile a rilasciare qualsiasi dichiarazione occorra per risolvere il problema
    saluti

  8. palmino ha detto:

    Salve,
    ho emesso 3 assegni bancari. questi sono stati protestati, ma la mia banca ha effettuato dei despositi infruttiferi attraverso i quali ho pagato (con penale e spese) entro i 60 giorni gli assegni.
    Poi la mia banca ha richiesto al beneficiario degli assegni dichiarazione di quietanza con allegati assegni e atto di protesto. Ció é servito ad evitare l’iscrizione alla CAI.

    Ma io ad oggi sono conunque protestato? Quindi non posso comunque emettere assegni e A cosa é servita quindi la mancata iscrizione in CAI?
    Per cancellare il protesto che documentazione serve? Il beneficiario non ha rilasciato la quitanza autenticata da un notaio. È sufficiente questo tipo di quietanza?

    • Rosario ha detto:

      Per effettuare la cancellazione dei protesti, occorre effettuare la riabilitazione, che è un provvedimento di volontaria giurisdizione, mediante il quale il Giudice la riabilita ed ordina alla CCIAA la cancellazione.
      Per fare ciò il primo requisito è che sia trascorso un anno dalla levata dell’ultimo titolo protestato; premesso ciò occorre, nel suo caso, i 3 titoli originali, le 3 quietanze, l’istanza.
      Dopo di chè il Giudice emetterà il Decreto.

  9. Lory ha detto:

    Salve,
    tempo addietro ho rilasciato un assegno ad una persona di 100,00 euro 2006,la banca mi ha mandato l’assegno in protesto,essendo fuori per lavoro non sono riuscita a pagare l’assegno e nessuno mi ha fatto sapere niente,dopo 4 anni mi è arrivata una notifica dal prefetto per il pagamento dell’assegno e le spese,e la suddetta violazione dell’art.2 della legge 386/1990,tengo a precisare che ho pagato la notifica entro il termine stabilito. Ora vi chiedo cortesemente come posso fare per togliere il protesto e la segnalazione alla banca dati?E quanto tempo devo aspettare,avendo intenzione di aprire una ditta.. Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Devono passare cinque anni dalla data di levata del protesto, e la cancellazione sarà automatica.

      Inutile illuderla, tuttavia. Qualche traccia resterà sempre in alcune banche dati specializzate.

      Sarebbe stato meglio pagare e chiedere la riabilitazione al Tribunale. Ma ormai è tardi.

  10. giovanna di falco ha detto:

    Circa sette anni fa sono stata protestata.

    All’incirca un mese dopo ho saldato il tutto comprese le varie spese con il mio debitore il quale mi ha rilasciato una liberatoria fatta nel suo Comune.

    In un secondo momento mi ha riportato l’originale dell’assegno protestato.

    Vorrei riabilitarmi ma non trovo piu’ l’assegno originale. Premetto che un anno fa andai al tribunale e mi dissero che senza il titolo originale non avrei potuto risolvere il mio problema.

    • franceso lagatta ha detto:

      Non ci sono altre soluzioni, purtroppo.

      Per ottenere la cancellazione del protesto il debitore che provvede al pagamento dell’assegno puo’ chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio solamente presentando domanda al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio.

      La richiesta dovra’ essere inoltrata compilando appositi moduli ed allegando il titolo quietanzato, l’atto di protesto, la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle spese o interessi (in assenza delle ricevute, l’interessato compilera’ apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) o il provvedimento di riabilitazione. Inoltre vanno pagati la marca da bollo e i diritti di segreteria.

      Il Responsabile dirigente dell’ufficio, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver accertato la regolarita’ del pagamento o l’erroneita’ del protesto, accoglie l’istanza e conseguentemente dispone la cancellazione. Il provvedimento dovra’ essere eseguito, entro 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati del protesto.

    • Alessandro ha detto:

      Cara Giovanna dopo cinque anni il protesto viene cancellato automaticamente quindi se il protesto é stato elevato sette anni fa, non devi fre niente perché il protesto non esiste più.
      Ciao da Alessandro

  11. gdg4502 ha detto:

    Salve, ho rilasciato un assegno di circa 700 euro, ma poco prima che l’assegno doveva essere incassato, la mia banca mi ha chiuso il c/c senza darmi preavviso ne tantomeno delucidazioni in merito. Secondo voi l’assegno andrà in protesto? e se si, secondo voi si può dire che ho rilasciato un’assegno senza autorizzazione bancaria? come faccio a proteggermi? io voglio pagarlo quanto prima ma non ho avuto più notizie, scadeva il 30 agosto 2009.
    Mi potete aiutare a capire al meglio? grazie e attendo una vostra risposta.

    • c0cc0bill ha detto:

      Quando ha emesso l’assegno non aveva ricevuto alcun preavviso di revoca. Da questo punto di vista non si configura la fattispecie di emissione di assegni senza autorizzazione.

      Ma rischia comunque il protesto e l’iscrizione al CAI, oltre al divieto di emettere assegni per sei mesi nel momento in cui le sarà notificata la revoca.

      Dovrebbe immediatamente contattare il beneficiario dell’assegno, oppure individuare l’agenzia bancaria in cui è stato versato per tentare di risolvere la questione con un pagamento in contanti.

  12. susanna del giudice ha detto:

    Riferimenti normativi per protesti e protestati

    – Le modalità di attuazione del Registro Informatico dei Processi sono regolamentate dal Decreto Ministeriale numero 316 del 9/8/2000, a norma dell’articolo 3 bis del Decreto Legge del 18 settembre 1995 numero 381, convertito in seguito dalla Legge del 15 novembre 1995 numero 480.

    – Per cancellare un protesto è, invece, necessario far riferimento alla Legge numero 235 del 18/8/2000.

    – Il “Registro dei Protestati cambiari”, accessibile via internet, ha sostituito la pubblicazione cartacea dell’Elenco dei Protestati Cambiari così come previsto ai sensi della Legge numero 77 del 12/2/1955.

  13. peppa esposito ha detto:

    Le garanzie richieste da banche e finanziarie per concedere un prestito al protestato e le tipologie di prestito ai protestati

    Trattandosi di “cattivi pagatori” i protestati possono accedere al credito solo a determinate condizioni. Di norma le banche o le finanziarie concedono prestiti ai protestati solo dopo aver studiato ed analizzato a fondo la situazione economica e lavorativa del richiedente che, dal canto suo, potrà sottoscrivere, di solito, una cessione del quinto dello stipendio o della pensione, un prestito con delega o un finanziamento cambializzato.

    In linea di massima, dunque, possono richiedere finanziamenti tutti i protestati che abbiano un posto di lavoro a tempo indeterminato e che possano fornire ampie garanzie anche dal punto di vista delle proprietà personali (case, terreni, automobili, eccetera). Molto spesso è richiesta anche la firma di un garante perchè il prestito vada a buon fine.

    Il maggior rischio derivante dalla storia del cliente si è, di fatto, abbattuto da queste forme di finanziamento che, per lo più, presentano la caratteristica di trattenere direttamente dalla busta paga del lavoratore una quota predefinita del salario.

    Purtroppo queste particolari forme di finanziamento (cessione del quinto dello stipendio o della pensione, prestito con delega, finanziamento cambializzato) sono caratterizzate da costi elevatissimi e spesso del tutto ingiustificati.

  14. marianna ceci ha detto:

    Per un tardivo pagamento di un assegno mi e’ arrivato l’avviso di revoca secondo il quale entro 60 giorni dovevo inviare la liberatoria autenticata da un pubblico ufficiale.

    Purtroppo per problemi postali ho inviato tale documentazione con tre giorni di ritardo rispetto al sessantesimo giorno.

    Una delle mie banche mi ha comunicato che sono stata segnalata in CAI, pero’ le altre banche non ne sanno nulla.

    Come faccio a sapere con esattezza e ufficialmente se sono stata revocata?

    • c0cc0bill ha detto:

      Gli istituti di credito contestualmente al protesto dell’assegno sono tenuti a dare immediata comunicazione al protestato tramite preavviso di revoca di firma.

      Da quella data il soggetto protestato ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell’importo facciale del titolo e degli ulteriori oneri e spese (penale pari al 10% dell’importo non pagato, interessi ed eventuali spese di protesto). Se nei 60 giorni previsti non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto il suo nominativo verra’ segnalato al C.A.I.(Centro Allarme Interbancario) dove rimarra’ iscritto per 6 mesi.

      Decorsi i 6 mesi dall’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria il nominativo viene automaticamente cancellato. Per quanto riguarda i dati “nominativi” la consultazione puo’ avvenire solo da parte dei soggetti direttamente interessati (la persona iscritta o che presume di essere iscritta oppure un soggetto da questa delegato) sia presso una delle filiali della banca d’Italia che presso l’ente che ha effettuato l’iscrizione (banca, posta, etc.).

      Se ci si rivolge alla Banca d’Italia il servizio e’ gratuito, altrimenti valgono le tariffe eventualmente previste dal singolo ente.

    • Andrea LDL ha detto:

      Scusate ma è successa la stessa cosa a me.

      Le poste italiane dove ho il conto mi hanno però comunicato che il procedimento di protesto è già in atto e da questo momento risulto “protestato” anche se non sono stati chiari riguardo i tempi dicendomi solo che la durata è di 5 anni

      per risolvere la questione mi hanno detto di rivolgermi a un’avvocato e andare dal prefetto

      è cosi ho posso fare qualcosa in merito?

      N.B. io ho comunque saldato la cifra in contanti facendomi restituire l’assegno

    • c0cc0bill ha detto:

      Dovrà aspettare 5 anni solo se ha pagato l’assegno dopo 60 gg. dal preavviso di revoca o se non lo ha affatto pagato.

      Se ha pagato l’assegno entro 60 gg.dal preavviso di revoca, potrà proporre istanza di riabilitazione al Tribunale.

      L’istanza di riabilitazione al Tribunale, però, non può essere proposta prima che sia passato un anno dalla levata del protesto.

      Per presentare istanza di riabilitazione è’ indispensabile essere in possesso dei seguenti documenti:

      1. assegno in originale;
      2. quietanza apposta sull’assegno;
      3. se l’assegno non è quietanzato è necessario una dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore con fotocopia della sua carta di identità.

      Dovrà, come le hanno già detto alle Poste, richiedere l’assistenza di un legale.

  15. giovanni conturso ha detto:

    Per un assegno pagato in ritardo rischio di essere iscritto al CAI?

    Se decidessi di non pagare la penale del 10% a cosa vado incontro?

    • c0cc0bill ha detto:

      Si’. Gli istituti di credito contestualmente al protesto dell’assegno sono tenuti a dare immediata comunicazione al protestato tramite preavviso di revoca di firma.

      Da quella data il soggetto protestato ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell’importo facciale del titolo e , degli ulteriori oneri e spese (penale pari al 10% dell’importo non pagato, interessi ed eventuali spese di protesto).

      Se nei 60 giorni previsti non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto il suo nominativo verra’ segnalato al C.A.I.(Centro Allarme Interbancario) dove rimarra’ iscritto per 6 mesi.

      Decorsi i 6 mesi dall’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria il nominativo viene automaticamente cancellato.

  16. bartolo longo ha detto:

    Cosa è un protesto?

    • c0cc0bill ha detto:

      Letteralmente un protesto non è altro che l’accertamento del mancato pagamento o della mancata accettazione di una cambiale o di qualsiasi titolo di credito (ad esempio un assegno, le rate di un prestito o di un mutuo, eccetera).

      Nel linguaggio comune sentiamo spesso utilizzare la frase “mandare una cambiale in protesto”; da questa deriva l’istituto del protesto cambiario.

  17. gino politi ha detto:

    Quali sono gli organi preposti a constatare un mancato pagamento e iscrivere una persona nel registro informatico dei protesti?

    • c0cc0bill ha detto:

      La constatazione, detta solenne, viene fatta sempre da un pubblico ufficiale. Il protesto vero e proprio viene redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario e, nei piccoli Comuni, dal segretario comunale. Il protesto deve essere compilato in brevissimo tempo, solitamente entro e non oltre i due giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale (o altro titolo di credito) e redatto su un foglio di allungamento unito alla cambiale.

      I protesti effettuati in ciascuna Provincia prima del 1995 venivano resi noti tramite il bollettino dei protesti cambiari, pubblicato ogni due settimane a cura della Camera di Commercio; dal 1995 in poi, invece, gli ufficiali levatori trasmettono alla camera di commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente (fino al giorno 26 compreso).

      La Camera di Commercio inserisce i protestati nel “Registro informatico dei protesti” entro 10 giorni dalla trasmissione dell’elenco. Il protestato, a questo punto, resta iscritto in tale registro per cinque anni, ma può esserne cancellato prima, su presentazione, decorso un anno dal protesto, dell’istanza di riabilitazione al tribunale (nel caso di assegni) o al dirigente responsabile dell’ufficio protesti della camera di commercio (nel caso di cambiali) accompagnata dalla quietanza di pagamento del titolo protestato (con firma autentica).

      In seguito all’atto di protesto, il possessore della cambiale insoluta (o altro titolo di credito insoluto) può intraprendere azioni legali contro gli obbligati principali (azione diretta: spetta a coloro che hanno assunto il debito in via originaria) o di regresso (azione di regresso: spetta a coloro che trasferendo il diritto di credito incorporato nella cambiale, hanno assunto la responsabilità del pagamento) attraverso tre fasi:

      a) atto di precetto;
      b) pignoramento dei beni;
      c) vendita dei beni pignorati.

  18. michele santopane ha detto:

    Il primo assegno e’ stato protestato il 12/04/07, l’ultimo il 10/2007. Penso di non riuscire a pagarli. Con i miei 39anni, riusciro’ piu’ ad avere un conto corrente?

    • c0cc0bill ha detto:

      L’eta’ non e’ un elemento fondamentale. Per ottenere un nuovo conto corrente deve richiedere e ottenere la cancellazione del protesto. In particolare, e’ prevista la cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errore/illegittimita’ della levata ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del competente tribunale).

      La cancellazione dei protesti dal Registro Informatico e’ disciplinata dalla Legge 18/08/2000, n. 235. L’apposita domanda puo’ essere prodotta nel caso in cui il debitore abbia effettuato il pagamento della cambiale/tratta entro 12 mesi dalla levata del protesto; sia stato protestato illegittimamente/erroneamente; abbia ottenuto dal Tribunale competente la Riabilitazione prevista dall’art. 17 della legge 108/1996 (per poter richiedere tale Riabilitazione deve essere trascorso un anno dalla data dell’ultimo protesto).

  19. mary cardia ha detto:

    Per quanto riguarda l’ assegno bancario, il legittimo possessore non può agire nei confronti della banca perché questa non assume alcuna obbligazione cambiaria. L’ obbligo per la banca trattaria deriva soltando da un rapporto contrattuale, pertanto tale obbligo sussiste soltanto se il correntista ha fondi disponibili.

    Il legittimo titolare dell’ assegno può quindi procedere:

    * nei confronti dei giranti, con azione di regresso, sempre che sia stato levato regolare protesto;

    * nei confronti del traente, sempre con l’ azione di regresso, anche se in questo caso non è necessario far levare il protesto.

    IL PROTESTO

    Nell’ordinamento italiano il protesto è un atto giuridico, in forma scritta, con il quale un pubblico ufficiale accerta l’avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. In quanto redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, il protesto è atto pubblico.

    La disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. 51-73 del R.D. 1669/1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del R.D. 1736/1933 per l’assegno.

    IL PRESUPPOSTO PER L’ AZIONE DI REGRESSO

    Il protesto è presupposto essenziale per poter esercitare l’ azione di regresso che spetta al portatore del titolo nei confronti degli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti); non è però necessario se il titolo contiene la clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente.

    Il protesto fa decorrere gli effetti civili tipici dell’ inadempimento (interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto ecc.). Nel caso di assegni comporta altresì l’ applicazione di una sanzione amministrativa a carico del protestato, che la può evitare pagando entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo.

    Nel caso di assegni il protestato viene inoltre inserito nell’ archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia, con il conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi (cd. revoca di sistema).

    Per l’ assegno bancario non esiste pertanto la possibilità di procedere con l’ azione diretta, mancando il debitore principale.

  20. andrea ha detto:

    Salve
    posso sapere dove reperire la modulistica per la comunicazione alla Banca d’Italia – Stanza di compensazione- dell’avvenuto pagamento di un assegno postale e quietanzato per evitare di essere iscritto al CAI?
    grazie

    • mario indiveri ha detto:

      Se hai la quietanza consegnala allo sportello postale su cui è tratto l’assegno.

      Non devi comunicare nulla alla Banca d’Italia.

  21. luca butti ha detto:

    Un assegno fuori termini dal protesto in quali occasioni viene comunque iscritto al Cai?

    Da come ho capito viene iscritto se l’assegno viene presentato all’ottavo giorno in banca anche se poi arriva alla mia banca dopo l’ottavo giorno e non e’ piu’ protestabile.

    • weblog admin ha detto:

      Gli assegni che pervengono alla banca trattaria fuori termine per il protesto saranno assoggettati alla normativa se emessi senza autorizzazione e se emessi con autorizzazione ma senza fondi con la condizione di essere stati presentati in check truncation (presentazione per il pagamento in via telematica) o tramite stanza entro il termine di 8 giorni o 15 giorni dall’emissione a seconda che si tratti di assegni su piazza o fuori piazza.

      Quindi se la presentazione in via telematica e’ avvenuta “in tempo utile” l’assegno sara’ soggetto alla normativa di cui al Dlgs. 507/99, anche qualora pervenga allorche’ siano trascorsi tali termini e indipendentemente dalla eventuale levata del protesto.

  22. c0cc0bill ha detto:

    Buonasera,
    nel 21/12/2004 ho emesso un assegno di euro 4.800 con data 21/12/2005 al sig X per il rispetto di un accordo tra privati che prevedeva, al verificarsi o meno di un evento, l’incasso dell’assegno o, caso contrario, la restituzione/eliminazione dell’assegno da parte del Sig x.
    Al 21/12/2005, il sottoscritto (traente ) insieme al SiG X (trattario) prendiamo felicemente atto che, come previsto dall’accordo scritto, l’assegno in possesso del Sig X doveva essere stracciato, cosa che a quanto pare non è mai avvenuta (ingenuamente mi sono fidato e non ho controllato), infatti a gennaio del 2008 il trattario (Sig X) a portato all’incasso l’assegno.
    La Banca sempre a gennaio 2008 mi ha telefonato chiedendomi cosa fare e chiaramente ho detto di non pagarlo.
    L’assegno non è andato in protesto.
    Oggi a Novembre 2008 il Sig x mi fa scrivere dall’avvocato chiedendo il pagamento della somma di 4.800 + spese legali e interessi.
    Come mi devo comportare per tutelarmi?
    Il trattario, visti i tempi, ha ancora diritto ad esercitare l’azione di regresso?
    Cosa mi consigliate?
    ringrazio in anticipo per la cortese risposta.

    Commento di Anonimo | Sabato, 8 Novembre 2008

    Dal post si evince una conoscenza delle problematiche a cui non potrei fornire ulteriore valore aggiunto.

    Come avrai letto nell’articolo, l’azione di regresso dovrebbe essere prescritta. Ma avrai anche letto che restano percorribili altre due strade per tirarti in causa.

    A questo punto posso solo consigliarti di riproporre la problematica ai consulenti legali, nell’area allo scopo riservata.

    Forse sarebbe opportuno anche riportare, in sintesi, il contenuto della lettera dell’avvocato: eventuali riferimenti ad elementi utili a capire quale strategia intenda adottare per recuperare il “presunto” credito.

  23. ITALO ha detto:

    Salve a me è stato rubato un assegno dal libretto di assegni. Dato che quel conto corrente collegato all’assegno l’avevo aperto da poco e non lo stavo ancora utilizzando non c’erano fondi. Chi l’ha rubato ha compilato l’assegno senza neanche i miei dati : la firma era uno “scarabocchio” e non era sicuramente il mio nome , inoltre nel campo beneficiario c’era scritto “me medesimo”.
    Quando ho ricevuto la segnalazione dalla mia banca che avevo emesso un assegno scoperto ero completamente cascato dalle nuvole, controllo il libretto d’assegni e ne mancava uno. Il giorno stesso ho sporto regolare denuncia ai carabinieri , poi ho inviato la copia della denuncia e il modulo di blocco cautelativo degli assegni alla mia banca e come per magia il giorno dopo il mio saldo non era + negativo ma pari a 0 . Quindi ho pensato ” Ok ora è sistemato tutto” . INVECE NO . Dopo poco tempo mi accorgo che questi cretini mi avevano inserito nel CAI . Ho chiamato la mia banca inferocito e mi ha detto che il protesto era per l’assegno e non era infamante per me. A me sembra strano dato che ogni volta che faccio un contratto con qualche azienza mi bloccano tutto quanto perchè risulto protestato . Io sono un imprenditore e sto avendo molti problemi a causa di quuesto errore della mia banca .
    Cosa devo fare ?
    Querelare la mia Banca ?
    Posso ancora farlo se è passato un anno ?

    Commento di Federico | Lunedì, 27 Ottobre 2008

    Non è così semplice visto che hai denunciato lo smarrimento dell’assegno poichè essendo stato rubato il tribunale non può darti una riabilitazione per avvenuto pagamento ed ovviamente non potresti avere nè l’assegno protestato nè la liberatoria.

    Tuttavia il protesto verrà pubblicato con la dicitura di assegno denunciato smarrito o rubato, cosa che i sistemi automatici di credit score non distinguono dal normale protesto.

    IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE:

    I carabinieri a cui hai esposto la denuncia di furto assegno hanno l’obbligo di informare ‘Autorità Giudiziaria di quanto avvenuto, ci sarà un’istruttoria e verrai chiamato a depositare una dichiarazione dai Carabinieri sull’accaduto e così anche chi ha incassato l’assegno dovrà dire dove l’ha preso etc.

    Visto il tutto il GIP quasi sempre fa il rinvio a giudizio e ci sarà una causa penale per stabilire se tu hai calunniato (questa è l’accusa) chi ha incassato l’assegno o se lui e un ricettatore di assegni rubati.

    La pena per calunnia va da 2 a 6 anni e con la Cirielli ha un tempo di prescrizione di 7,5 anni salvo interruzioni, mentre se entro 6 anni non ricevi nessuna notifica di rinvii a giudizio o altre comunicazioni dal tribunale si ha la cosiddetta prescrizione breve. ( E tosta perchè se viene fuori che gli hai dato per un qualsiasi motivo l’assegno il reato è consumato) ma se non lo conosci e la firma non è tua (apocrifa) e veramente l’hai persa allora lui è un ricettatore e tu te la cavi.

    Questa di denunciare gli assegni per evitare il protesto era in voga 10 anni fa, oggi per evitare questo il protesto viene pubblicato con una dicitura diversa ma è molto più difficile cancellarlo e hai dei casini penali.

    Per cancellarlo devi dimostrare alla camera di commercio che c’è stato in iter giudiziario conclusosi a tuo favore con documenti alla mano, ma visti i tempi della giustizia passano prima i 5 anni che si cancella un automatico
    Ciao

  24. c0cc0bill ha detto:

    Salve a me è stato rubato un assegno dal libretto di assegni. Dato che quel conto corrente collegato all’assegno l’avevo aperto da poco e non lo stavo ancora utilizzando non c’erano fondi. Chi l’ha rubato ha compilato l’assegno senza neanche i miei dati : la firma era uno “scarabocchio” e non era sicuramente il mio nome , inoltre nel campo beneficiario c’era scritto “me medesimo”.
    Quando ho ricevuto la segnalazione dalla mia banca che avevo emesso un assegno scoperto ero completamente cascato dalle nuvole, controllo il libretto d’assegni e ne mancava uno. Il giorno stesso ho sporto regolare denuncia ai carabinieri , poi ho inviato la copia della denuncia e il modulo di blocco cautelativo degli assegni alla mia banca e come per magia il giorno dopo il mio saldo non era + negativo ma pari a 0 . Quindi ho pensato ” Ok ora è sistemato tutto” . INVECE NO . Dopo poco tempo mi accorgo che questi cretini mi avevano inserito nel CAI . Ho chiamato la mia banca inferocito e mi ha detto che il protesto era per l’assegno e non era infamante per me. A me sembra strano dato che ogni volta che faccio un contratto con qualche azienza mi bloccano tutto quanto perchè risulto protestato . Io sono un imprenditore e sto avendo molti problemi a causa di quuesto errore della mia banca .
    Cosa devo fare ?
    Querelare la mia Banca ?
    Posso ancora farlo se è passato un anno ?

    Commento di Federico | Lunedì, 27 Ottobre 2008

    Innanzitutto capiamoci.
    L’iscrizione al CAI e il protesto sono due cose diverse e non sempre l’una implica l’altra.

    Per l’iscrizione al CAI ti conviene recarti ad una filiale della Banca d’Italia. Dopo sei mesi dalla registrazione c’è la cancellazione automatica, dicono. I dati restano registrati solo a scopo statistico, dopo i sei mesi, dicono. Ma io chiederei la rettifica dell’iscrizione comunque, facendo annotare come causale che la registrazione è avvenuta in conseguenza ad un furto.

    Se invece l’assegno è stato anche protestato, puoi chiedere la riabilitazione al tribunale. Ma ti serve un avvocato.

    Oppure esegui, prima, una visura c/o la camera di commercio al Registro Informatizzato dei Protesti (RIP). C’è registrata anche la causale e così verifichi se davvero l’iscrizione non è infamante come dicono. Io non mi fiderei di ciò che dicono …

    Per la querela, ahimè, bisogna subito denunciare il furto ed avvisare la banca, facendosi timbrare e firmare la comunicazione di avvenuto furto.

    Se ciò non è stato, la cosa non mi sembra assolutamente proponibile.

  25. c0cc0bill ha detto:

    grazie per la risposta, posso andare in qualsiasi cancelleria di tribunale? c’è un termine? grazie, mille

    Nell’ambito di competenza del Tribunale in cui si trova la “piazza” dell’assegno. Per la cancelleria e le modalità, ogni Tribunale ha la sua organizzazione. Bisognerà informarsi.

    L’azione di regresso nei confronti del debitore decade dopo sei mesi dal protesto dell’assegno.

  26. c0cc0bill ha detto:

    SONO IN POSSESSO DI UN ASSEGNO PROTESTATO DAL NOTAIO IL GIORNO 8 OTTOBRE 2008, COSA DEVO FARE ADESSO?

    Commento di MATTEO | Sabato, 18 Ottobre 2008

    Deve recarsi alla cancelleria del Tribunale per ottenere un atto di precetto nei confronti del debitore.

  27. karalis ha detto:

    Oltretutto ho provveduto a pagare ogni onere e sanzione al creditore e no ho avuto anche dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ho consegnato alla mia banca per non finire nel CAI.

    Ora mi ritrovo a voler cancellare il protesto ma non ho ne la dichiarazione originale (che ho consegnato alla mia banca) ne l’assegno originale che nel frattempo ho perso e regolarmente denunciato all Pubblica Sicurezza del mio paese, posso ovviare al problema?

    Se uno smarrisce un assegno protestato anche se ha pagato tutti gli oneri è costretto ad aspettare i 5 anni per togliere il protesto?

    Può essere sufficiente una dichiarazione scritta del creditore, ovviamente autenticata. E’ opportuno tuttavia informarsi presso Il Tribunale competente per territorio.

  28. karalis ha detto:

    ho emesso un assegno di 5.800 euro e in banca in questo momento mi trovo denza soldi e la prima volta il direttore della banca mi ha chiamato dicendo che lo mada subito dal notaio ed io gli ho chiesto di aspettare almeno fino a venerdi e giusta questo suo comportamento?

    Commento di sandra | Martedì, 16 Settembre 2008

    Giustissimo.

    L’assegno va protestato.

    Non si può emettere un assegno senza avere la disponibilità sul conto corrente. A meno che tu non abbia un fido o uno scoperto di conto.

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