Il protesto di un assegno scoperto intrasferibile non comporta alcun vantaggio per il beneficiario nel recupero del credito


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Oggi, che gli assegni di importo pari o superiore a mille euro, per quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio, non possono essere più girati, sono cioè non trasferibili, il problema dell’azione di regresso resa possibile solo dal protesto dell’assegno scoperto non si pone più.

L’azione esecutiva diretta nei confronti di Caio avviata da Sempronio (beneficiario e portatore) per ottenere il rimborso dell’importo facciale dell’assegno scoperto, più spese ed interessi, infatti, può essere avviata nei confronti di Caio anche senza elevare il protesto.

E’ sufficiente, allo scopo, la dichiarazione della banca trattaria (la banca di Caio), apposta sul modulo, attestante che l’assegno e’ stato presentato in tempo utile e non pagato per mancanza di disponibilità in conto corrente (la provvista). La clausola “senza spese e senza protesto” inserita sull’assegno dal traente (Caio), ed evidentemente accettata dal beneficiario (Sempronio), rappresenta una indicazione alla banca trattaria di non procedere al protesto dell’assegno per mancanza di provvista.

Così, Caio non subisce il protesto e Sempronio non paga le spese per evitarlo. Va ricordato, infatti, che, in caso di assegno scoperto, le spese notarili per elevare il protesto sono a carico del beneficiario, anche se potranno poi essere recuperate con l’azione esecutiva diretta. Ad ogni modo si tratta sempre di costi certi ed immediati a fronte di un recupero incerto. Il rischio, come amano ripetere a Napoli, è quello di finire “cornuti e mazziati”.

21 Gennaio 2015 · Ludmilla Karadzic

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