A differenza della cambiale, la levata di protesto di assegno bancario o postale comporta sempre la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di competenza
Salve a tutti, mi trovo a districarmi in una situazione causata soprattutto dalla mia legegrezza.
Ho il protesto di n° 5 assegni bancari iscritti presso la CCIAA il 06/08/2009. Di alcuni assegni ho la liberatoria datata 16/10/2009, di altri la liberatoria è datata 05/03/2010.
Come posso fare per cancellare i protesti?
Ringrazio sin da ora chi vorrà rispondermi!!!
A differenza della cambiale, la levata di protesto di assegno bancario o postale comporta sempre la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di competenza.
Il provvedimento di riabilitazione è concesso se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- Dimostrando l’avvenuto pagamento del titolo protestato;
- Sia trascorso almeno 1 anno dalla levata del protesto;
- Non ci siano altri protesti nell’ultimo anno solare (esempio: un protesto del 12/05/2005 si potrà riabilitare dopo il 12/05/2006 se non ci sono altri titoli protestati in questo anno).
Successivamente al provvedimento di riabilitazione è necessario richiedere la cancellazione alla CCIAA presentando la seguente documentazione:
- Istanza di cancellazione (su modulo della CCIAA) corredata di una marca da bollo da € 14,62 e firmata in originale dall’interessato;
- Provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale di competenza.
Vi sono alcuni particolari casi di protesti di assegni bancari e postali nei quali è possibile presentare subito la domanda di cancellazione alla CCIAA. I casi interessati sono i seguenti:
- Il correntista ritiene di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente;
- La filiale di banca o l’ufficio postale che ha avviato la procedura di levata di protesto si accorge di avere commesso un errore;
- Il pubblico ufficiale che ha levato il protesto si accorge di avere levato illegittimamente o erroneamente.
La Legge 235/2000 da la possibilità ai soggetti sopraindicati (il correntista, la filiale di banca o l’ufficio postale, il pubblico ufficiale) di presentare domanda di cancellazione del protesto al Presidente della Camera di Commercio dove è stato levato il protesto allegando i documenti che provano l’illegittimità o l’erroneità del protesto.
Inoltre, è opportuno tenere presente che la levata di protesto di assegno, oltre all’iscrizione nel bollettino dei protesti della CCIAA, comporta l’avvio automatico di altre due procedure:
- il preavviso di iscrizione all’archivio C.A.I. (Centrale Allarmi Interbancaria gestita dalla SIA S.p.A.);
- una sanzione pecuniaria applicata dalla Prefettura di competenza.
L’iscrizione nell’archivio C.A.I. è sicuramente fra le due la più grave in quanto comporta per un periodo di 6 mesi la revoca all’emissione di assegni ed il divieto per qualunque banca o ufficio postale di pagare assegni emessi dal traente e aprire allo stesso nuovi conti, anche nel caso in cui non ci sia stata la levata di protesto.
Ambedue i provvedimenti sono evitabili se si è provveduto al pagamento dell’assegno entro il termine di 60 giorni dalla levata del protesto.
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21 Marzo 2010 · Tullio Solinas
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Stai leggendo A differenza della cambiale, la levata di protesto di assegno bancario o postale comporta sempre la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di competenza • Autore Tullio Solinas • Articolo pubblicato il giorno 21 Marzo 2010 • Ultima modifica effettuata il giorno 19 Giugno 2016 • Classificato nelle categorie assegni e cambiali, assegno bancario e postale, le cambiali, levata del protesto, protesti, protesto - riabilitazione, protesto assegno, protesto assegno postale, protesto cambiale, protesto di assegni bancari e postali, protesto e iscrizione in RIP (Registro Informatico dei Protesti) • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .