Protesti – Come procedere d’urgenza per la cancellazione

Procedura d'urgenza per la cancellazione dei protesti

Il debitore protestato può adire il giudice ordinario per chiedere in via d'urgenza la cancellazione di protesti

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno per la prima volta dato un'indicazione uniforme sull'esatta interpretazione ed applicazione dell'articolo 4 della Legge numero 77/55 (come riformato dalla Legge numero 235/00) relativamente al procedimento di cancellazione del protesto dal RIP. nonchè sulla definizione della posizione giuridica in capo al soggetto protestato interessato alla cancellazione del proprio nominativo.

Nel caso in questione si è arrivati alla sentenza di accoglimento del ricorso del soggetto protestato da parte del giudice di pace, poi confermata in appello dal tribunale, avverso il provvedimento di rigetto della competente camera di commercio.

Nel giudizio di legittimità la CCIAA soccombente nei precedenti giudizi di merito lamentava la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario in ragione del generale principio della divisione dei poteri dello stato secondo il quale il giudice ordinario non può sindacare in alcun modo l'operato degli organi amministrativi mediante poteri di riforma, modifica e annullamento di provvedimenti amministrativi, dovendo semplicemente limitarsi a disapplicarli nel caso concreto, spettando solamente alla magistratura amministrativa (tar e consiglio di stato) tale poteri, secondo l'impostazione della Legge numero 2248/1865 sull'ordinamento amministrativo.

Le Sezioni unite ritengono infondato il motivo sulla giurisdizione sostenendo che il soggetto protestato si trovi in una situazione giuridica consistente in un diritto soggettivo pieno ed integro, ai sensi dell'articolo 4 della  Legge numero 77/55 come in seguito modificata, e perciò legittimamente azionabile innanzi al Giudice ordinario, che non potrà semplicemente limitarsi a disapplicare l'atto amministrativo per conseguire siffatta tutela legislativa.

Viene inoltre ribadita la natura meramente materiale dell'attivita svolta dalle CCIAA in ordine alla ricezione delle istanze di cancellazione protesti, e di conseguenza non si è in presenza di un interesse legittimo innanzi ad un potere discrezionale della pubblica amministrazione che come tale sarebbe stato necessariamente devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte tuttavia pone una restrizione sull'utilizzo di mezzi di prova diversi da quelli prescritti all'articolo 4 della Legge numero 77/55, confermando quindi la necessarietà del titolo in originale col relativo atto di protesto ai fini della cancellazione.

La Corte esige inoltre, al fine di evitare accordi fraudolenti tra gli obbligati cartolari, non solo la prova certa del pagamento ma anche della relativa data, la quale può esser unicamente offerta mediante presentazione della quietanza o di un deposito bancario vincolato al portatore del titolo in determinate circostanze, cosi da determinare al contempo la sottrazione del titolo alla sua libera circolazione e risultando inammissibile la prova testimoniale nel procedimento de quo.

Tribunale di Pistoia, sentenza del 19 maggio 2001 - Procedura d'urgenza cancellazione protesti ex articolo 700 del Codice di procedura civile

Il debitore protestato ha sempre la facoltà di rivolgersi direttamente alla magistratura ordinaria per ottenere la cancellazione del protesto per illegittimità od erroneità in tutte quelle circostanze nelle quali tali vizi dell'atto non siano riscontrabili palesemente dal titolo e quindi sia insussistente la competenza a cancellare da parte del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.

Tribunale di Foggia, sentenza dell'11 febbraio 2003 - Procedura d'urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile per l'ottenimento della cancellazione della pubblicazione di titoli cambiari protestati

Il soggetto protestato a causa di titoli cambiari (cambiali e/o tratte accettate) ha sempre la possibilità di chiederne direttamente la cancellazione per illegittimità od erroneità all'Autorità Giudiziaria Ordinaria in tutti quei casi nei quali tali patologie dell'atto pubblico non siano riscontrabili palesemente dal titolo e pertanto sia esclusa la competenza a cancellare da parte del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A. (esempi classici in tal senso sono la falsità della firma sul titolo ed ogni altro profilo di illegittimità/erroneità non individuabile a livello amministrativo) .

Cancellazione dei protesti - legittimazione passiva delle C.C.I.A.A

Per la cancellazione dei protesti dal RIP (Registro Informatico dei protesti) il debitore deve chiamare in causa la Camera di Commercio (Cassazione civile, sentenza del 28 giugno 2006, numero 14991).

Il debitore protestato che voglia intraprendere una causa per ottenere la cancellazione dei protesti, può rivolgersi al Giudice ordinario.

Sono previste diverse procedure.

Il debitore può avvalersi della speciale procedura dinanzi al Giudice di Pace del luogo di residenza del debitore protestato, specificamente prevista dall'articolo 4 della Legge numero 77/1955, così come modificato dalla Legge numero 235/2000.

In questo caso la Camera di Commercio, che abbia respinto l'istanza di cancellazione o non si è pronunciata entro i termini previsti, deve necessariamente essere citata in giudizio quale convenuta.

Il debitore può poi avvalersi dei procedimenti civili previsti dal Codice di procedura civile (ad esempio la procedura d'urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile), per ottenere la sospensione (fase cautelare) o cancellazione (fase del merito) di protesti dal relativo Registro Informatico tenuto dalle Camere di Commercio.

In tal caso, l'Ente camerale territorialmente competente è un litisconsorte facoltativo; il proponendete può chiamarlo in causa affinché la decisione giudiziale faccia direttamente stato anche nei suoi confronti.

Se l'Ente camerale venisse citato nell'ipotetico procedimento cautelare, lo dovrà obbligatoriamente essere anche nell'eventuale fase di merito per il principio generale che in entrambe le fasi vi deve essere immutabilità delle parti in causa.

Se, al contrario, viene attivata direttamente la fase di cognizione nel merito, senza previamente esperire quella cautelare, la C.C.I.A.A., quale litisconsorte facoltativo, può non venire convenuta in giudizio; anche in tale evenienza, comunque, non potrà non adempiere alla determinazione dell'organo giudicante.

Diversa dalla posizione della C.C.I.A.A. è quella dell'autore dell'illegittimità dell'atto di protesto (Istituto di creditore/o Ufficiale levatore), in quanto costui, al di fuori del già citato procedimento speciale di cui all'articolo 4 della Legge numero 77/1955, assume la veste di litisconsorte necessario sia nella fase cautelare che in quelle di merito.

9 Giugno 2012 · Antonella Pedone


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