Tribunale di Foggia, sentenza dell'11 febbraio 2003 - Procedura d'urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile per l'ottenimento della cancellazione della pubblicazione di titoli cambiari protestati
Il soggetto protestato a causa di titoli cambiari (cambiali e/o tratte accettate) ha sempre la possibilità di chiederne direttamente la cancellazione per illegittimità od erroneità all'Autorità Giudiziaria Ordinaria in tutti quei casi nei quali tali patologie dell'atto pubblico non siano riscontrabili palesemente dal titolo e pertanto sia esclusa la competenza a cancellare da parte del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A. (esempi classici in tal senso sono la falsità della firma sul titolo ed ogni altro profilo di illegittimità/erroneità non individuabile a livello amministrativo) .
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