Proposta di legge ADICONSUM sul sovraindebitamento delle famiglie

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

ART. 1: FINALITA' DELLE LEGGE E DEFINIZIONI

La legge ha lo scopo di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie, consentendo alle persone fisiche insolventi il raggiungimento di un concordato con i creditori.

Per sovraidebitamento si intende una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea, ma permanente, ad adempiere alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi ed ai propri beni mobili ed immobili, ed in particolare per insolvenza della persona fisica si intende l'incapacità a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, purché si tratti di debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.

Per concordato con i creditori si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e dai suoi principali creditori almeno il 70% dei creditori che rappresenti i 3/4 dell'ammontare complessivo dei crediti. In ogni caso per valutare se sussistono i presupposti per accedere alla Procedura, e quindi per trovare un accordo con i creditori, andrà tenuto conto non solo dei redditi e del patrimonio della persona fisica che propone la domanda di accesso ma altresì dei terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, i quali prestano il loro consenso ad assumere la veste di garanti nei confronti dei creditori del sovraindebitato con tutti o parte dei loro beni mobili o immobili.

La Procedura prevista dalla presente legge non impedisce che la persona fisica insolvente ricerchi direttamente con i vari creditori un accordo per il ripianamento della situazione debitoria ed inoltre non sostituisce, ma si cumula, ai benefici ed agli istituti già esistenti, quali quelli volti alla prevenzione dell'usura e disciplinati dall'articolo 15 della L.108/96.

ART. 2: PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

soggettivi:

- che si tratti di una persona fisica (o di più persone fisiche in caso di domanda congiunta) non soggetta alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;

- che percepisca reddito e/o sia titolare, anche solo pro-quota, di beni mobili o immobili;

- che risieda nel territorio dello Stato italiano ovvero sia cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero;

- che sia meritevole sulla base di criteri individuati nel regolamento attuativo previsto dall'articolo 15.

oggettivi:

- che la persona fisica che chiede l'accesso alla procedura sia insolvente, si trovi cioè in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea (generalmente riferibile al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia);

- che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge Italiana;

- che si tratti di debiti contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia (intesi come le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia);

- che la domanda di accesso alla procedura la dove i beni del sovraindebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, sia sottoscritta da uno o più soggetti, appartenenti alla famiglia del sovraindebitato o in subordine da uno o più terzi, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura come garanti, con tutti o parte dei loro beni mobili o immobili;

- che il richiedente non abbia già fatto ricorso alla Procedura conclusasi con l'accordo con i creditori.

ART. 3: COMMISSIONE NAZIONALE PER LA RISOLUZIONE DELLE SITUAZIONI DI SOVRAINDEBITAMENTO

composizione della commissione

La Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento è istituita presso il Ministero degli affari sociali e del welfare ed é composta da 8 membri nominati dal Ministero degli affari sociali e del welfare ed in particolare 5 membri nominati su proposta delle seguenti categorie di creditori: 1) settore finanziario 2) settore assicurativo; 3) settore della proprietà edilizia; 4) settore delle utilities; 5) settore fisco e previdenza, e 2 membri nominati su proposta degli enti e delle associazioni più rappresentative dei soggetti sovraindebitati, e presieduta da un rappresentante della Banca d'Italia.

La Commissione delibera all'unanimità.

compiti della commissione

Compito della Commissione è quello di:

- esaminare le domande di accesso alla procedura sottoposte alla Commissione dai Segretariati sociali dei Comuni, o dagli altri enti abilitati a raccogliere le domande di accesso, i quali, previa istruttoria, devono vagliare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla Procedura e redigere una relazione da inviare alla Commissione nazionale;

- istaurare innanzi a se, attraverso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, un contraddittorio volto al raggiungimento di un concordato tra il sovraindebitato (o i sovraindebitati) ed i suoi creditori, nonché con i terzi garanti;

- proporre un accordo alle parti per la ristrutturazione del debito;

- dichiarare la chiusura della procedura di concordato;

- censire i soggetti ammessi alle procedure di cui alla presente legge, nonché i creditori degli stessi.

La legge rimanda al regolamento attuativo per specificare meglio composizione, compiti dell'organo e criteri per la nomina dei membri della Commissione.

ART. 4: ACCESSO ALLA PROCEDURA
enti competenti a ricevere le domande di accesso

La Procedura può essere attivata dalla persona fisica sovraindebitata, attraverso la presentazione di una domanda al Segretariato sociale del Comune in cui ha la residenza (Segretariato sociale da istituire in ogni Comune ai sensi dell'articolo 22 comma 4 lettera a) della L.328/00 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali"), oppure da una delle Fondazioni istituite ai sensi dell'articolo 15 L.108/96, oppure da una delle Associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge 281/98.

contenuto della domanda

La domanda deve essere corredata dai documenti riguardanti i rapporti obbligatori e da tre elenchi sottoscritti dal richiedente:

1) quello relativo a tutti i debiti non ancora estinti;

2) quello relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare ed allegazione del certificato di stato di famiglia;

3) quello relativo ai redditi ed ai beni mobili ed immobili di proprietà della persona fisica sovraindebitata nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.

domanda congiunta

I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, ed un debitore ed un garante possono proporre una domanda congiunta.

In caso di domanda congiunta gli elenchi di cui al paragrafo precedente dovranno riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.

consenso dei terzi garanti

Alla domanda può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, i quali accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il sovraindebitato ed i suoi creditori, alle condizioni indicate all'articolo 10, ed in questo caso deve essere allegato l'elenco dei beni mobili ed immobili che i terzi garanti offrono o hanno offerto per l'esecuzione del concordato.

ART.5: PARERE DELL'ENTE ABILITATO A RICEVERE LE DOMANDE

Il Segretariato sociale del Comune o gli altri enti abilitati a raccogliere le domande, dopo aver vagliato la completezza della domanda e della documentazione allegata e dopo aver espletato l'istruttoria, elaborano una relazione per la Commissione nazionale e forniscono un parere, positivo o negativo, circa la sussistenza delle condizioni per l'instaurazione della Procedura.

Il Segretariato sociale del Comune o gli altri enti abilitati trasmettono tutto il fascicolo (comprendente la domanda di accesso, la documentazione riguardante i 3 elenchi e la relazione con il parere) alla Commissione nazionale, entro un termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di accesso.

ART.6: OBBLIGHI DEL SOVRAINDEBITATO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il sovraindebitato che presenta la domanda è tenuto a non omettere alcuna indicazione riguardante le sue attività e passività, a produrre tutta la documentazione in suo possesso e ad attestare il vero.

Costituisce reato per il sovraindebitato rilasciare dichiarazioni ed attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione di cui al precedente comma riguardanti sia lo stato attivo che lo stato passivo.

Se sopravvengono nuove entrate o nuove poste attive nel patrimonio del sovraindebitato, questi deve darne immediatamente notizia all'ente al quale ha presentato la domanda; l'omessa notizia costituisce reato.

Chi commette i reati di cui ai commi precedenti è punito con la reclusione fino ad un anno e ad una multa pari a Euro 5.164,57.

La persona fisica insolvente che ha proposto domanda di accesso alla procedura non deve aggravare la sua posizione debitoria dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura per la decadenza della stessa.

ART. 7: ISTAURAZIONE DELLA PROCEDURA

La commissione, se ritiene accoglibile la domanda di accesso, sulla base dell'istruttoria espletata e del parere reso dall'ente che ha raccolto la domanda, entro 30 gg. dal ricevimento della stessa decide se instaurare la procedura e, nel caso di accoglimento deve provvedere a comunicare formalmente al debitore insolvente ed ai suoi creditori che è stata accolta la domanda di accesso alla Procedura.

Inoltre, la Commissione rende pubblica l'esistenza della Procedura attraverso i mezzi di conoscenza legale oltre che attraverso la pubblicazione sul bollettino della Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento.

La Procedura può instaurarsi se accettano di partecipare alla Procedura almeno il 70% dei creditori che rappresentino il 3/4 del totale dei crediti.

ART.8: SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE

Se viene accolta la domanda di accesso alla Procedura ed a carico del sovraindebitato sussiste una o più procedure esecutive non ancora conclusesi con un provvedimento di assegnazione, la Commissione deve chiedere al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.

Se uno qualsiasi dei creditori istaura una procedura esecutiva, dopo che il sovraindebitato ha proposto domanda di accesso alla Procedura e prima che sia dichiarata la chiusura della procedura, questo ne informa la Commissione la quale deve chiedere al giudice dell'esecuzione di sospenderla.

Le esecuzioni restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l'esecuzione dell'accordo.

ART.9: CONCORDATO CON I CREDITORI

La Commissione, anche avvalendosi di esperti e valutando con criteri soggettivi ed oggettivi riferiti tanto al debitore che ai creditori (criteri che dovranno essere indicati nel regolamento attuativo) dovrà proporre alle parti, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'istaurazione della Procedura, un accordo per la definizione tra tutti i creditori delle rispettive posizioni debitorie nei confronti del sovraindebitato (o dei sovraindebitati) che preveda una o più delle seguenti ipotesi:

- rinuncia (totale o parziale) agli interessi moratori e/o convenzionali o delle penali,

- riduzione dei crediti (percentuale o differenziata secondo i criteri quali, ad es., quello cronologico ... ),

- rateizzazione dei crediti,

- ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni,

- cessione dei credito ad uno dei creditori partecipanti alla Procedura

e stabilisce il termine, non superiore a 5 anni, entro il quale dovrà essere eseguito l'accordo che deve garantire l'estinzione di alcuni rapporti obbligatori, il completo pagamento delle rate o quote già scadute di altri rapporti obbligatori ed il ritorno alla normalità nei pagamenti rateali (canone locativo, quote condominiali...).

Il concordato deve essere approvato da tutti i creditori partecipanti alla procedura pari al 70% dei creditori che rappresentino almeno i ¾ dell'ammontare complessivo dei crediti.

La stipulazione del concordato attraverso la Procedura di cui alla presente legge consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 66 comma 3 ultimo periodo del DPR 22/12/86 numero 917.

ART.10: OBBLIGHI DEI TERZI GARANTI

Ogni terzo che sottoscrive il concordato tra sovraindebitato (o i sovraindebitati) e creditori, come garante, deve indicare l'entità del debito principale garantito, salvo che voglia garantire l'intero debito.

ART.11: EFFICACIA DEL CONCORDATO

Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata di tutti i singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla Procedura.

Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori fa rivivere le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti, mentre il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.

ART.12: MODIFICA DEL CONCORDATO

In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendano impossibile per il sovraindebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, questo deve darne notizia tempestivamente alla Commissione, la quale, dopo averne informati i creditori, verifica la possibilità di apportare una modifica all'accordo.

ART.13: CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONCORDATO

L'ente che ha ricevuto la domanda di accesso alla Procedura da parte del sovraindebitato deve provvedere al controllo ed all'assistenza del sovraindebitato durante tutta la fase di esecuzione dell'accordo, al fine di garantire il buon esito della Procedura.

Tale ente, ogni sei mesi, riferisce sull'attività di controllo svolta, inviando apposita relazione alla Commissione nazionale. La Commissione Nazionale trasmette tempestivamente la relazione a tutti i creditori.

ART. 14: CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO

La Commissione dichiara la chiusura della procedura verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato ovvero, accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori, nonché il ricorrere delle ipotesi di cui all'articolo 6.

ART. 15: REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il Ministero degli affari sociali o del walfere entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare apposito regolamento attuativo ai fini dell'applicazione della presente legge.

Promossa da Adiconsum

Hanno aderito: Abi, Assofin, CRIF, Caritas Italiana, Cisl, Cittadinanza Attiva, Confconsumatori, Consulta Nazionale delle Fondazioni Antiusura, Fondazione Adventum, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Forum per la finanza sostenibile.

27 Novembre 2007 · Loredana Pavolini


Commenti e domande

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Una risposta a “Proposta di legge ADICONSUM sul sovraindebitamento delle famiglie”

  1. c0cc0bill ha detto:

    Ottimo, ma per le aziende?

    sarei grata di una risposta.
    sacchi maria lorena

    Commento di maria lorena sacchi | Venerdì, 17 Ottobre 2008

    Non siamo in grado di fornire una risposta.

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