La proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notifica

Premesso che è incontroverso che il piego contenente la cartella esattoriale è stato recapitato alla contribuente (che riconosce che l'atto, non notificato rite, le era "pervenuto") questa Corte intende dare continuità al principio (Cass. numero 2272 del 2011, SU numero 19854 del 2004) - che può estendersi al caso, qui rilevante, di cartella di pagamento emessa ex articolo 36 bis del dPR n 600 del 1973 e 54 bis del dPR numero 633 del 1972 - secondo cui la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'articolo 60 del DPR 29 settembre 1973, numero 600, delle norme sulle notifiche nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notifica; dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex articolo 156 cpc. Nella specie, la circostanza che la relata non sia stata compilata non dà luogo ad inesistenza della notifica che si verifica quando il relativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario - ma a nullità., che è stata sanata con la proposizione del ricorso da parte della destinataria stessa.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, nella sentenza numero 6613 depositata il 15 marzo 2013.

La CTR della Sicilia aveva annullato la cartella esattoriale ai fini IVA perché effettuata dal concessionario senza relata di notifica e priva di data e quindi, con notifica diretta a mezzo posta. Il fisco ha impugnato in cassazione la decisione del giudice tributario di merito sostenendo che la notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta, pervenuta con relata di notifica in bianco, non è inesistente.

Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso in Cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, ribadendo che la nullità, per mancata compilazione della relata di notifica viene sanata con la presentazione del ricorso da parte del destinatario della cartella esattoriale. Per gli Ermellini, infatti, in tema di notifica a mezzo del servizio postale la mancata apposizione della relata sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario non comporta irregolarità e quindi inesistenza, ma la semplice nullità della notifica. E la nullità della notifica può essere sanata dalla costituzione in giudizio della controparte.

A questo proposito, vale la pena di ricordare che il principio della sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo può essere applicato solo se il conseguimento dello scopo avviene prima del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento (Cassazione numero 19854/ 2004 e 24962/2005).

28 Aprile 2013 · Ludmilla Karadzic


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