Condominio e bacheca dei morosi » Il vademecum del garante privacy

Condominio e bacheca dei morosi

Si sa, le spese per il condominio, ormai, sono diventate sempre più pesanti. I condomini morosi aumentano sempre di più. Vuoi per la difficoltà di arrivare a fine mese anche con due stipendi, vuoi per l’incalzare dell'attuale crisi.

Sempre più spesso, chi possiede un appartamento, non è in grado di far fronte alle spese condominiali che rimanda di mese in mese.

Ma gli attuali amministratori di condominio, dal canto loro, sono pressati dalle esigenze contabili e dai fornitori condominiali che reclamano le loro fatturazioni.

Quindi spesso utilizzano tutti i metodi che conoscono per convincere i condomini a saldare le loro competenze. Però a tutto c’è un limite.

Non si può vedere affisso un avviso in bacheca condominiale con su scritto il proprio nome quale moroso, accanto ai nomi di tutti quelli che non hanno pagato.

Su questo punto, è intervenuto addirittura l'Autorità per la protezione della privacy, il quale, ha redatto un vademecum, di cui vi parleremo in questo articolo.

Il vademecum del garante privacy

Proprio per facilitare un dialogo equilibrato tra tutti gli abitanti del condominio, dai condomini agli inquilini in affitto, dal portiere ai fornitori esterni, il Garante privacy ha predisposto un sintetico manuale che affronta i temi più caldi in materia di trattamento di dati personali: Il condominio e la privacy.

Il vademecum prende in esame i casi che più frequentemente emergono nella vita condominiale: dall'assemblea all'accesso agli archivi, dalle comunicazioni agli interessati ai rapporti con l'amministratore.

Privacy e obblighi dell'amministratore nei confronti dei condomini

L'amministratore deve sempre saper conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli.

L'assemblea può decidere di designarlo anche formalmente responsabile del trattamento dei dati personali dei partecipanti al condominio (proprietari, locatari, usufruttuari), attribuendogli uno specifico ruolo in materia di privacy.

Possono essere trattate soltanto le informazioni personali pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni.

Si possono usare, ad esempio, i dati anagrafici e gli indirizzi dei condomini (ai fini della convocazione dell'assemblea o per altre comunicazioni),

i dati riferiti alle quote millesimali di proprietà, eventuali ulteriori dati necessari al calcolo delle spese condominiali.

Non possono essere trattati, invece, dati che non siano correlati ad attività di gestione e amministrazione delle parti comuni o che non siano strettamente collegati alle quote dovute dai partecipanti al condominio.

È vietato, ad esempio, riportare in fogli cartacei o elettronici condominiali, vicino a nomi di condòmini o inquilini, annotazioni personali quali single, non verrà all'assemblea, va in vacanza a giugno, risponde sempre la segreteria.

Nel caso in cui vengano utilizzati dati riferibili a soggetti terzi rispetto ai condòmini, è importante non dimenticare di informarli in particolare sugli scopi e sulle modalità del trattamento dei dati, nonché sugli altri diritti riconosciuti dal Codice della privacy.

I numeri di telefono fisso, di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica possono essere utilizzati se sono già indicati in elenchi pubblici (come le pagine bianche o le pagine gialle)
oppure se l'interessato abbia fornito il proprio consenso.

In ogni caso, occorre sempre tenere presente il principio di proporzionalità circa l'uso di tali recapiti, con particolare riferimento a frequenze e ad orari.

Il loro utilizzo, infatti, può essere opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare situazioni di pericolo o danni incombenti), mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie e non possono essere comunicati a terzi.

Il trattamento dei dati personali di natura sensibile (come quelli sullo stato di salute) o dei dati
giudiziari è consentito esclusivamente nel caso in cui siano indispensabili ai fini dell'amministrazione del condominio.

A titolo esemplificativo, tale uso è possibile nel caso in cui l'assemblea debba deliberare l'abbattimento delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso a un condomino diversamente abile, al fine di acquisire informazioni sulle persone che presteranno servizio alle dipendenze del condominio stesso.

Oppure, quando si debbano trattare i dati anche sanitari di persone che abbiano subìto danni negli spazi condominiali.

In questi casi devono comunque essere adottate adeguate cautele al fine di salvaguardare la dignità degli interessati.

Privacy e dignità del condomino moroso

Le bacheche condominiali sono utilizzabili per avvisi di carattere generale (ad esempio relativi ad anomalie nel funzionamento degli impianti) e non per comunicazioni che comportano l'uso dei dati personali riferibili a singoli condomini.

Sono pertanto vietati avvisi tipo il sig. Rossi è pregato di passare in portineria per le quote relative alla riparazione della colonna pluviale, si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel cortile.

Sono considerati illeciti anche gli avvisi che contengono indicazioni precise sulle autovetture dei singoli condomini (targa dell'automobile e relativo posto auto).

Gli spazi condominiali sono utilizzabili solo per diffondere avvisi a carattere generale.

Per comunicazioni individualizzate è necessario fare ricorso a modalità alternative che scongiurino il rischio che soggetti terzi vengano a conoscenza delle informazioni relative, ad esempio, ai singoli condòmini o affittuari.

È consentito, al contrario, lasciare i verbali dell'assemblea, in busta chiusa, nella cassetta delle lettere del singolo condomino.

Se un condomino è in ritardo con i pagamenti l'amministratore non può indicarlo come moroso con un avviso nella bacheca condominiale.

Tuttavia eventuali inadempienze possono essere comunicate dall'amministratore agli altri condòmini al momento del rendiconto annuale oppure a seguito della richiesta effettuata da un condomino nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo.

Le singole morosità possono anche essere oggetto di discussione nel corso dell'assemblea.

Condominio - Diritto di accesso ai propri dati

Ciascun condomino, ma anche ogni partecipante alla vita condominiale (ad esempio il locatario conduttore di un immobile), ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano e di averne copia in forma intelligibile.

Presentando domanda all'amministratore, l'interessato può quindi accedere a tutti i dati a lui riferiti (sono esclusi da questa richiesta i dati personali riferibili ad altri condòmini singolarmente intesi o all'intera compagine condominiale).

In caso di mancato o inidoneo riscontro, il cittadino può rivolgersi al Garante o all'autorità giudiziaria.

I singoli condomini non possono appellarsi al cosiddetto diritto di accesso ai dati previsto dalla
normativa privacy (articolo 7 del Codice) per consultare le informazioni riferibili all'intera compagine condominiale.

Ad esempio, il contratto di affitto di un appartamento di proprietà condominiale stipulato con un soggetto terzo.

Tale specifico diritto, infatti, spetta all'amministratore (o altra persona munita di apposito incarico da parte della compagine condominiale).

Il singolo condomino, invece, può richiedere l'accesso solamente ai propri dati personali.

Naturalmente ogni condomino può conoscere tutte le informazioni relative all'intera gestione condominiale in base ad altre norme dell'ordinamento, ed in particolare alle disposizioni del codice civile.

Un condomino, ma anche ogni altra persona direttamente interessata, ha il diritto di far aggiornare, rettificare o integrare i dati che lo riguardano.

Se tali dati sono trattati in violazione di legge può chiederne la trasformazione in forma anonima, il blocco o la cancellazione.

Può anche opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali.

In caso di mancata o non adeguata risposta alla propria richiesta, il cittadino può presentare ricorso al Garante o all'autorità giudiziaria.

Trattamento dati senza consenso del condomino

Il trattamento senza consenso può avvenire soltanto nei casi specifici previsti nell'articolo 24 del Codice della privacy (ad esempio quando il trattamento è previsto da un obbligo di legge oppure quando è necessario per adempiere a obblighi contrattuali).

È invece necessario il consenso dell'interessato per comunicare i dati personali a terzi.

Fuori dei casi previsti dalla normativa, né il condominio, né l'amministratore, né il portiere, né il singolo condomino o inquilino che viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere ad altro partecipante o a terzi.

La normativa sulla privacy, nel caso delle persone fisiche, si applica solo se si verifica una
comunicazione sistematica o la diffusione di dati personali (ad esempio con la pubblicazione di informazioni relative ai vicini di casa su Internet o su cartelli affissi all'interno del
palazzo).

I comportamenti e le comunicazioni per finalità esclusivamente personali, che normalmente si instaurano tra vicini di casa, in genere non ricadono sotto le norme previste dal Codice della privacy.

11 Ottobre 2013 · Carla Benvenuto


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