I presupposti necessari per l’applicazione dell’IRAP

In tema di IRAP l’esercizio per professione abituale di attivita’ di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ autonomamente organizzata.

Il significato della nozione di autonoma organizzazione è stato individuato, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo un duplice approccio.

Dapprima, di tale nozione e’ stata fornita una definizione astratta, secondo formule variamente modulate, di cui le piu’ significative: “organizzazione dotata di un minimo di autonomia che accresca la capacita’ produttiva del contribuente”; non, quindi, “un mero ausilio della attivita’ personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell’IRAP”; “un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui; “un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l’attivita’ intellettuale del singolo” vale a dire, una “struttura riferibile alla combinazione di fattori produttivi, funzionale all’attivita’ del titolare”; “uno o piu’ elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilita’ e in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista”; “una struttura organizzava “esterna” del lavoro autonomo e cioe’ quel complesso di fattori dei quali il professionista si avvale e che per numero ed importanza sono suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attivita’ intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how”.

Successivamente, le formule astratte sono state riempite di significato concreto mediante l’indicazione di talune circostanze di fatto valutate come di per se stesse idonee a manifestare la sussistenza del requisito impositivo dell’autonoma organizzazione. Tali circostanze sono state individuate nel fatto che il contribuente non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse (sia, cioe’, il responsabile dell’organizzazione) e nel fatto che il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione o, alternativamente, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Questi gli elementi concreti, secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 15010/15) necessari ad individuare i presupposti per l'applicazione dell'IRAP.

4 Settembre 2015 · Giorgio Valli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!