Prestito su pegno

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Cosa è il prestito su pegno

Il prestito su pegno determina un diritto reale su beni di valore o su beni di natura accessoria che viene costituito per contratto o per testamento e che tutela un credito. Il creditore che è titolare di un diritto di pegno, se il suo credito non viene pagato, può alienare il bene per soddisfarsi sul ricavato.

Da questa definizione discendono i seguenti principi:

1) Il pegno è un diritto reale che si costituisce con una dichiarazione di volontà e con la consegna della cosa o del documento al creditore.

Produce effetti non soltanto fra le parti interessate ma anche neiconfronti di terzi. Il creditore pignoratizio può esercitare anche l’azione di rivendicazione se i crediti non vengono soddisfatti dal debitore.

2) Possono essere dati in pegno beni mobili o diritti. I debitori possono dare in pegno anche dei diritti che vantano nei confronti di terzi. In questo caso il credito del debitore nei confronti di un terzo - soprattutto per debiti pecuniari - viene ceduto al creditore pignoratizio.

3) Il pegno ha carattere accessorio: può sussistere soltanto in relazione ad un credito valido.  Il pegno si estingue con l’estinzione del credito. Le opposizioni sollevate contro il credito valgono anche per il pegno; per questo il pegno garantisce solo il credito esistente, inclusi gli interessi e le spese.

4) Il creditore pignoratizio può soddisfarsi sul bene dato in pegno, di solito mediante l’esecuzione forzata. Il bene però può anche essere assegnato dal Tribunale in pagamento al creditore. Con l'autorizzazione del Tribunale il pegno può essere alienato o venduto all'asta.

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9 Novembre 2007 · Chiara Nicolai


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