Prestito tra parenti? » Consigliabile giustificare ad Agenzia Entrate

Donazione o prestito tra familiari: è sempre bene formalizzare per iscritto ogni regalo ricevuto in denaro, per poter evitare un accertamento fiscale dall'Agenzia delle Entrate.

Quando ricevete in dono o in prestito una somma di denaro, anche se si tratta di un parente, è bene sempre giustificarla agli occhi dell'Agenzia delle Entrate.

In altre parole, dovete essere pronti a dimostrare da dove provengono questi soldi.

In caso contrario, infatti, il fisco potrebbe presumere che si tratti di “nero” e, a seguito di un accertamento fiscale, potrebbe chiedervi di pagare le tasse su dette somme, pur avendole ricevute in prestito o regalo.

Questa è una delle tante conseguenze derivanti dai nuovi strumenti di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Grazie al redditometro, infatti, è possibile verificare il volume di spese dei contribuenti e ogni movimentazione bancaria in entrata o in uscita dal conto corrente.

Prestito tra parenti ed accertamento fiscale: un esempio pratico

Potrebbe capitare, ad esempio, in occasione del vostro compleanno, che uno zio vi doni una cospicua somma di denaro.

Con questa, senza pensarci due volte, acquistate un nuovo televisore di ultima generazione da 55 pollici.

L’acquisto, è bene ricordarlo, potrebbe non sfuggire ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

E già, il vostro reddito mensile corrisponde di appena 700 euro.

Con questa somma, non sarebbe fattibile effettuare un acquisto così esoso.

Così, se non riuscite a chiarire che il mega televisore è stato comperato con il prestito del caro zio, il fisco presumerà che si tratti invece di redditi non dichiarati.

E allora saranno problemi seri.

A questo punto, per quanto possa sembrare assurdo che due parenti, per un compleanno, siglino un atto scritto di donazione, il consiglio, di questi tempi, è proprio quello di formalizzarlo.

E' bene, per ogni regalo fatto o ricevuto, redarre una scrittura privata avente data certa, nonché far transitare il denaro attraverso strumenti tracciabili come ad esempio un bonifico bancario (naturalmente parliamo di grosse somme).

La data certa potrà essere ottenuta:

  • con la registrazione della scrittura presso l’Agenzia delle Entrate;
  • con uno scambio di corrispondenza attraverso raccomandata a/r, atteso che il bollo apposto del postino è un atto con fede privilegiata che vale come piena prova;
  • ricorrendo a una PEC o una firma digitale.

Quanto detto in precedenza è valido sia per le donazioni di denaro che per i prestiti.

14 Novembre 2013 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

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10 risposte a “Prestito tra parenti? » Consigliabile giustificare ad Agenzia Entrate”

  1. ignazio ha detto:

    quindi lei mi sta dicendo se io ho già fatto l’atto alla compagna di mio figlio si dovranno sposar tra 5 anni? per non rischiare oppure potrebbe magari tra 2 anni rivendere la casa ad un terzo che non sia parente loro e poi trascorsi ulterior 5 anni allora si ricompredebbero la casa? sai non vogliamo perdere la casa e quindi questa novita ci ha deluso quindi che si può far….si devono sposar tra 5 anni o vender di nuovo la casa a terzi non parenti

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non le sto dicendo nulla, Ignazio. Ho semplicemente scritto che il debitore non può vendere un bene a chi si presume possa conoscere la situazione e che quindi, necessariamente partecipa al disegno di impedire il rimborso del creditore. Nella fattispecie qui esaminata Equitalia avrebbe dovuto iscrivere ipoteca contestualmente alla cancellazione del pignoramento, dopo l’entrata in vigore del “decreto del fare”. Non ha ritenuto di procedere in tal senso. Nessuno può dire se il creditore riterrà di esercitare azione revocatoria dopo il matrimonio fra l’acquirente e il figlio del venditore debitore, conclusosi prima che sia decaduto il suo diritto ad esercitarla. Nessuno, infine, può dire cosa potrebbe decidere la Cassazione a fronte dell’esercizio dell’azione revocatoria da parte del creditore, dal momento che il figlio del debitore potrebbe aver conosciuto la sua futura moglie (e acquirente del bene) proprio durante le trattative per il trasferimento della proprietà.

  2. ignazio ha detto:

    ok mi sono spiegato male….la casa appartiene ai miei genitori e non a me, io ho trascritto male (ho letto ora che scrivevo che la casa era mia) comunque io e la mia compagna non conviviamo quindi lei mi dice che debbano passar 5 anni ma potrei rischiare molto….ma io o i miei genitori( scusi per la non corretta spiegazione)

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non possono essere sottoposti ad azione revocatoria gli atti del debitore riguardanti le vendite ed i preliminari di vendita immobiliare conclusi a giusto prezzo (con acquirenti terzi, per i quali non è presumibile la conoscenza della situazione debitoria del venditore) ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

      In ogni caso, prima che l’azione revocatoria vada prescritta (cinque anni) l’acquirente (compagna del figlio) diventerebbe “affine” (nuora) dei venditori debitori. E saremmo punto e a capo …

      A rischiare è l’acquirente che si vedrebbe revocata la proprietà della casa e sarebbe costretto a far causa per riavere i soldi indietro. In questo contesto, essendo l’acquirente la sua compagna e risultando simulata la compravendita, i suoi genitori correrebbero sicuramente il rischio di vedersi riattribuita la proprietà con iscrizione, questa volta, di una bella ipoteca sull’immobile.

      Insomma, si butta via la possibilità di vendere la casa libera da una ipoteca. Equitalia si è distratta una volta, a lei valutare se sperare in un secondo miracolo.

  3. ignazio ha detto:

    comunque io volevo sapere se io vendo ad un terzo cioè la mia compagna equitalia mi farebbe problemi visto che lei dice che non debbo vender a parenti e la mia compagna non è parente mia, inoltre io volevo saper solo se la parentela vale nel momento dell’atto oppure per sempre….perchè io potrei dir che mi sono innamorato della mia compagna 2 anni dopo aver venduto casa quindi era questo l’ultima domanda che mi ponevo, niente più e grazie ancora per la sua gentilezza

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      A questa sua domanda potremo rispondere, con una certa serietà, solo se lei vendesse casa alla sua compagna, poi sposasse la sua compagna prima del quinquennio, il creditore (ADE) si rivolgesse al giudice e la Cassazione si pronunciasse. Dunque, bisognerà che lei abbia un pizzico di pazienza ….

  4. ignazio ha detto:

    certamente lei con le sue risposte ha esaudito le mie richieste ma avevo un’altra domanda da farle cioè la vendita alla mia compagna ma non trovavo più la pagina dove abbiamo discusso di tutto ciò…grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      A norma di legge, la risposta è che, per evitare eventuali azioni revocatorie, può convolare a giuste nozze con la sua attuale compagna decorsi i cinque anni dalla data della compravendita. Ciò non toglie che lei possa incorrere in reati ben più gravi dal momento che sta mettendo scientemente in atto comportamenti finalizzati a frodare il creditore. Le probabilità di essere colto in fallo sono ancora maggiori nell’ipotesi in cui lei, ad esempio, convivesse attualmente con la sua compagna.

  5. ignazio ha detto:

    salve volevo fare una domanda essendo io debitore verso lo stato ed equitalia avendo 1 casa se la vendo alla mia compagna l’atto è valido mica mi cancellano il rogito notarile,una volta venduta alla mia compagna e qualora equitalia non potrà far nulla per ipotecare o pignorar la casa visto che nel momento in cui ho venduto la casa questa era libera da ipoteche e pignoramenti ….io posso sposarmi con la mia compagna? o debbo aspettar 5 anni affinchè tutto vada in prescrizione? siccome ho letto che tra parenti e affini equitalia potrebbe annullar l’atto allora mi chiedo se la vendo alla mia compagna? visto che sino al momento dell’atto notarile non siamo niente….posso farlo!!!?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Gentile Ignazio, le rispondo sempre io, anche se lei cambia articolo. Le sono già state qui fornite tutte le indicazioni che siamo in grado di darle sulla problematica esposta. Non possiamo, tuttavia, immaginare gli scenari che possono materializzarsi a fronte di comportamenti del tutto particolari come quelli che lei intenderebbe porre in atto.

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