Prescrizione della tassa automobilistica (bollo auto)
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Così dispone l'articolo 5, commi 39 e 40, del decreto legge 953/1982.
La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha altresì ritenuto che la semplice iscrizione a ruolo del debito non interrompe i termini di prescrizione.
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