La prescrizione delle spese di giustizia

La prescrizione delle spese di giustizia

Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo; così come stabilito al capitolo 7 della Circolare 26 giugno 2003 – Istituzione dei registri previsti dall'articolo 161 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002).

Poichè i termini di prescrizione di una cartella esattoriale seguono quelli legati alla natura dell'importo iscritto a ruolo, si deduce che il termine di prescrizione per una cartella esattoriale relativa a spese di giudizio in contumacia, con l’ausilio di gratuito patrocinio, è decennale.

Il registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito

Compilazione del registro: iscrizione di più debitori

Al fine di chiarire alcuni aspetti pratici nella compilazione del registro, si precisa quanto segue:

  • In presenza di più debitori nella materia penale, deve essere iscritta una specifica partita per ciascun condannato con le rispettive pene pecuniarie, l’eventuale sanzione pecuniaria processuale e le spese processuali non dovute solidalmente ed una partita cumulativamente intestata a tutti i condannati per le spese in solido;
  • nel caso in cui i debitori siano in numero superiore a otto, l’ufficio può, eventualmente, iscrivere i nomi su altro foglio del registro, ricorrendo ai necessari richiami nello spazio riservato alle “altre annotazioni”.

Invito bonario al pagamento delle spese di giustizia

L’attività di riscossione delle partite di credito iscritte nel “registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito” inizia con la notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 212 Testo Unico.

Si evidenzia che sulle somme diverse dalle pene pecuniarie (multa e ammenda) non pagate tempestivamente, ovvero nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'invito al pagamento, maturano gli interessi moratori secondo le disposizioni dell'articolo 1282, comma uno del codice civile Gli uffici, nell’invito al pagamento, dovranno informare i debitori degli effetti connessi al mancato e tempestivo versamento di quanto dovuto. Pertanto, nelle minute di iscrizione a ruolo trasmesse dagli uffici al Consorzio Nazionale dei Concessionari, ai sensi dell'articolo 3 decreto ministerialenumero 321 del 3 settembre 1999, dovrà essere indicata, come data di decorrenza degli interessi, quella coincidente con il giorno successivo al compimento di un mese (articolo 212 Testo Unico) dal perfezionamento della notifica dell'invito al pagamento.

Spese processuali - termine di prescrizione

Riguardo la prescrizione delle spese processuali, essa è decennale, decorrente dalla data di fine pena. A tale proposito, si ritiene opportuno rammentare, una volta per tutte, quanto segue:

  • il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
  • la notifica dell'invito al pagamento (articolo 212 Testo Unico - DPR 115/2002) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (articoli 2943 e 1219 del codice civile) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cassazione Civile, sentenza 908/1976);
  • per le spese dovute in solido, l’atto con il quale è interrotta la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche riguardo agli altri debitori (articolo 1310, comma uno del codice civile). Pertanto, nel caso di più debitori solidali, la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell'ultima notifica dell'invito al pagamento o della cartella di pagamento.

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17 Agosto 2013 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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13 risposte a “La prescrizione delle spese di giustizia”

  1. Anonimo ha detto:

    In data 19/10/2019 ho ricevuto una richiesta di pagamento emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) in merito alla spese processuali di un processo svoltosi tra il 2008 e il 2009, più precisamente il 31/05/2008 il primo grado di giudizio e il 13/05/2009 l’appello. Leggevo nel vostro portale ed in altri che dopo 10 anni subentra la prescrizione che verrebbe interrotta solo dall’eventuale ricevimento di atti inerenti la richiesta delle spese in oggetto nel lasso dei 10 anni. Io ho ricevuto per la prima ed unica volta la richiesta di soldi da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) solo l’altro ieri, il 19/10/2019.

    Come posso avere la certezza di non dover pagare questi 1800€? posso allegarvi la cartella di Equitalia se questo può aiutarvi a risolvere il mio dilemma. sono stato in 2 CAF ma entrambi non hanno saputo darmi informazioni e mi hanno detto di andare a chiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) più vicina. Eviterei caldamente.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      I dieci anni dopo i quali, in assenza di ulteriori comunicazioni di richiesta di adempiere all’obbligazione, interviene la prescrizione del diritto, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), di pretendere le spese di giustizia relative alle spese processuali del passato contenzioso, decorrono dalla data di passato in giudicato della sentenza di appello non opposta in Cassazione (non quindi, dalla data di emissione della sentenza).

      Per determinare il giorno terminale dei dieci anni, inoltre, va presa in considerazione la data in cui la richiesta di pagamento è stata affidata alle poste da Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) per la notifica al debitore (non quindi, quella in cui al debitore viene notificata la richiesta).

  2. Anonimo ha detto:

    Per quanto riguarda la prescrizione delle spese di soccombenza liquidate in sentenza di primo grado ho dei dubbi che per le stesse la prescrizione decorra dal passaggio in giudicato e cioè dalla sentenza di secondo grado che conferma in toto la prima e non dal deposito della prima dal momento che l’esecutività stessa della condanna rendeva possibile l’esecuzione e la mancanza di richiesta in 10 anni mi pare che possa essere fatta valere. Ricordo che il giudice di secondo grado non può pronunciarsi neppure d’ufficio sulla liquidazione delle spese di primo grado se conferma sentenza di primo grado e se non vi è stato uno specifico motivo d’impugnazione riguardante le spese.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Grazie per il prezioso contributo: partivamo dal presupposto (evidentemente non chiarito e di questo ci scusiamo) di una sentenza di primo grado passata in giudicato in assenza di impugnazione.

  3. Anonimo ha detto:

    a seguito di ricorso in cassazione penale dichiarato inammissibile sono stato condannato al pagamento di spese processuali e euro quattromila in favore della cassa ammende. Ora tale debito è titolo per il diniego al rilascio del passaporto e in quanto tempo si prescrivono tali somme? Grazie

    • L’articolo 3 della legge 1185/1967 dispone, sostanzialmente, che non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda. La prescrizione è decennale.

  4. Maurillo ha detto:

    Ho un estratto di ruolo che reca la dicitura 773T Registro ricuperi spese giustizia. Come Ente mi viene indicato Amministrazione Finanziaria Ufficio delle Entrate di …. se voglio oppormi al ruolo perchè è prescritto, chi devo citare?

    • Va sempre ricordato che in tema di obbligazioni tributarie, è ammessa l’opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile, solo per questioni che concernono la pignorabilità dei beni: altrimenti bisogna rivolgersi al giudice tributario.

      Comunque, per giurisprudenza consolidata (vedasi Corte di cassazione a sezioni unite, sentenza 16412/2007), l’azione giudiziaria può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore.

      Fermo restando che a nostro parere, nel caso esposto, l’ente creditore dovrebbe essere il Ministero della Giustizia.

  5. Anonimo ha detto:

    Buonasera volevo sapere un informazione mio marito in passato ha avuto dei problemi con la giustizia ha fatto dei processi condannato ora a distanza di 10 anni deve pagare 6 mila euro altrimenti gli viene rilasciato il permesso di soggiorno e vero? come mi devo comportare grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Suo marito deve pagare le spese di giustizia o le sanzioni pecuniarie sostitutive della detenzione che gli sono state inflitte: conviene presentare istanza di rateazione del debito presso Agenzia delle Entrate Riscossione.

  6. fmeriggi ha detto:

    E’ stata notificata ai primi del marzo 2015, da EQUITALIA GIUSTIZIA SpA, una cartella relativa ad una sentenza del 2003 e più precisamente:
    Sentenza emessa in data 26/6/2003 e nel codice tributo anno 2003.

    A mio avviso dovrebbe essere prescritto per cui basterebbe comunicare ad Equitalia la prescrizione con le modalità esposte in cartella..

    Resto in attesa di un vostro parere.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      A nostro avviso bisognerebbe prima accertare, con accesso agli atti se, entro il mese di febbraio 2005, non sia stato notificato al debitore (anche per compiuta giacenza) un avviso di accertamento da parte del Ministero della Giustizia (o dall’Agenzia delle entrate) inerente la pretesa, poi portata in cartella esattoriale gravata di interessi e aggio.

      Infatti, la notifica dell’invito al pagamento (articolo 212 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volonta’ di far valere il diritto dell’Erario alla riscossione di somme dovute. Solo qualora il debitore non adempia si procede all’iscrizione a ruolo ed al successivo affidamento della riscossione del credito ad Equitalia.

      In ogni caso va individuata come data da cui decorre la prescrizione decennale quella in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque,la data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.

  7. Giammauro ha detto:

    Locale fatiscente gestito e manutenzionato da me locatario per 37 anni e senza contratto. Dopo una serie di perdite dai piani superiori, intasamento della tubazioni di scarico con versamento dentro il locale pieno di materiali e attrezzature varie, disinfestazione, ecc., visto il totale disinteresse dei 2 proprietari decido di non pagare il canone annuo. In risposta si chiede il rilascio del locale con sentenza del luglio 2003, che ottempero… e così il locale è disponibile ad aprile 2004. La certificazione sanitaria lo dichiara inagibile e inadatto a qualsiasi uso. Però ingiugno 2003 ho depositato in procura un’opposizione e citazione di merito all’atto pretestuoso redatto dall’avv. che dichiarava il falso asserendo 20 anni e non 37 di locazione e la data d’interruzione risalente a 3 anni prima, inoltre usando termini offensivi e censurabili. L’avv. non si presenta neanche il giorno della consegna del locato, in settembre: la chiave l’ho portata in tribunale! La causa prosegue a mia insaputa. Il 7/12/2007 mi si convoca dal g.e. per il 25 genn. 2008. Dico al got che io non ho e non so della sentenza (l’unico dubbio è che possa essere stata inviata per posta, l’ unica racc. che non ho ritirato, in quanto disgustato da questo fantasma – poco serio, mi diceva il pres. dell’ord – che non ho mai visto in faccia!), non fa una piega nemmeno dopo aver scommesso che la controparte non si sarebbe presentata. Infatti, alle 12:00 chiude l’udienze e non mi dà la data dell’altra! Naturalmente io non passo in cancelleria (sapessi quelle 2 mancate…)… (…) Alla quarta udienza chiude la causa, con un sorrisetto beffardo. Sorpresa (o…?): il 30/08/08 alle poste ritiro una racc. dell’ist. vendite giudiziarie (?), il dir. mi assicura che ha il provvedimento, l’avv. latitante non è rintracciabili, il “mio” (dopo quello che aveva combinato…) inutile chiamarlo… il 5/09 alle 16:00 si presentano per ritirare i mobili (nel frattempo abbiamo contattato 2 avv. di Roma) e li abbiamo quasi presi a “piedate”. Si portano solo una poltrona. In cancelleria ritiro la copia dell’udienza del 25/01/08, in un rigo (tradotto dal farmacista): Nessuna delle parti è comparsa (?), visto l’art. 631 C.P.C., rinvia all’udienza del 3/04/08. Che c’era stata, l’univolta che è “comparso” l’avv. (non è possibile, visto che poi nelle altre 2 successive non ricompare?), per sfornare l’ordinanza d’esecuzione! Eppoi, se il got si rifà al 631, non doveva rifare la convocazione, “visto” che anch’ io ero invisibile? Infatti alla terza ud. portai un mio nipote… Ma il fantasma non s’arrende e ottiene altro mandato da uno dei 2 (quello più pericoloso, a quasi 90 anni? forse l’altro sarà defunto), altro precetto dove si rifà alla sentenza del 7/03/06 “munita della formula esecutiva” del 7/12/06: io ne vengo a conoscenza dall’Ag. dell’entrate in sett. 2008, dopo vado in cancelleria per la copia, sì ma non c’è il timbro della procura. E quindi, ammesso e non concesso che lui l’abbia spedita e non sia stata mai ritirata, comunque resta sempre censurabile in quanto andava notificata di persona. O no? Senza dire che lui ben sa che io non l’ho mai vista, perché non l’ha fatta ora notificare?Un gioco sporco sulla pelle di un 73enne con una vergognosa pensione e moglie e figlio a carico! La somma si aggira sui 12mila euro, posso fare opposizione senza dell’avv.? E nel contempo esporre denuncia alla procura e all’ordine. Alle scuse aggiungo i miei cordiali saluti.

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