Prescrizione per la risoluzione del contratto di vendita di un bene affetto da vizi
Il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di vendita si prescrive comunque, per il compratore di un bene affetto da vizi, nel termine di un anno dalla consegna del bene. La prescrizione di tale diritto può essere interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora. E vale anche per i vizi occulti, quelli, cioè, che si manifestano dopo un certo periodo di uso.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero numero 10965 del 19 maggio 2014.
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