La prescrizione presuntiva triennale per i compensi richiesti dal professionista – Affinché l’eccezione possa essere accolta il debitore non deve ammettere il mancato pagamento o contestare il quantum della pretesa

Va sempre premesso che l’eccezione triennale di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore da cui si deduca, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l’implicita ammissione che l’obbligazione non è stata estinta.

Anche la contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell’articolo 2959 del codice civile, il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore.

La prescrizione presuntiva triennale, infatti, si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo,come invece avviene con la prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.

Conseguentemente l'articolo 2959 del codice civile stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento.

Quelli sopra esposti sono i principi di diritto, in tema di prescrizione presuntiva triennale, che i giudici della Corte di cassazione hanno riversato nell'ordinanza 15303/2019.

24 Agosto 2019 · Annapaola Ferri


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