Prescrizione dei libretti di risparmio – anche per quelli antichi deve essere restituita la somma che vi fu depositata

La prescrizione del diritto a riscuotere quanto depositato nel libretto di risparmio

La prescrizione del diritto incorporato nei libretti di deposito (anche indicati come libretti di risparmio) si contrappongono opposti orientamenti, ben sintetizzati. Secondo un primo orientamento, oggi superato ma a lungo seguito dai giudici di legittimità il termine prescrizionale decorrerebbe dal giorno della costituzione del rapporto o dell'ultima operazione di prelevamento o versamento effettuata.

La prevalente dottrina e una parte della giurisprudenza di merito ritengono, invece, che la funzione del deposito bancario sottostante all'emissione del libretto di deposito non è quella del mutuo – come, invece, riteneva, fino a poco tempo fa, la Suprema Corte – ma quella della custodia, tipica del deposito, cosicché risulterebbe irragionevole assumere che il depositante possa esigere la restituzione di quanto depositato dal momento della creazione del rapporto o dalla scadenza del vincolo.

In realtà, l'obbligo della banca di procedere alla restituzione sorgerebbe solo a fronte della richiesta avanzata dal titolare del libretto, con la conseguenza che il termine prescrizionale iniziale non decorrerebbe dalla costituzione del rapporto (che, essendo destinato a una custodia a tempo indeterminato, non sarebbe idonea a produrre tale effetto giuridico), ma dal momento in cui il depositante richieda un pagamento e il depositario lo rifiuti. Ne consegue che il mancato esercizio del diritto alla restituzione non configurerebbe uno stato d’inerzia idoneo a far decorrere la prescrizione, ma piuttosto costituirebbe esercizio da parte del depositante della facoltà rispondente all'interesse alla custodia dei beni conferiti.

La prescrizione del diritto a riscuotere quanto depositato nel libretto di risparmio decorre dal momento della richiesta di restituzione a cui la banca oppone un rifiuto

La prescrizione, dunque, inizierebbe a decorrere solo dal momento della richiesta di restituzione a cui la banca opponesse un rifiuto.

Peraltro, questa interpretazione sembra trovare una conferma nell’intervenuta disciplina relativa ai c.d. conti dormienti, posto che il legislatore, definendo dormienti i conti in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto per il periodo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, sembrerebbe avere implicitamente escluso che per essi si sia verificata l’estinzione del rapporto.

La Suprema corte, con la sentenza 788/12 ha ritenuto di uniformarsi a tale impostazione, evidenziando la funzione di custodia che caratterizza il deposito bancario sul piano causale e sostenendo che se le parti non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la banca è obbligata alla restituzione a richiesta del depositante. L'esercizio del diritto di credito da parte del depositante si configura quale condizione di esigibilità del credito, in difetto della quale permangono (in alternativa) il diritto del depositante a mantenere la disponibilità delle somme (a detto credito corrispondenti) presso la banca e l'obbligo della depositaria di conservarle a sua disposizione.

Il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non può perciò essere di per se stesso interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all'esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione.

In effetti omettendo di richiedere la restituzione il depositante non fa altro che manifestare il suo contrapposto interesse al mantenimento in giacenza delle somme, ovvero ad esercitare una facoltà che ugualmente gli deriva dal contratto. Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione.

Libretti di risparmio - Non c'è rivalutazione monetaria della somma depositata

Trattandosi di un debito di valuta, non ha luogo la rivalutazione monetaria della somma di denaro depositata sul libretto di risparmio.

Questo, in sintesi l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario espresso nella decisione 3382/13, nella quale l'ABF ha esaminato il ricorso del titolare di un libretto di risparmio, emesso nel 1950, su cui risultano versamenti effettuati in pari data di lire 250 (duecentocinquantalire), rimasto inattivo sin dalla sua emissione.

L'ABF ha ritenuto priva di fondamento l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca che è stata obbligata alla restituzione della somma pari a euro 0,13 (corrispondente al saldo in linea capitale di 250 lire depositato).

9 Ottobre 2014 · Simonetta Folliero


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