La prescrizione del diritto a riscuotere quanto depositato nel libretto di risparmio
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La prescrizione del diritto incorporato nei libretti di deposito (anche indicati come libretti di risparmio) si contrappongono opposti orientamenti, ben sintetizzati. Secondo un primo orientamento, oggi superato ma a lungo seguito dai giudici di legittimità il termine prescrizionale decorrerebbe dal giorno della costituzione del rapporto o dell’ultima operazione di prelevamento o versamento effettuata.
La prevalente dottrina e una parte della giurisprudenza di merito ritengono, invece, che la funzione del deposito bancario sottostante all’emissione del libretto di deposito non è quella del mutuo – come, invece, riteneva, fino a poco tempo fa, la Suprema Corte – ma quella della custodia, tipica del deposito, cosicché risulterebbe irragionevole assumere che il depositante possa esigere la restituzione di quanto depositato dal momento della creazione del rapporto o dalla scadenza del vincolo.
In realtà, l’obbligo della banca di procedere alla restituzione sorgerebbe solo a fronte della richiesta avanzata dal titolare del libretto, con la conseguenza che il termine prescrizionale iniziale non decorrerebbe dalla costituzione del rapporto (che, essendo destinato a una custodia a tempo indeterminato, non sarebbe idonea a produrre tale effetto giuridico), ma dal momento in cui il depositante richieda un pagamento e il depositario lo rifiuti. Ne consegue che il mancato esercizio del diritto alla restituzione non configurerebbe uno stato d’inerzia idoneo a far decorrere la prescrizione, ma piuttosto costituirebbe esercizio da parte del depositante della facoltà rispondente all’interesse alla custodia dei beni conferiti.
9 Ottobre 2014 · Simonetta Folliero
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