I versamenti in conto corrente non sono pagamenti ex articolo 2033 del codice civile
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Con molta probabilità sarà sfuggito, nella redazione del testo normativo, il contenuto della decisione delle Sezioni Unite che chiarisce un ulteriore aspetto della questione circa le ipotesi in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, laddove questi ultimi possano essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Per le Sezioni Unite, infatti, tutte le volte in cui i versamenti in conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell’affidamento concesso al cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti. Pertanto, un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca ha esclusivamente l’effetto di ripristinare la misura dell’affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista: dunque, non costituisce un pagamento ex articolo 2033 del codice civile
In conclusione, la formulazione della norma sul piano tecnico giuridico è sbagliata e come tale non idonea a raggiungere gli obiettivi per i quali è stata introdotta.
Liberamente tratto da un articolo di Fernando Greco pubblicato su Diritto.it
12 Marzo 2011 · Simonetta Folliero
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Già in precedenza la Corte dei Conti era intervenuta in materia, stabilendo che, per la presentazione del ricorso, il cliente poteva fare causa alle banche, per chiedere la restituzione degli interessi illegittimi, entro 10 anni dalla chiusura del conto. Con un emendamento inserito nel milleproroghe si stabilì che il termine dei 10 anni scattava dal giorno di registrazione contabile dell’ addebito illegittimo. Quindi, visto che la pratica dell’ anatocismo è di fatto vietata dal 2000, nessuno poteva più presentare ricorso. Con la nuova sentenza della Corte costituzionale, invece, viene bocciata la norma.
La norma censurata, secondo i giudici della Consulta, viola, in particolare, l’art.3 della Costituzione perchè «facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali, eguaglianza e ragionevolezza». Inoltre, si legge ancora nella sentenza, «non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi di interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo» della norma che, quindi, viola anche l’art.117 della Costituzione.
Ricorso alla Consulta Anatocismo Mille Proroghe Tribunale di Benevento.
Viene rilevato che la norma impugnata fa strage non solo delle principali regole giuridiche e costituzionali ma anche dei più elementari canoni di logica e avvedutezza richiesti nella regolamentazione normativa dei rapporti tra consociati.
Grazie Marialuisa. Se puoi, vieni a trovarci sul forum. Potremmo anche valutare la possibilità di sinergie e collaborazione fra i due siti.
Comunque, grazie per la preziosa segnalazione.
Ho letto l’articolo del prof. Fernando Greco dell’università del Salentone mi sembra che la giurisprudenza condivida la sua tesi che mi sembra ineccepibilie
La prima disapplicazione della norma del Decreto Mille Proroghe è stata emessa dalla Corte di Appello di Ancona, un provvedimento favorevole per i correntisti bancari.