Prescrizione biennale della cartella esattoriale originata da multe – chiarimenti
Quando ricorre la prescrizione biennale della cartella esattoriale originata da multe
Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Lo ha stabilito il comma 153 dell'articolo 1 della legge numero 244/2007 (finanziaria 2008) in seguito alle varie multe “pazze” che sono pervenute agli automobilisti.
Avevamo già ampiamente coperto l'argomento con alcuni articoli pubblicati nel blog. Tuttavia, a giudicare dalle reazioni e dalle diverse interpretazioni assunte dai lettori, è forse opportuno fornire qualche ulteriore chiarimento.Dal momento della commessa infrazione, iniziano a decorre per l’Ente impositore (Agenzia delle Entrate per quanto attiene al mancato pagamento dei tributi erariali; Comuni per quanto attiene a tributi locali - come ad es. l’ICI - e le sanzioni per violazione contestata - dalla Polizia Municipale - di norme del codice della strada, ecc.) un serie di termini per iscrivere a ruolo il proprio credito nei confronti del debitore.
Il termine prescrizionale della cartella esattoriale originata da multe decorre nel momento in cui il ruolo diviene esecutivo
Il ruolo per l’Ente creditore altro non è se non un elenco dei crediti che lo stesso vanta nei confronti dei contribuenti/debitori/trasgressori che non hanno tempestivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Questo elenco deve poi divenire esecutivo (mediante il visto) ed essere trasmesso ad un altro ente (l’agente concessionario per la riscossione) che provvede alla notifica della cartella esattoriale (che altro non è se non una ingiunzione di pagamento con avvertimento che in caso di mancato ottemperanza si procederà alla riscossione coattiva) ed alla esecuzione forzata sui beni del debitore (se esistono) per rifondere l’Erario (o il Comune) del mancato introito quanto ad imposte e sanzioni.
Orbene, il termine di due anni prescrizione di cui parla la nuova manovra fiscale attiene alle sole violazione del codice della strada e decorre dal momento in cui l’Ente creditore ( Il Comune ) invia il ruolo al concessionario per la riscossione. Quest’ultimo non può più come in passato tenere (quasi indefinitamente) presso di sé il ruolo e provvedere alla riscossione a distanza di diversi anni.
Dal 01.01.2008 se il Concessionario non provvede a portare a legale conoscenza (mediante notifica della cartella) del contribuente il proprio atto di riscossione (relativo alle “multe”) entro il termine di due anni decade dalla facoltà di procedere alla riscossione. Il contribuente pertanto qualora riceva dopo due anni ed un giorno dal momento della consegna del ruolo una cartella di pagamento può - in ultima analisi - impugnarla per far dichiarare estinto il proprio debito per intervenuta decadenza.
Un consiglio sulla prescrizione biennale della cartella esattoriale originata da multe e le dovute conclusioni
Permettetemi comunque di consigliarvi - qualora accadesse - di recarvi presso il concessionario e chiarire la vertenza stragiudizialmente onde evitarvi spese di consulenza e assistenza legale e tributaria spesso molto gravose.
In conclusione:
1. verificare il momento in cui è avvenuta l’infrazione;
2. verificare che non siano trascorsi 5 anni dall'infrazione alla data della formazione del ruolo (altrimenti il diritto a riscuotere è prescritto);
3. ed infine verificare che tra il momento della trasmissione del ruolo al concessionario (che corrisponde alla data del visto di esecutività) al momento della notifica della cartella di pagamento non siano trascorsi due anni (altrimenti il concessionario è decaduto dalla facoltà di dare inizio alla riscossione);
4. Naturalmente verificare che non siano stati posti in essere atti di interruzione della prescrizione - regolati dal codice civile - nel qual caso tenerne conto nel calcolo.
Per finire, ricordiamo anche che un’ordinanza della Corte Costituzionale (n. 377/2007) ha praticamente affossato centinaia di migliaia di contravvenzioni perché la relativa cartella esattoriale non riportava il nome del responsabile del procedimento amministrativo.
L’ordinanza apre la strada a una marea di ricorsi al giudice di pace. Tutto discende dall'articolo 7, comma 2, della legge numero 212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale “gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e il responsabile del procedimento”.
In data 19/08/2015 mi viene elevata una contravvenzione per divieto di sosta (41 €) sul comune di Tignale (BS) comunicatami con raccomandata del 24/08/2015.
Premesso che non ricordo se l’ho saldata oppure no, martedì 15/01/2019 ricevo lettera di ingiunzione da AREA Riscossioni Srl maggiorata fino a più di 160€ per mancato pagamento.
La richiesta è lecita? Dopo 3 anni e mezzo non è andata prescritta?
Dal momento dell’iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa al cui pagamento l’obbligato non ha provveduto, decorrono gli interessi semestrali del 10%. Il mancato adempimento entro 60 giorni dalla notifica del verbale valorizzata al minimo edittale (generalmente il 25% del massimo), inoltre, comporta che la multa viene iscritta a ruolo valorizzata alla metà del massimo edittale. Insomma, possiamo dire che nella generalità dei casi, la sanzione raddoppia.
Ecco perché l’importo portato dalla cartella esattoriale lievita a cifre che, ad un primo approccio, potrebbero sembrare abnormi. Insomma l’aumento non è riconducibile all’applicazione degli interessi legali o dell’aggio dovuto all’esattore ma, piuttosto, al meccanismo di aumento della sanzione stessa e di applicazione degli interessi semestrali del 10% dalla data di iscrizione a ruolo a quello di affidamento al concessionario della riscossione coattiva della sanzione, tramite notifica della cartella esattoriale.
Importanti precisazioni sulla prescrizione delle multe per violazioni del C.d.S.
La notizia sull’accorciamento del termine di prescrizione delle multe stradali, da cinque a due anni, che ha fatto felici molti automobilisti e ha avuto un grande (eccessivo) risalto in giornali e Tv, purtroppo non è vera; anzi è vero che la Finanziaria 2008 ha stabilito qualcosa in proposito, ma è stata fraintesa la portata della nuova disposizione di legge.
Va premesso che l’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Codice delle depenalizzazioni), tuttora pienamente vigente, stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile”. A sua volta l’art. 1 comma 153 delle legge 24-12-2007, n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce, introducendo il comma 35-bis alla legge 2-12-2005 n. 248, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
L’interpretazione esatta al contesto delle norme di cui sopra è dunque la seguente:
Chiudiamo qui le precisazioni, ma ci sarebbero da esaminare i casi di sospensione del termine di prescrizione e cosa avviene qualora la sanzione dovesse essere oggetto di impugnazione o infine qualora ci sia una connessione tra sanzione amministrativa e reato. E’ sufficiente tuttavia aver riportato alla verità un’informazione travisata dai mass media per fini trionfalistici di parte.
volevo ringraziare tutti voi per i chiarimenti che fornite