Prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva dei debiti
La prescrizione estintiva consegue al mancato esercizio di un diritto per un determinato periodo di tempo ed è finalizzata esclusivamente a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Elementi costitutivi della prescrizione estintiva, infatti, sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto. In pratica, la prescrizione estintiva estingue il debito, e il debitore può giovarsene liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione.
La prescrizione presuntiva (o impropria), invece, ha tutt'altra struttura e finalità. Essa muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato. Tuttavia, nel caso in cui il debitore abbia ammesso di non aver estinto l'obbligazione o ne abbia contestato l'insorgenza, la prescrizione presuntiva non può essere opposta al creditore.
Tanto premesso, è dunque ben diverso l'onere probatorio posto a carico rispettivamente del debitore e del creditore nell'ambito della prescrizione presuntiva. In tema di prescrizione presuntiva il debitore è tenuto a dimostrare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre è onere del creditore dare prova della mancata soddisfazione del credito. Tale prova può essere fornita avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
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