Prescrizione e decadenza delle pretese su IRPEF, bollo auto, TARSU, imposta di registro di successione e di donazione

Prescrizione e decadenza della pretesa su IRPEF

Il concessionario notifica la cartella esattoriale, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36~bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602;
  2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n, 600 del 1973;
  3. del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Prescrizione e decadenza della pretesa sul bollo auto

A pena di decadenza, la cartella per bollo auto non pagato va notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza.

Il relativo procedimento di riscossione (formazione e notifica della cartella esattoriale) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge numero 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).

Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, trattandosi di un tributo locale, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Prescrizione e decadenza della pretesa sulla TARSU

A partire dal l gennaio 2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Il Comune emette l'avviso di accertamento (ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 507/93) nei seguenti casi: denuncia infedele, denuncia incompleta, denuncia omessa. Non è previsto l'avviso di accertamento nel caso di omesso pagamento.

Per la TARSU relativa agli anni anteriori al 2007, le nuove regole si applicano solo se i rapporti di imposta erano ancora pendenti alla data del 1 gennaio 2007, ossia se a tale data non erano ancora decorsi i previgenti termini previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo numero 507/1993.

Ciò in base al comma 171, dell'articolo 1 della Legge numero 296, secondo cui Le norme di cui ai commi da 161 a 1 70 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al contrario, per i rapporti di imposta non più pendenti alla data del 1 gennaio 2007 valgono i termini in precedenza vigenti (previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo numero 507/1993), ossia:

  • in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune emette Un avviso di accertamento in rettifica, tale avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa;
  • in caso di omessa denuncia, il Comune emette l'avviso di accertamento d'ufficio e tale avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Prescrizione e decadenza delle pretese su imposta di registro, sull'IVA e su altre imposte indirette

In effetti, i termini di decadenza per le iscrizioni a ruolo delle entrate erariali - diverse dalle imposte dirette e dall'IVA - non hanno una loro espressa disciplina nel DPR numero 602/1973, per cui i termini di decadenza entro i quali l'Amministrazione Finanziaria può esercitare il proprio potere di accertamento e di liquidazione della maggiore imposta sono disciplinati dalle singole leggi d'imposta.

Orbene, ai fini dell'individuazione del termine entro cui la cartella di pagamento può essere notificata al contribuente occorre far riferimento al più generale termine di prescrizione decennale del diritto di credito di cui al!' articolo 2946 del codice civile.

Pertanto, ai fini del'imposta di registro, giusta il disposto dell·articolo 78 del DPR numero 131/1986, il credito dell'Amministrazione Finanziaria - e, quindi, la possibilità di notificare la relativa cartella di pagamento - dell'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Tuttavia, sotto il profilo della coerenza dell'ordinamento, appare davvero illogico che il Legislatore abbia previsto solo per le imposte dirette e per l'IVA un termine di decadenza entro cui notificare la cartella di pagamento, non estendendo tale disciplina anche alle altre imposte indirette.

Al riguardo, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza numero 6330/2008, ha affermato che il disposto del DPR numero 602 del 1973, articolo 17, comma 3, si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito, dal momento che con la nuova normativa il legislatore ha inteso disciplinare unitariamente le procedure di riscossione coattiva dei tributi mediante i ruoli e che, pertanto, ragioni di coerenza sistematica portano a ritenere che il termine fissato, a pena di decadenza, dall'articolo 17, c. 3, DPR numero 602 (originariamente riferito alle imposte sui redditi) si applichi anche all'IVA e agli altri tributi indiretti (tra cui, appunto, l'imposta di registro) alle imposte ipotecarie e catastali e all'imposta sulle successioni e donazioni.

Così si sono espressi i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza 2549/47/14.

7 Luglio 2014 · Giorgio Valli


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4 risposte a “Prescrizione e decadenza delle pretese su IRPEF, bollo auto, TARSU, imposta di registro di successione e di donazione”

  1. costacioli ha detto:

    Buongiorno, qualche giorno fa ho ricevuto da Equitalia una cartella per presunti bolli non pagati nel 2008 e 2011. La cartella reca come data di notifica il 23/10/2014. La cartella è valida o è andata in prescrizione?

    • Il credito portato dalla cartella esattoriale relativa alla pretesa della tassa automobilistica 2008 non è esigibile in quanto scaduti i termini di decadenza al 31 dicembre 2011.

      Va presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per eccepire la decadenza del titolo esecutivo.

  2. Renato Baldoni ha detto:

    Ricevo in data 7 febbraio 2015 avvisi di pagamento della Società SOGET per TARSU degli anni 2008 e 2009.
    Ritengo che valga la prescrizione quinquennale ma la SOGET dice che non è così. Chi ha ragione? Si può fare un ricorso in autotutela? Inoltre vale la data di ricezione della raccomandata o quella che asserisce la SOGET che dichiara di aver consegnato alle poste le raccomandata il 31 dicembre 2014? Con il numero della raccomandata sul sito di Poste Italiane alla voce “dove quando” risulta che le raccomandata sono state accettate in data 3 gennaio 2015. Chi ha ragione?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Certo che vale la prescrizione (rectius decadenza) quinquennale per il potere di accertamento dell’insufficiente versamento della tassa sui rifiuti solidi urbani. Tuttavia, quando è omessa la dichiarazione (non si è mai pagato perché non si è mai denunciato al Comune, ai fini TARSU, l’occupazione di un appartamento e la fruizione dei servizi di smaltimento) la PA dispone di un anno in più per notificare l’avviso di accertamento.

      Dunque, nel caso di dichiarazione omessa, per la TARSU 2008 il Comune poteva procedere alla notifica entro il 31 dicembre 2014.

      Qual è la data che vale per il creditore? Purtroppo, quella di consegna della comunicazione all’ufficio postale (non è rilevante la data di notifica dell’avviso nelle mani del debitore o di un soggetto abilitato a riceverla per lui). Il principio risponde all’esigenza di non far pesare sul creditore ritardi nello smaltimento della corrispondenza riconducibili all’ufficio postale.

      Tuttavia, senza giocare su termini ambigui (data di consegna e/o data di accettazione) il Comune deve essere in grado di esibire un attestato di Poste Italiane da cui si deve evincere che la data in cui è stato affidato l’avviso di accertamento è anteriore al 31 dicembre 2014. In assenza si espone al ricorso vincente, in autotutela o giudiziale, da parte del debitore.

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