Differenze fra decadenza e prescrizione


Indice dei contenuti dell'articolo

La prescrizione

La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, articolo 2934 e seguenti).

La decadenza

La decadenza consiste nella perdita della possibilita’ di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, articolo 2964 e seguenti)

Differenze fra decadenza e prescrizione

In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e’ stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione)

E’ importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice. Cio’ significa che e’ necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E’ bene tener presente, in quest’ottica, che il pagamento preclude la possibilita’ di opporre la prescrizione.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprietà, le azioni inerenti la contestazione della paternita’ e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredità e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E’ bene consultare, in merito, la norma regolatrice (articolo 2934 del codice civile).

20 Luglio 2013 · Chiara Nicolai

Indice dei contenuti dell'articolo


Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo

Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su differenze fra decadenza e prescrizione. Clicca qui.

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.

» accesso rapido anonimo (test antispam)

  • Antonio Nieddu 19 Settembre 2014 at 23:46

    In questi giorni mi è arrivata una intimazione di pagamento di una cartella notificatami oltre cinque anni fa.
    In questa cartella sono messi insieme tributi erariali (irpef, iva, irap, ecc) e contributi previdenziali (inps).
    All’epoca della notifica non ho fatto opposizione. Da Equitalia mi hanno detto che non hanno fatto successive comunicazione di interruzione della prescrizione.
    So che i contributi previdenziali e i tributi erariali si prescrivono in cinque anni.
    Non avendo fatto opposizione all’epoca della notifica vorrei sapere in quanti anni si prescrivono i tributi e i contributi previdenziali contenuti nella cartella e da che data parte la prescrizione: dalla data della notifica della cartella o dalla fine dell’anno in cui avrei dovuto pagarli?

    • Annapaola Ferri 20 Settembre 2014 at 06:53

      Una volta che la cartella esattoriale è stata correttamente notificata ed in assenza di opposizione da parte del debitore, la sua prescrizione è decennale se originata da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP, ecc.) e decorre dalla data di notifica dell’atto.

      Se, invece, la cartella esattoriale origina dall’omesso o insufficiente versamento di contributi previdenziali, vale la regole secondo la quale il precedente termine prescrizionale ricomincia nuovamente a decorrere dalla data di notifica della cartella. Se il credito contributivo è stato iscritto a ruolo dopo il 1 gennaio 1996, il termine di prescrizione è quinquennale.

  • Michelozzo Marra 19 Aprile 2012 at 16:37

    Prescrizioni estintive e prescrizioni presuntive

    Prescrizioni estintive. Per legge esiste una prescrizione ordinaria di 10 anni a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni). Si chiama estintiva in quanto al debitore e’ sufficiente invocare il decorso del termine per far scattare la prescrizione e estinguere il debito.

    Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Quasi tutte le prescrizioni inferiori ai 5 anni sono presuntive (sei mesi, un anno, tre anni, etc.) Si differenziano dalla prescrizione estintiva in quanto, trascorso il termine, il debito non si estingue, ma si presume che sia estinto. In pratica, se il creditore dimostra che il debitore non ha pagato, attraverso la confessione o il giuramento decisorio, può ottenere una sentenza favorevole anche se il termine della prescrizione è già scaduto.

  • Federica 2 Settembre 2011 at 14:52

    Buonasera, solo due giorni fa ho ricevuto una lettera che è riuscita quasi a togliermi la vita……..mi ha scritto una banca chiendomi di restituire i soldi per una fidussione prestata a mio padre circa 15 anni fa . ( Io supongo 15 anni perchè con atto pubblico nel 97 io rinunciai alla mia quota di socia della societa’Sas di mio padre e da quella data e anche prima ho certezza di non aver mai firmato nulla Mio padre è fallito 12 anni fa, lui è morto 7 anni fa e so che il fallimento è ancora aperto.Io non ricordo di aver mai firmato niente e sicuramente non ho mai ricevuto da questa banca nessuna comunicazione prima di questa.Mi sono recata da un legale che si è presentato personalmente in banca , ma la persona responsabile alla lettera è ancora in ferie.Vi prego di darmi qualche speranza di prescrizione o altro..
    Vi ringrazio infinitamente

    • Simone Saintjust 2 Settembre 2011 at 16:41

      Molto probabilmente le stanno chiedendo gli importi non per la fideiussione da lei prestata, ma in qualità di erede dei debiti assunti da suo padre. Se lei non ha rinunciato esplicitamente all’eredità, l’ha implicitamente accettata. E come erede accettante, risponde dei debiti del de cuius.

      Per capire se è intervenuta la prescrizione decennale, qualora non ritenesse di affidarsi – per il momento – ad un legale, può richiedere direttamente alla Banca, con una raccomandata AR, gli estratti conto del debito accumulato dal suo genitore e le notifiche delle comunicazioni di messa in mora a lui inviate prima della morte.

      Per quanto attiene il fallimento cui lei accenna, purtroppo, la SAS non è società di capitali e, pertanto, non c’è alcuna distinzione fra patrimonio della società e quello personale dei soci.

      Mi spiace di non averle potuto rispondere quanto sperava.