Prescrizione e decadenza dei crediti contributivi

Prescrizione dei crediti contributivi e decadenza per la notifica di accertamenti e cartelle

In questo articolo si discute della prescrizione dei crediti contributivi, dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento e per la notifica della cartella esattoriale sempre in riferimento ai crediti contributivi.

La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di prescrizione in materia contributiva, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi.

Termini di prescrizione per contributi successivi al 1 gennaio 1996

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei seguenti termini:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, numero 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, numero 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Termini di prescrizione per contributi anteriori al 1 gennaio 1996

Per le contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996 (data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del nuovo termine di prescrizione di cinque anni, in luogo del vecchio termine di dieci anni) bisogna fare le seguenti distinzioni:

  1. se è stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995, si applica il termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre anni per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 numero 638. Quindi possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 numero 46);

  2. se è stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci anni;

  3. se non è stato compiuto alcun atto interruttivo, si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge 335/95.

Termini di prescrizione per contributi minori

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della legge numero 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.

Per i contributi dovuti da artigiani, da esercenti attività commerciali e da lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata si applicano i termini introdotti dalla citata legge numero 335/1995.

Facciamo una precisazione riguardo il giorno da cui decorre il termine prescrizionale previsto per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge numero 233/1990: il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Termini di decadenza per la riscossione dei crediti contributivi

Nel procedimento di riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi, l'unico termine di decadenza previsto dalla legge riguarda l'obbligo di rendere esecutivo il ruolo.

In particolare l'INPS ha l'obbligo di rendere esecutivi i ruoli entro (articolo 25 del Decreto Legislativo numero 46/99):

  • il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell'ente;

  • il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;

  • il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario.

I suddetti termini decadenziali hanno decorrenza per le debenze maturate dopo l'1.1.2001 (articolo 1, comma 20, del Decreto Legge numero 346/2000).

Prescrizione e decadenza dei crediti contributivi - Cosa vuol dire rendere esecutivo il ruolo

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DPR numero 602/73 il ruolo (ossia l'elenco dei debitori formato dall'INPS dopo la scadenza dei termini di pagamento) è reso esecutivo mediante la sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.

La data in cui il ruolo è reso esecutivo deve essere riportata nella successiva cartella di pagamento in modo da consentire al contribuente di conoscere e verificare la tempestività dell'adempimento (articolo 25, comma 2 bis, del DPR 602/73, inserito dall'articolo 8, del Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, numero 32).

Questa regola si applica ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001 (articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, numero 32).

Una volta reso esecutivo il ruolo, questo viene consegnato all'Agente della riscossione affinchè proceda alla notifica della cartella esattoriale, che vale anche come notifica del ruolo.

Non è previsto un termine di decadenza per la notifica della cartella avente ad oggetto crediti contributivi. L'unico termine da rispettare è quindi quello di prescrizione, sopra inidicato.

Cosa accade se non vengono rispettati i termini di decadenza e prescrizione

Quando i termini di decadenza e prescrizione non vengono rispettati, il debitore può contestare la cartella esattoriale, eccependo l'estinzione del credito preteso, nel caso si tratti di termini di prescrizione. Oppure la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, nel caso si tratti di termini di decadenza.

In proposito segnaliamo un'altra tesi, secondo cui il mancato rispetto dei termini di decadenza comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo (sistema più favorevole all'ente impositore) rimanendo tuttavia intatta la possibilità di agire secondo le norme del Codice di procedura civile, comunque entro i termini di prescrizione del credito. Ad esempio, secondo questa tesi, l'ente creditore, decaduto dalla possibilità di riscuotere mediante ruolo, potrebbe ancora proporre ricorso per decreto ingiuntivo oppure un ricorso ordinario o una citazione per l'accertamento e la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute.

Per contestare la cartella è necessario adire l'Autorità giudiziaria competente, secondo le procedure ordinarie.

Note su prescrizione e decadenza dei crediti contributivi

  1. Articolo 12 Formazione e contenuto dei ruoli:
    comma 1.  "L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce"
    comma 2. "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari"
    comma 3.  "Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione"
    comma 4.  "Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo".
  2. Articolo 25.  Cartella di pagamento: "<...> 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo".

29 Novembre 2011 · Antonella Pedone


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