Prescrizione del diritto al rimborso di assegno circolare non riscosso dal beneficiario

Nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni (entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente) previsto dall'articolo 84 del Regio Decreto 1736/1934.

Tale assunto è confermato dall'articolo 1, comma 345 ter, della legge 266/2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi (rapporti cosiddetti dormienti) al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il citato termine triennale (gli importi degli assegni circolari non riscossi vanno versati al Fondo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione) e aggiunge che resta impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.

Una volta trascorso il termine triennale, il beneficiario non può più ottenere il pagamento dell’assegno, e a quel punto il richiedente l’assegno stesso potrà ripetere la provvista (senza necessità di revocare il mandato che è oggettivamente venuto meno). Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto.

Diversamente, con riferimento all’assegno bancario (non circolare), l’articolo 32 del Regio Decreto 1736/1934 prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell’assegno stesso all'incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso (termini più ampi, anche se sempre assai limitati, se il Comune è differente); trascorso tale termine, il traente (chi ha emesso l'assegno) può ordinare di non pagare la somma; in mancanza di tale ordine, l’assegno può comunque essere pagato anche successivamente (articolo 35).

Si tratta delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, in tema di prescrizione del diritto al rimborso di assegno circolare non riscosso dal beneficiario, con l'ordinanza 11387/2019.

4 Maggio 2019 · Ludmilla Karadzic