Prescrizione del diritto agli interessi maturati su un libretto di risparmio antico

Il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito sul libretto di risparmio, non richiede la restituzione, non può essere di per se stesso interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all'esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione.

Omettendo di richiedere la restituzione il depositante non fa altro che manifestare il suo contrapposto interesse al mantenimento in giacenza delle somme, ovvero ad esercitare una facoltà che ugualmente gli deriva dal contratto di deposito.

Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione.

Diverso è il discorso relativo agli interessi che la banca deve corrispondere al depositante nel momento in cui egli richiede la restituzione delle somme depositate sul libretto di di risparmio.

In ordine al computo degli interessi spettanti, invece, assume rilievo anche ai fini della decorrenza della prescrizione, l’inerzia del depositante nel curare che la banca provvedesse all'annotazione sul libretto degli interessi maturati e dunque da capitalizzare.

In pratica, nulla può disporsi in ordine agli interessi maturati sulle somme depositate col libretto di risparmio prima della richiesta di rimborso. A partire dal giorno di tale richiesta, la banca dovrà invece riconoscere gli interessi al tasso legale.

Inoltre, resta fermo, in ogni caso, il diritto del depositante di chiedere alla banca l’annotazione sul libretto degli interessi maturati sulla somma capitale, ma nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del codice civile.

Questi i contenuti essenziali della decisione 3383 dell'Arbitro Bancario Finanziario.

9 Ottobre 2014 · Simonetta Folliero


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