Prescrizione di una cartella esattoriale per crediti erariali correttamente notificata e non impugnata

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La cartella esattoriale originata da crediti erariali (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, numero 4283) o emessa in conseguenza a sentenze passate in giudicato (articolo 2953 cc) se non è opposta entro i sessanta giorni dalla notifica, diventa definitiva ed il credito tramite essa preteso si prescrive in dieci anni.

Dunque, l’azione per il recupero esattoriale di un credito erariale che può essere avviata con una cartella di pagamento correttamente notificata, non  opposta entro i sessanta giorni dalla notifica, e rimasta non pagata, si prescrive in dieci anni - secondo l’ordinario termine  ex articolo 2946 del codice civile

Salvo eventi interruttivi dei termini di prescrizione rappresentati dalla notifica di azioni di escussione forzata (anche infruttuose)  messe in atto da Equitalia nei confronti del debitore moroso.

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13 Giugno 2010 · Andrea Ricciardi




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