Termini di prescrizione del credito per rette di asilo nido

Per l'esigibilità del credito, il codice civile distingue, in linea generale, tra prescrizione ordinaria decennale (articolo 2946), prescrizione quinquennale (articolo 2948) ed alcuni casi di prescrizione breve elencati fondamentalmente dagli articoli 2947, 2950, 2951, 2952 2954 e 2955.

Per quanto attiene, in particolare, i termini di prescrizione delle rette per il servizio di asilo nido erogato dai Comuni, in riferimento al mancato o insufficiente versamento delle quote contributive per i servizi all'infanzia, si applica l’articolo 2948 del codice civile (prescrizione di cinque anni), in forza di due motivi:

  1. i casi di prescrizione breve previsti dal codice civile non comprendono la materia in oggetto;
  2. il versamento della quota contributiva si configura come prestazione nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo da ascriversi alla previsione di cui al citato articolo 2948 numero 4 del codice civile (“tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi.

    ”), con conseguente assoggettamento del relativo credito a prescrizione breve quinquennale e non a prescrizione ordinaria decennale (che, detto per inciso, sarebbe più sfavorevole per il debitore).

Nel caso di insufficiente pagamento della retta, il termine ultimo da considerare per invocare l'eventuale prescrizione non è quello relativo alla data in cui viene corrisposta, o integrata, la singola rata. Il termine di prescrizione da opporre alla pretesa della Pubblica Amministrazione coincide con la data in cui è previsto il versamento dell'ultima quota contributiva in base al principio che, benché suddiviso in ratei periodici, il debito è da considerarsi unico, riferito all'anno educativo.

19 Settembre 2012 · Ludmilla Karadzic