Prescrizione e decadenza – tempi di conservazione per bollette, attestati e ricevute di pagamento

Prescrizione e decadenza dei debiti - attenti a cestinare bollette, attestati e ricevute di pagamento

Almeno cinque anni, prima di cestinare una multa: altrettanti dovrebbero passare prima di riservare lo stesso trattamento a quelle ricevute che, ammassate in tanti fascicoli in un mobile dello studio, possono dimostrare l'avvenuto pagamento di una tassa. Tempi tecnici per evitare di pagare due volte la stessa contravvenzione, nel primo caso, o per scongiurare l'arrivo di cartelle di pagamento per tributi già pagati, le cosiddette «cartelle pazze».

Ci sono documenti che, pur non soggetti a obbligo di conservazione, è comunque bene tenere nel cassetto: dal libretto di lavoro alle lettere di assunzione, di licenziamento o di dimissioni; dalle buste paga agli atti di matrimonio, di separazione e di divorzio, ai contratti di affitto registrati; dagli atti notarili di compravendita alle visure catastali dei terreni e dei fabbricati. E poi ancora i contributi previdenziali Inps o delle casse di previdenza, le sentenze di tribunale, perfino i risultati degli esami medici.

Prescrizione e decadenza dei debiti - L'esempio fiscale

Per comprendere quanto certi tempi di conservazione siano rilevanti è opportuno fare riferimento all'ambito fiscale. Con l'avvertenza che, per il pagamento di alcuni tributi - le imposte sui redditi, l'Iva e l'Ici, ad esempio - è bene prolungare di due anni il tempo previsto per la loro conservazione, considerato che spesso vengono prorogati i termini per il relativo controllo.

Per i contribuenti che non si sono avvalsi delle sanatorie previste dalla legge 289/2002 (Finanziaria 2003) i termini per l'accertamento, di cui ai Dpr 600/73 e 633/72, sono stati prorogati di due anni.

A partire dall'anno 2003 siapplicano i normali termini di accertamento. Gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il 31 dicembre 2008 è dunque scaduto il termine per l'accertamento nei confronti dei contribuenti che avevano presentato nei termini, nell'anno 2004, la dichiarazione dei redditi, dell'Iva o dell'Irap, modello Unico 2004 compreso. Per le dichiarazioni relative all'anno 2008, da presentare nel 2009, i termini per l'accertamento scadranno il 31 dicembre 2013.

Prescrizione e decadenza dei debiti - Le cartelle esattoriali

Sono diversi i termini di scadenza previsti, a pena di decadenza, per la notifica delle cartelle esattoriali o di pagamento. L'agente della riscossione, infatti, notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

• del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che sono dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatizzata (Dpr 600/73);
• del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che sono dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dal Dpr 600/73;
• del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Prescrizione e decadenza dei debiti - Crediti tributari

Per i crediti tributari si applica la prescrizione ordinaria decennale dalla data di iscrizione a ruolo. In tema di rimborsi delle imposte dirette, le imposte pagate in più, che risultano dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 (Irpef e Irpeg), vanno rimborsate ai contribuenti, senza tenere conto del limite decennale di prescrizione (legge 350/2003).

Prescrizione e decadenza dei debiti - Multe per infrazione del Codice della strada

Un altro campo nevralgico è quello delle multe. Le ricevute dei pagamenti per contravvenzioni stradali vanno conservate per cinque anni. Perché, spiega la sentenza 5828/2005 della Corte di cassazione, è questo il tempo necessario perché cadano in prescrizione i crediti per le sanzioni inflitte in base all'articolo 209 del Codice della strada.

di Tonino Morina

30 Luglio 2013 · Chiara Nicolai


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