Prescrizione e decadenza dei rimborsi fiscali

Come richiedere un rimborso fiscale

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute ha diritto ad essere rimborsato.

A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti:

  • con la dichiarazione dei redditi;
  • con apposita istanza dal contribuente.

Insieme alla somma da rimborsare l'ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.

Rimborsi risultanti dalle dichiarazioni (modello UNICO)

Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX del modello Unico il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso (la scelta alternativa sarebbe quella del riporto del credito all'anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare), l'Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, provvede a rimborsare la somma spettante.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L'importo in questione potrà essere rimborsato solo su apposita richiesta del contribuente e dopo la verifica da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che lo stesso credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

ATTENZIONE - Chi utilizza il modello 730 ha la possibilità di ottenere il rimborso che gli spetta direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico con la busta paga o la rata di pensione. Se, per qualunque motivo, il rimborso non è effettuato, si può presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede. Occorre, in tal caso, allegare la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver quindi rimborsato le imposte.

Rimborsi eseguiti su richiesta

Per tutte le altre ipotesi di versamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento.

L'istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (o all'ufficio dove è stato registrato l'atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

Alla domanda di rimborso presentata possono seguire tre risultati:

  1. la domanda può essere accolta;
  2. la domanda può essere respinta; in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;
  3. l'ufficio potrebbe non rispondere; in tal caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta (per i rimborsi è previsto l'istituto del silenzio-rifiuto). Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria.

Come vengono erogati i rimborsi

L'Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo diverse modalità in base alle preferenze espresse dal contribuente e all'importo da pagare.

ACCREDITO SU CONTO CORRENTE

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l'importo, viene accreditato su quel conto. Ovviamente, è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l'intestatario (o uno degli intestatari, in caso di conto cointestato) del conto corrente ove si desidera l'accredito.

In caso contrario il rimborso non verrà accreditato.

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l'accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall'ammontare del rimborso atteso e a prescindere dal ricevimento dell'invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I dati necessari all'erogazione dei rimborsi spettanti sono: il codice IBAN (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice BIC (Bank Identifier Code) o SWIFT.

La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà  all'acquisizione delle coordinate del conto corrente del richiedente.

Si possono fornire le coordinate del conto anche on line tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia. Per chi è già registrato ai servizi telematici dell'Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, la richiesta di accredito può essere effettuata attraverso il canale Fisconline.

In ogni caso, si suggerisce di presentarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia, cosicché il funzionario preposto possa autenticare la fotocopia da trattenere e restituire l'originale.

I dati necessari all'erogazione dei rimborsi spettanti sono: il codice IBAN International Bank Account Number (le coordinate bancarie del conto corrente), il codice BIC Bank Identifier Code o SWIFT (codice identificativo della banca), nonché la denominazione della Banca e la relativa sede con indirizzo, unitamente alla copia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del soggetto beneficiario del rimborso.

ATTENZIONE -  L'Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.A. e i rispettivi funzionari non usano altri metodi per recepire le coordinate bancarie o postali oltre a quelli precedentemente indicati: non è previsto, infatti, richiedere i dati del conto corrente per telefono o via fax o in luoghi diversi dalle sedi dell'Agenzia delle Entrate. Ogni tentativo di ricevere notizie con metodi che appaiono singolari e comunque diversi da quelli elencati precedentemente va segnalato immediatamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia.

ALTRE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CREDITI

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:

  • per gli importi fino a 1.549,37 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale potrà riscuotere il rimborso in contanti. All'impiegato dell'ufficio postale deve presentare un documento d'identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve presentare anche il documento d'identità del delegante;
  • per gli importi da 1.549,37 a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, al contribuente arriva una comunicazione con cui lo si invita a comunicare le coordinate del proprio conto corrente. Tale comunicazione contiene un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, ad un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il predetto modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia;
  • per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, i rimborsi vengono erogati unicamente mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto l'Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.

ATTENZIONE - È possibile pagare le cartelle esattoriali con i rimborsi attesi e spettanti (cosiddetta compensazione dei ruoli con i crediti d'imposta).Il contribuente che attende un rimborso (già verificato dall'Agenzia delle Entrate) e risulta destinatario di una cartella di pagamento per tributi erariali non pagati, riceve una comunicazione con la quale l'agente per la riscossione gli propone di compensare tutti i debiti, erariali e non, con i crediti.

Il contribuente ha 60 giorni di tempo, durante i quali viene sospesa l'esecuzione del ruolo, per esaminare i documenti, chiedere informazioni più dettagliate e decidere se aderire o meno alla proposta.

Se accetta la proposta, la somma da rimborsare sarà ridotta nella misura corrispondente all'importo della cartella di pagamento per la quale il contribuente è stato invitato ad autorizzare la compensazione. Se non accetta, o non risponde alla proposta, cessano gli effetti della sospensione dell'azione di recupero del ruolo.

Le modalità applicative di queste disposizioni sono state individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2008.

Informazioni sui rimborsi

Si possono avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni:

  • via internet attraverso il servizio “Cassetto fiscale”:  chi possiede il codice Pin può consultare i dati dei rimborsi già predisposti per il pagamento direttamente dal proprio “cassetto fiscale”, disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia;
  • per telefono, al numero 848.800.444;
  • presso gli uffici dell'Agenzia.

Recupero di rimborsi non dovuti - termini di decadenza

Qualora sia stato disposto il rimborso di somme che risultano non dovute, l’ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede a recuperare le somme erroneamente rimborsate e gli interessi eventualmente corrisposti mediante iscrizione a ruolo.

La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata data esecuzione al rimborso o, se più ampio, entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, maggiorato di dodici mesi (articolo 43, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, numero 602).

Se, invece, successivamente all'esecuzione del rimborso è notificato l’avviso di accertamento, le somme che sono state rimborsate in maniera indebita, anche in dipendenza del contenuto di tale atto, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l’imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi del 4% annuo per ritardata iscrizione a ruolo. Nell'avviso di accertamento va espressamente indicato l’ammontare delle somme che sono state rimborsate e dei relativi interessi.

Per fare una domanda su detrazioni, deduzioni ed agevolazioni fiscali; termini di prescrizione degli accertamenti; notifica, pagamento e dilazione della cartella esattoriale; pignoramento esattoriale, fermo amministrativo ed iscrizione ipotecaria; ravvedimento operoso, autotutela, adesione e ricorso tributario; sui rimborsi fiscali e su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

22 Agosto 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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Una risposta a “Prescrizione e decadenza dei rimborsi fiscali”

  1. Rosaria Proietti ha detto:

    Il rimborso dell’eccedenza Iva sconta le norme sulla prescrizione Il diritto si estingue decorsi dieci anni dal termine imposto al Fisco per l’adempimento. La semplice richiesta di chiarimenti sull’istanza è irrilevante ai fini dell’interruzione

    Le regole civilistiche sulla prescrizione si applicano anche ai rimborsi Iva richiesti tramite dichiarazione annuale. È tardiva la nota con cui il contribuente sollecita l’Amministrazione al pagamento delle somme, se è inviata dopo 10 anni dalla presentazione della dichiarazione stessa. Questo il principio di diritto enunciato nell’ordinanza della Cassazione n. 9816 del 14 giugno. I fatti di causaIl curatore di una società cooperativa in fallimento, tramite dichiarazione dell’11 febbraio 1994, presentava richiesta di rimborso per l’Iva relativa all’anno d’imposta 1993.L’Amministrazione finanziaria, riscontrate delle irregolarità nell’istanza, inviava una richiesta di chiarimenti al curatore. A tale richiesta, però, non corrispondeva alcun riscontro.Dopo oltre dieci anni dalla presentazione della dichiarazione (luglio 2005), la società inviava una nota di sollecito all’Agenzia delle Entrate per richiedere nuovamente il rimborso.

    L’Agenzia respingeva la nuova istanza eccependo l’estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione. Contro il silenzio rifiuto, la contribuente agiva in giudizio e, la Commissione tributaria provinciale prima, e quella regionale poi, si pronunciavano riconoscendo la spettanza del rimborso.In particolare, la Ctr riteneva che la disciplina della prescrizione non potesse essere applicata ai rimborsi Iva nel caso in cui il diritto, come nel caso di specie, fosse stato esercitato nei termini di legge da parte del contribuente. I giudici di merito attribuivano altresì all’inerzia dell’ufficio la colpa del mancato rimborso, in quanto questi, non aveva mai esercitato i poteri di controllo, verifica e accertamento a esso spettanti.

    Contro quest’ultima pronuncia, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione. Il giudizio e la pronunciaLa Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto.I giudici di legittimità hanno accolto il motivo principale di doglianza dell’Agenzia per il quale la Ctr avrebbe errato nel ritenere non decorso il tempo utile alla prescrizione del diritto corrispondente, nel caso di specie, al periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e l’invio della nota di sollecito.La Corte regolatrice ha precisato che il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione fosse individuabile nella data dell’11 maggio 1994. Ciò in quanto, secondo l’articolo 38-bis, comma 1, in vigore all’epoca dei fatti (e pressoché analogo a quello tuttora vigente), trovava applicazione la regola secondo cui i rimborsi avrebbero dovuto essere effettuati entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.Ai fini interruttivi della prescrizione, alcuna rilevanza ha poi assunto l’eventuale richiesta di chiarimenti inviata, nelle more, dall’Amministrazione al contribuente.

    Considerato quindi il predetto termine iniziale e applicando il decorso decennale della prescrizione previsto dall’articolo 2946 codice civile, il diritto si sarebbe estinto nell’anno 2004 ossia antecedentemente alla nota di sollecito recapitata dal contribuente. Ulteriori considerazioniLa sentenza in esame, inserendosi nel solco di altri precedenti giurisprudenziali (Cassazione 27948/2009 e 6538/2004), ritiene applicabile anche ai rimborsi Iva previsti dal citato articolo 38-bis le regole civilistiche sulla prescrizione.In particolare, l’articolo 2946 cc (prescrizione ordinaria) prevede che i tutti i diritti, compreso quindi il diritto di credito, si prescrivano con il decorso di dieci anni.Per quanto riguarda il dies a quo, esso coinciderebbe con il termine ultimo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione al rimborso.

    Soltanto da questo momento, infatti, il diritto al pagamento si “consolida”, divenendo liquido, e sopratutto esigibile da parte del contribuente. Molto importante è anche la puntualizzazione sugli atti interruttivi della prescrizione. Sul punto, la Cassazione, richiamando una precedente pronuncia, avalla l’orientamento secondo cui non basta una richiesta di chiarimenti o documenti da parte dell’Amministrazione per interrompere la prescrizione. Perché ciò avvenga, occorre necessariamente “… un atto o un fatto che implichi, anche tacitamente ma inequivocabilmente, l’ammissione dell’esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere” (Cassazione 18929/2011).

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