Prescrizione e decadenza per le rate di pensione INPS

Quando un diritto si estingue per prescrizione

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

In generale, secondo l'articolo 2946 del codice civile, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente.

Nella fattispecie il diritto a pensione è imprescrittibile in quanto riferito ad una situazione giuridica che permane nel tempo, ad uno “status” collegato alla persona del titolare e dunque non soggetto a prescrizione: la prescrizione non riguarda lo status di pensionato ma le sole rate di pensione.

LA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI PENSIONE

In materia di pensioni, l'articolo 129, 1° comma, regio decreto legge 4 ottobre 1935, numero 1827, dispone che alle rate di pensione già liquidate e poste in pagamento si applica la prescrizione breve quinquennale.

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto.

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

Questo termine breve non è estensibile al diritto dell'assicurato di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione, ovvero la riliquidazione: questo diritto è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, con decorso dalla data della presentazione della domanda amministrativa.

La prescrizione ordinaria decennale deve trovare applicazione quando la presentazione della domanda di pensione o di ricostituzione avviene oltre i dieci anni dalla data di decorrenza della pensione o della ricostituzione; deve trovare altresì applicazione nell’eventualità che le rate di pensione o le maggiori somme spettanti a titolo di ricostituzione (a domanda o d’ufficio) siano poste in pagamento a distanza di oltre dieci anni dalla loro scadenza virtuale senza che da parte dell'interessato siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.

In conformità a tali principi la prescrizione decennale deve trovare applicazione anche nei casi di liquidazione o ricostituzione di pensione conseguente a sentenze della Corte Costituzionale.

La prescrizione decennale deve infine trovare applicazione anche nei casi di richiesta di pagamento delle rate maturate e non riscosse presentata dagli aventi causa del pensionato a distanza di oltre dieci anni dalla data di scadenza delle rate stesse (se non poste in pagamento).

Si prescrive nel termine di cinque anni il diritto:

  • all'assegno familiare;

  • alle quote di maggiorazione sulle pensioni dei lavoratori autonomi (cosiddetti assegni familiari) in quanto sono da considerare prestazioni familiari e non quote di pensione (msg. 36921/2004).

L'assegno che spetta al coniuge superstite, decaduto dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, si prescrive con il decorso di dieci anni dall'evento.

L' indennità una tantum, da liquidare ai superstiti del lavoratore che non ha trasmesso il diritto a pensione indiretta, si prescrive nel termine di dieci anni dalla data dell'evento.

La prescrizione può essere interrotta da (articolo 2943 e 2944 del codice civile):

  • azione giudiziale
  • ricorso amministrativo
  • richiesta della prestazione
  • riconoscimento del diritto del pensionato da parte dell'Istituto.

Il verificarsi di un valido atto interruttivo, comporta in generale che il termine di prescrizione inizia nuovamente il suo corso dalla data dell'atto interruttivo.

LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

La prescrizione per i ratei di pensione già disposti e messi in pagamento e per gli assegni familiari su pensioni decorre:

  • per le somme liquidate come arretrati e non soggette a trattenute, dal giorno in cui tali somme sono state poste in pagamento;
  • per le somme liquidate come arretrati ed accantonate in attesa di dichiarazione dell'interessato circa l'eventuale assoggettamento a trattenute, dalla data di richiesta da parte della Sede Inps della dichiarazione necessaria;
  • per le rate correnti, dal primo giorno del mese cui la singola rata mensile si riferisce;
  • per la tredicesima rata di pensione, dal 1° dicembre dell'anno cui si riferisce;
  • per il rateo di tredicesima spettante per cessazione del diritto a pensione, dalla data in cui si è verificato l'evento che ha causato la cessazione.

Il diritto patrimoniale generico dell'assicurato al trattamento pensionistico si prescrive con il decorso del termine ordinario di dieci anni dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Pertanto nell'ipotesi di domanda di pensione o di ricostituzione con decorrenza anteriore a quella di presentazione della relativa domanda, andranno corrisposte le sole mensilità maturate fino al limite dei dieci anni anteriori alla data della presentazione della domanda. Le rate precedenti sono prescritte a favore dell'Istituto.

Nel caso di presentazione della domanda da parte degli eredi la prescrizione è sempre quella ordinaria di dieci anni. Nel caso in cui si sia pagato il capitale si applica sui singoli ratei e sugli eventuali oneri accessori sempre la prescrizione decennale.

DECADENZA - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA

Fino al 1992 il termine previsto per la proponibilità dell'azione giudiziaria era fissato in dieci anni dall'articolo 47, DPR numero 639/1970.

Non essendo espressamente qualificato come termine di decadenza, tale periodo è stato considerato per lungo tempo anche dall'Inps come termine di prescrizione, che poteva essere interrotto con qualsiasi atto amministrativo.

L’ingente contenzioso scaturito viene risolto dando seguito alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite numero 6245/90.

L’Inps cambia il proprio atteggiamento alla luce di tale sentenza che definisce il termine per la proponibilità dell'azione giudiziaria nei dieci anni a pena di decadenza. La precisazione “a pena di decadenza” introduce un’importante innovazione.

Questa dizione non era contenuta in origine nell’articolo 47 DPR numero 639/1970; in seguito l’articolo 6 della legge 166/1991 aveva  conferito tale valore al termine decennale. La norma ha costituito un’interpretazione autentica dell'articolo 47  DPR numero 639/1970, riconoscendo alla decadenza valore sostanziale oltre che procedimentale.

L'articolo 4 della legge 438/1992 - di conversione del decreto legge 384/1992 - riduce il termine decadenziale di dieci anni, previsto dall'articolo 47 del DPR 639/1970 per la proposizione delle azioni giudiziarie in materia di trattamenti pensionistici, a soli tre anni.

I nuovi termini di impugnativa risultano notevolmente ridotti. Comunque, tali nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente al 19 settembre 1992 (data di entrata in vigore del decreto legge 384/1992 ).

In fase di attuazione, l’Inps ha inteso precisare che ai fini del decorso del termine di decadenza di cui al citato articolo 4, assume rilievo la data di comunicazione del provvedimento adottato sulla richiesta di prestazioni.

Il termine di decadenza inizia a decorrere, quindi, dalla data di comunicazione del formale provvedimento di reiezione della domanda.

Dal 2011 fine del doppio regime di prescrizione in materia previdenziale

In materia previdenziale, evidente è la funzione di protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spesa gravanti su bilanci pubblici.

Il diritto alla pensione - costituzionalmente tutelato - è però certamente indisponibile, imprescrittibile e non assoggettabile a termini di decadenza. Sono invece soggetti a prescrizione e decadenza i ratei delle prestazioni previdenziali.

Il regime della prescrizione dei ratei delle prestazioni previdenziali non presenta marcate differenze rispetto alla disciplina del codice civile.

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e la prescrizione è interrotta dalla notifica di qualunque atto che valga a costituire in mora il debitore.

Quanto ai termini, com’è noto il codice civile fissa in dieci anni il termine di prescrizione ordinaria, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. La legislazione previdenziale contiene però una norma speciale - articolo 129, comma 1, regio decreto legge 4 ottobre 1935, numero 1827 - che prevede un termine di prescrizione quinquennale per le rate di pensione liquidate e non riscosse.

Dal combinato disposto scaturisce un doppio regime prescrizionale, quinquennale nel caso in cui l’ente previdenziale abbia riconosciuto e liquidato la prestazione, e decennale negli altri casi.

La riforma del 2011, con l'articolo 38, comma 1, lettera d, numero 2, legge 15 luglio 2011, numero 111, pone fine a questo doppio regime, ed allinea a cinque anni i termini di prescrizione dei ratei pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

Infatti, la modifica dell'articolo 47 del dpr 30 aprile 1970, numero 639, è contenuto nell’articolo 38, comma 1, lettera d, del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, numero 111, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (Manovra economica 2).

All’articolo 47 viene aggiunto, in fine (e diventa quindi il sesto), il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.

Di seguito viene poi inserito il seguente articolo 47 bis: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1988, numero 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.

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21 Agosto 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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12 risposte a “Prescrizione e decadenza per le rate di pensione INPS”

  1. Armando ha detto:

    sono un pensionato dell’Arma dei Carabinieri da ottobre 2008, nel giugno 2017 mi viene notificato il decreto definitivo di pensione ordinaria. (dopo 9 anni) maggio 2018 richiedo ricalcolo per applicazione art. 54 l.1092/73 (risposta negativa), maggio 2021 richiedo nuovamente detta applicazione a seguito di sentenza delle Sezioni Riunite che ne stabilisce la giusta aliquota. Io ho richiesto dopo un anno dalla notifica (sebbene già passati 9 anni dalla data del pensionamento) l’applicazione dell’art.54 e dopo 3 anni ho nuovamente fatto richiesta interrompendo i termini. Domanda mi devono liquidare da ottobre 2008 o ultimi 5 anni ? e ultimi 5 anni da quando? Grazie per la risposta e gradirei riferimenti normativi

    • La riliquidazione della pensione ha effetto per la finestra quinquennale decorrente dalla la data di presentazione all’INPS della richiesta di liquidazione, senza contare i periodi di tempo impiegati nel contenzioso giudiziale (dalla data di proposizione del ricorso giudiziale di merito alla data della sentenza non impugnata dall’INPS oppure della sentenza di cassazione).

  2. Anonimo ha detto:

    SONO UN PENSIONATO DI VECCHIAIA DAL 2003.SONO STATO AMMESSO AI SUPPLEMENTI DI PENSIONE BIENNALE E TRIENNALE , CON ESCLUSIONE DEI RATEI MATURATI DALL’1.10.2008 AL 31.12.2008.
    I RATEI ESCLUSI SONO – O NON SONO – PRESCRITTI ?
    RINGRAZIO PER LA RISPOSTA E PORGO I MIEI MIGLIORI SALUTI.

  3. Anonimo ha detto:

    Avrei piacere di sapere se i ratei di supplemento di pensione -riconosciuta , liquidata e attualmente in essere – possono essere dichiarati prescritti .
    Ringrazio per la risposta che mi verrà data , mentre porgo i miei migliori saluti.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se si tratta di arretrai, vengono corrisposti da INPS i solo ratei di pensione che decorrono dalla data di richiesta fino a cinque anni addietro.

  4. Anonimo ha detto:

    Buongiorno. Ad agosto 2018 sono venuta a conoscenza di un ratei di pensione spettante a mio marito deceduto il 15/12/2011. Alla data del decesso era già stato accreditato sul conto l’intero importo per il mese di dicembre ma è stato successivamente tutto ripreso indietro e non è stato disposto alcun pagamento per i 15 gg di dicembre in cui era in vita. mi sono recata agli uffici inps competenti per residenza e poi competenti per sede di lavoro. Alla sede di Roma Amba Aradam mi hanno detto di fare una domanda online che ho potuto inoltrare tramite call center (non sto a raccontare le peripezie per probemi al sistema che rifiutava la trasmissione telematica) . alla predetta domanda di ratei di pensione maturati e non riscossi (n.b domanda presentata da eredi) è stata dato diniego per trascorsi termini di prescrizione quinquennale . Ma in questo caso la prescrizione non dovrebbe essere 10 anni? e se si considera che non ho ricevuto alcuna comunicazione in merito alla quota parte , per 15 gg di dicembre ? Ripeto solo ad agosto .sono stata informata di questo (verbalmente da impiegato inps in sede di ricerche per una richiesta di indebito da parte della stessa inps). Grazie

  5. Anonimo ha detto:

    a seguito della morte di mio padre (15/12/2018) e della successiva domanda di reversibilità da parte di mia madre unica superstite del nucleo familiare, l’inps respinge la suddetta domanda. Scopre che sin dall’inizio del pensionamento, mio padre ha percepito una pensione minore rispetto a quanto avrebbe dovuto. La ragione, e per colpa di un errore materiale da parte dell’istituto, risiede nel fatto che invece di essere iscritto alla gestione artigiani, l’inps a suo tempo lo iscrive alla gestione commercianti. D’ufficio l’inps procede al ricalcolo della pensione il 22/1/2019. Quello che non mi pare coerente è che il suddetto ricalcolo parte da 01/2015 fino alla 13ma del 2018. Domando quindi, la prescrizione per quali anni è operante?
    Se come leggo è pari a 5 anni perchè l’inps non fa il ricalcolo sul 2014? Inoltre, leggo in rete che “ai ratei maturati prima del 6 luglio 2011 si applica il previgente termine di prescrizione decennale ridotto limitatamente al periodo di prescrizione residuo al 06/07/2011 – a cinque anni se superiore a tale durata (per es. il rateo maturato il 06/07/2008, con periodo di prescrizione residuo al 06/07/2011 di sette anni, ha una prescrizione ridotta al limite di cinque anni residui e si prescrive il 06/04/2016”. Mi riesce complicato comprendere. in altri termini, riformulando la domanda di ricostituzione, a quali anni posso estendere la richiesta di ricalcolo? mio padre era pensionato da oltre 25 anni.

    • Non è chiaro se lei contesta il diniego alla pensione di reversibilità oppure l’adeguamento di tale pensione al maggior importo che il marito defunto avrebbe dovuto percepire.

  6. Anonimo ha detto:

    Ci hanno già approvato il pagamento dell’ultimo mese della pensione d invalidità del babbo deceduto ma sono passati 4 anni e non abbiamo ancora ricevuto i soldi può andare in prescrizione? O prima poi arriveranno?

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